FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 56/AA del 06/09/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROLANDI – CACCHIOLI – ASD VALGOTRA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 56/AA del 06/09/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROLANDI - CACCHIOLI - ASD VALGOTRA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1096 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Pierluigi CACCHIOLI e Massimiliano ROLANDI e della società A.S.D. VALGOTRA, avente ad oggetto la seguente condotta: PIERLUIGI CACCHIOLI, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società A.S.D. Valgotra, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione sia all’art. 44, comma 1 del Regolamento LND, sia all’art. 40, lett. D) del Regolamento Settore Tecnico, per avere esercitato, in occasione di nr. 9 gare della stagione sportiva 2015-16, le funzioni di allenatore senza essere in possesso di abilitazione alla conduzione tecnica della prima squadra; MASSIMILIANO ROLANDI, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Valgotra, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione sia all’art. 44, comma 1 del Regolamento L.N.D., sia all’art. 40, lett. D) del Regolamento Settore Tecnico, per non aver tesserato, per la stagione sportiva 2015-16, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico FIGC per la conduzione tecnica della 1^ squadra, sebbene risulti, dall’esame di 24 distinte gara, che: A) nr. 7 gare sono state disputate senza l’indicazione in distinta, alla voce “allenatore”, di alcun nominativo; B) nr. 8 gare recano in distinta, alla voce “allenatore”, il nominativo del Sig. Felice Fornetti, allenatore di base; il cui nominativo risulta far parte dell’organigramma della società ma non tesserato dalla stessa per espletare tale funzione, come si evince dallo “storico” del suddetto Sig. Fornetti; C) nr. 9 gare recano in distinta, alla voce “allenatore”, il nominativo del Sig. Pierluigi Cacchioli, che non risulta essere in possesso di abilitazione alla conduzione tecnica della prima squadra e che nell’organigramma societario riveste la qualifica di direttore sportivo; A.S.D. VALGOTRA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta ai propri tesserati; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierluigi CACCHIOLI e dal Sig. Massimiliano ROLANDI in proprio e nell’interesse della società A.S.D. VALGOTRA nella qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Pierluigi CACCHIOLI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano ROLANDI e di € 150,00 di ammenda per la società A.S.D. VALGOTRA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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