FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49/AA del 16/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PANICCIA-ZANETTI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49/AA del 16/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PANICCIA-ZANETTI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 955 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Enrico PANICCIA e Massimiliano ZANETTI, avente ad oggetto la seguente condotta: ENRICO PANICCIA, all’epoca dei fatti massaggiatore della società A.S.D. SAN DONATO PONTINO, in violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché al termine della gara del campionato Giovanissimi Regionali San Donato Pontino-Tor di Quinto disputata il 03.01.2016, dopo che soggetti non identificati ma comunque riconducibili alla A.S.D. SAN DONATO PONTINO avevano proferito minacce nei confronti del Direttore di Gara, chiedeva insistentemente al predetto Direttore di gara di eliminare dal rapporto di gara la comminata ammonizione al calciatore Neri Devid in quanto diffidato e quindi a rischio squalifica proferendo al suo indirizzo un’espressione minacciosa; ZANETTI Massimiliano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. SAN DONATO PONTINO, in violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché al termine della gara del campionato Giovanissimi Regionali San Donato Pontino-Tor di Quinto disputata il 03.01.2016, dopo che soggetti non identificati ma comunque riconducibili alla A.S.D. SAN DONATO PONTINO avevano proferito minacce nei confronti del Direttore di Gara, chiedeva insistentemente al predetto Direttore di gara di eliminare dal rapporto di gara la comminata ammonizione al calciatore Neri Devid in quanto diffidato e quindi a rischio squalifica ed inoltre, poco tempo dopo, trovandosi nuovamente al cospetto del Direttore di Gara, lo minacciava ulteriormente costringerlo a correggere il rapportino di fine gara cancellando il nominativo di Neri tra gli ammoniti che veniva sostituito con quello del calciatore Nania Jonis, indicatogli dallo stesso come giocatore non diffidato; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Enrico PANICCIA e Massimiliano ZANETTI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica per il Sig. Enrico PANICCIA e di 60 giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano ZANETTI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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