FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 53/AA del 24/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CECCO-CURCI-ASD CESAROLO-ASD PERNATESE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 53/AA del 24/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CECCO-CURCI-ASD CESAROLO-ASD PERNATESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Alessio CECCO e Dario CURCI e delle società A.S.D. CESAROLO 1958 e A.S.D. PERNATESE 1928, avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSIO CECCO, all’epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. CESAROLO 1958, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito l’organizzazione e lo svolgimento, nei giorni dal 25 al 28 marzo 2016, a Lignano Sabbiadoro del 10° TROFEO RIVIERA, sul campo della Società A.S.D. CESAROLO 1958, raduno finalizzato allo svolgimento di provini di calciatori minorenni non autorizzato dai competenti organi federali competenti; DARIO CURCI, all’epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. PERNATESE 1928, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver organizzato, nei giorni dal 25 al 28 marzo 2016, a Lignano Sabbiadoro il 10° TROFEO RIVIERA, sul campo della Società A.S.D. CESAROLO 1958, raduno finalizzato allo svolgimento di provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei competenti organi federali, nonché per avere organizzato i Tornei: “2° TORNEO REGINS CUP – Cesenatico – Cattolica 25-28.03.2016” “13° PISA WORLD CUP – Pisa - Viareggio 25-28.03.2016” “10° TROFEO CITTA’ DI VIAREGGIO – Viareggio 23- 25.04.2016” “2° PICCOLI AMICI TROPHY – Cesenatico-Cattolica 22/23-25.04.2016” “8° PFINGSTEN TROPHY – Lignano Sabbiadoro 13-15/16.05.2016” “13° EUROSPORTMANAGER TROPHY – Lignano Sabbiadoro 2.6 – 4/5.06.2016” “2° ADRIATIC COOPERATION CUP – Cesenatico–Cattolica 9-12.06.2016”, tutti senza l’autorizzazione dei competenti organi federali; A.S.D. CESAROLO 1958, per responsabilità oggettiva i sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato; A.S.D. PERNATESE 1928 per responsabilità oggettiva i sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sigg.ri Alessio CECCO e Dario CURCI e dal Sig. Fabrizio DIANA, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. CESAROLO 1958 e dal Sig. Davide PAPA, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. PERNATESE 1928; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 15 giorni di inibizione per il Sig. Alessio CECCO, di 3 mesi di inibizione per il Sig. Dario CURCI, di € 140,00 di ammenda per la società A.S.D. CESAROLO 1958 e di € 140,00 per la società A.S.D. PERNATESE 1928; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.