FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 54/AA del 24/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAIRO – LELLI – LUCCI – MARCHIONNI – MOGGI – PALETTA – PREITI – TORINO FC
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 54/AA del 24/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAIRO - LELLI - LUCCI - MARCHIONNI - MOGGI - PALETTA - PREITI - TORINO FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Urbano CAIRO, Alessandro LELLI, Alessandro LUCCI, Marco MARCHIONNI, Alessandro MOGGI, Alejandro PALETTA, Antonio PREITI e della società TORINO F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: URBANO CAIRO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Torino F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'Avv. Marco Sommella, che era collaboratore del sig. Moggi "nella gestione professionale dei calciatori" secondo quanto riferito dallo stesso sig. Nocerino, e che prestava la propria attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del medesimo Regolamento Agenti di Calciatori in favore della Torino F.C. S.p.A. in virtù di formale incarico conferito, mentre l'agente sig. Alessandro Moggi assisteva il sig. Antonio Nocerino, senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e società del 4.7.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; ALESSANDRO LELLI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dei seguenti articoli: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi del Sig. Djamel Eddine Mesbah nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C. Milan S.p.A. del 18.1.2012, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo ed in assenza di formale mandato conferito anche dal sig. Lucci Alessandro, del quale il sig. Lelli era "collaboratore" secondo quanto riferito dal sig. Mesbah, ed il medesimo sig. Lucci avesse ricevuto dalla società A.C. Milan S.p.A. apposito mandato per la cura dei propri interessi in relazione al medesimo contratto; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 18.1.2012 tra la A.C. Milan S.p.A. ed il sig. Djamel Eddine Mesbah, calciatore dal quale aveva ricevuto mandato; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi del Sig. Djamel Eddine Mesbah nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma F.C. S.p.A. del 24.1.2013, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo ed in assenza di formale mandato conferito anche dal sig. Lucci Alessandro, del quale il sig. Lelli era "collaboratore" secondo quanto riferito dal sig. Mesbah, ed il medesimo sig. Lucci avesse ricevuto dalla società Parma F.C. S.p.A. apposito mandato per la cura dei propri interessi in relazione al medesimo contratto; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 24.1.2013 tra la Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Djamel Eddine Mesbah, calciatore dal quale aveva ricevuto mandato; ALESSANDRO LUCCI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dei seguenti articoli: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi della A.C. Milan S.p.A. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il sig. Djamel Eddine Mesbah del 18.1.2012, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo dallo stesso sig. Lucci e dal sig. Alessandro Lelli, quest'ultimo "collaboratore" del medesimo sig. Lucci secondo quanto riferito dal sig. Mesbah, il primo in assenza di mandato formalmente conferito ed il secondo in forza di mandato formalmente conferito; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 18.1.2012 tra il sig. Djamel Eddine Mesbah e la A.C. Milan S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi della Parma F.C. S.p.A. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il sig. Djamel Eddine Mesbah del 24.1.2013, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo dallo stesso sig. Lucci e dal sig. Alessandro Lelli, quest'ultimo "collaboratore" del medesimo sig. Lucci secondo quanto riferito dal sig. Mesbah, il primo in assenza di mandato formalmente conferito ed il secondo in forza di mandato formalmente conferito; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Djamel Eddine Mesbah in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.S. Livorno S.p.A. del 29.1.2014; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi della U.C. Sampdoria S.p.A. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il sig. Djamel Eddine Mesbah dell'1.8.2014, nonostante l'attività di assistenza di tale calciatore, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito del medesimo accordo; MARCO MARCHIONNI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la ACF Fiorentina S.p.A. e la Parma FC S.p.A., in violazione dei seguenti articoli: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno Carpeggiani, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Parma F.C. S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 14.9.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno Carpeggiani, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Parma F.C. S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 14.3.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno Carpeggiani, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Parma F.C. S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 12.5.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno Carpeggiani, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la U.C. Sampdoria S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 27.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; ALESSANDRO MOGGI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dei seguenti articoli: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Antonio Nocerino nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C. Milan S.p.A. del 31.8.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 30.8.2011 al 31.8.2011; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2011 tra il sig. Antonio Nocerino e la A.C. Milan S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato; in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Antonio Nocerino nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Torino F.C. S.p.A. del 4.7.2014, nonostante la prestazione di attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del medesimo Regolamento Agenti di Calciatori, nell'ambito del medesimo accordo ed in favore della appena citata società in virtù di formale incarico conferito, da parte dell'Avv. Marco Sommella che era suo collaboratore "nella gestione professionale dei calciatori", secondo quanto riferito dallo stesso sig. Nocerino; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Antonio Nocerino nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma F.C. S.p.A. del 15.1.2015, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 10.1.2015 al 2.2.2015; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore della Parma F.C. S.p.A. in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito del trasferimento e della stipulazione del contratto tra tale società ed il calciatore sig. Gabriel Alejandro Paletta del 17.7.2010; ALEJANDRO PALETTA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Parma F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Martin Ariel Guastadisegno, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Parma F.C. S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 23.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; ANTONIO PREITI, all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica dotato di poteri di rappresentanza della PARMA F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato con validità dal 10.1.2015 al 2.2.2015, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Antonio Nocerino, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma F.C. S.p.A. del 15.1.2015, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; F.C. TORINO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Urbano Cairo; − viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg.ri Urbano CAIRO in proprio e nell’interesse della società TORINO CALCIO S.p.A. in qualità di rappresentante pro-tempore, Alessandro LELLI, Alessandro LUCCI, Marco MARCHIONNI, Alessandro MOGGI, Alejandro PALETTA, Antonio PREITI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di ammenda di € 5.000,00 per il Sig. Urbano CAIRO, 30 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) C.G.S. per il Sig. Alessandro LELLI, 14 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) C.G.S. ed ammenda di € 12.000,00 per il Sig. Alessandro LUCCI, ammenda di € 6.000,00 per il Sig. Marco MARCHIONNI, 40 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) C.G.S. per il Sig. Alessandro MOGGI, ammenda di € 5.000,00 per il Sig. Alejandro PALETTA e ammenda di € 5.000,00 per la società TORINO F.C. S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Si da atto che le sanzioni di inibizione per i sigg.ri Alessandro CELLI, Alessandro LUCCI e Alessandro MOGGI decorrevano dal 23 luglio 2016. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
Share the post "FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 54/AA del 24/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAIRO – LELLI – LUCCI – MARCHIONNI – MOGGI – PALETTA – PREITI – TORINO FC"