FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 35/AA del 04/08/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DURASTANTE – FELICIANI – CESAPROBA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 35/AA del 04/08/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DURASTANTE - FELICIANI - CESAPROBA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 772 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Mario DURASTANTE, del Sig. Alessandro FELICIANI e della A.S. CESAPROBA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: MARIO DURASTANTE, Presidente della As Cesaproba Calcio, nella stagione 2014/2015, per avere permesso o, comunque, non impedito, nella sua qualità, la violazione ascrivibile al Sig. Feliciani Alessandro, il tutto contravvenendo il dettato di cui all'art 1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’articolo 38, comma 1, delle NOIF; ALESSANDRO FELICIANI, per aver svolto nella stagione sportiva 2014/2015, attività tecnica a favore della AS Cesaproba Calcio, quale allenatore della prima squadra, non in costanza di tesseramento con la stessa società, circostanza facilmente verificabile comparando il certificato As 400 del tecnico, con le distinte ufficiali di gara acquisite e con le dichiarazione rese avanti al collaboratore della Procura Federale dallo stesso tecnico e dal Sig. Durastante Mario, nella qualità di Presidente della As Cesaproba Calcio, in violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S, in riferimento agli articoli 38, comma 1 e 34, comma 1 del vigente Regolamento per il Settore Tecnico ed in relazione all’articolo 38, comma 1, delle NOIF; A.S. CESAPROBA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i deferiti al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario DURASTANTE, in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.S. CESAPROBA CALCIO, e dal Sig. Alessandro FELICIANI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Mario DURANSTANTE, 2 mesi di squalifica per il Sig. Alessandro FELICIANI e € 400,00 di ammenda per la società A.S. CESAPROBA CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Si da atto che le sanzioni di 2 mesi di squalifica per il Sig. Alessandro FELICIANI e di 2 mesi di inibizione per il Sig. Mario DURASTANTE decorrevano dal 25 giugno 2016. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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