FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 40/AA del 08/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FALCONE – USD CAMPOMORONE SANT’OLCESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 40/AA del 08/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FALCONE - USD CAMPOMORONE SANT'OLCESE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1018 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Alfonso FALCONE e della società U.S.D. CAMPOMORONE SANT’OLCESE, avente ad oggetto la seguente condotta: ALFONSO FALCONE, all’epoca dei fatti dirigente della Soc. Campomorone S. Olcese, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché in occasione della gara CAMPOMORONE S. OLCESE B - FOOTBALL GENOVA B del 13.02.2016, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciale, girone C, nel mentre ricopriva il ruolo di assistente arbitrale di parte, girandosi verso il pubblico rivolgeva frasi ingiuriose e offensive all’indirizzo del Direttore di gara e dell’Osservatore Arbitrale e Tutor Sig. Gaetano Presta, nonché, dopo essere stato ripreso dal Sig. PRESTA che lo invitava a seguire la gara con maggior attenzione visto il suo ruolo di assistente arbitrale, rivolgeva allo stesso una frase minacciosa; U.S.D. CAMPOMORONE SANT’OLCESE, per responsabilità oggettiva in quanto Società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del CGS; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfonso FALCONE e dal Sig. Walter Danna in qualità di Presidente della Società U.S.D. CAMPOMORONE SANT’OLCESE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Alfonso FALCONE e di € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. CAMPOMORONE SANT’OLCESE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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