FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/AA del 05/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROSSI – SASSUOLO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/AA del 05/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROSSI - SASSUOLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Carlo ROSSI e della società U.S. SASSUOLO CALCIO s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Carlo ROSSI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. SASSUOLO CALCIO s.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 , commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8 aprile 2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Danilo Caravello, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche il sig. Mirko Pigliacelli, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la U.S. SASSUOLO CALCIO s.r.l. del 10 agosto 2012, determinando una situazione di conflitto di interessi; U.S. SASSUOLO CALCIO s.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Carlo Rossi; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo ROSSI, in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società U.S. SASSUOLO CALCIO s.r.l.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 di ammenda per il sig. Carlo ROSSI e € 5.000,00 di ammenda per la società U.S. SASSUOLO CALCIO s.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.