FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/AA del 01/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE MARCO-LIVENTINA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/AA del 01/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE MARCO-LIVENTINA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1114 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Sereno DE MARCO e della società A.S.D. LIVENTINA, avente ad oggetto la seguente condotta: SERENO DE MARCO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società A.S.D. LIVENTINA, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per avere nella suddetta qualità ricoperto contemporaneamente, a far data dal dicembre 2015, in via di fatto funzioni dirigenziali e gestionali nell’interesse della società SACILESE CALCIO SSD A. R.L. affiliata alla stessa Lega Nazionale Dilettanti; A.S.D. LIVENTINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 , comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti contestati al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sereno DE MARCO in proprio e nell’interesse della società A.S.D. LIVENTINA, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Sereno DE MARCO e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. LIVENTINA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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