FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 30/AA del 01/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BRUNETTI-TOMASSINI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 30/AA del 01/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BRUNETTI-TOMASSINI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 806 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio BRUNETTI e Alessio TOMMASINI, avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSIO BRUNETTI, all’epoca dei fatti calciatore della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, come riportato nella comunicazione di conclusione delle indagini della procura federale; ALESSIO TOMMASINI, all’epoca dei fatti calciatore della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, come riportato nella comunicazione di conclusione delle indagini della procura federale; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai rispettivi esercenti la potestà genitoriale per conto del Sig. Alessio BRUNETTI e del Sig. Alessio TOMMASINI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Alessio BRUNETTI e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Alessio TOMMASINI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.