FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 62/AA del 23/09/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CRAFA – DE LUCA – ASD STAR TEAM CALCIO AVELLINO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 62/AA del 23/09/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CRAFA - DE LUCA - ASD STAR TEAM CALCIO AVELLINO - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 918 pf 15/16 adottato nei confronti della Sig.ra Alessia CRAFA, della Sig.ra Luciana DE LUCA e della società A.S.D. STAR TEAM CALCIO AVELLINO, avente ad oggetto la seguente condotta: − ALESSIA CRAFA, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata con la A.S.D. IRPINIA SPORT: in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 92 delle NOIF perché, regolarmente convocata sia per gli allenamenti che per la visita medica annuale di idoneità, non rispondeva alle convocazioni; in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. poiché, in costanza di tesseramento con la ASD IRPINIA SPORT, partecipava ad allenamenti ed amichevoli della ASD STAR TEAM CALCIO AVELLINO; LUCIANA DE LUCA, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D STAR TEAM CALCIO AVELLINO, per il rapporto di immedesimazione organica con la ridetta Società, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver permesso alle calciatrici CRAFA Alessia e BORRIELLO Carla, in costanza di tesseramento con la ASD IRPINIA SPORT, di partecipare ad allenamenti ed amichevoli della ASD STAR TEAM CALCIO AVELLINO; ASD STAR TEAM CALCIO AVELLINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S, per quanto ascritto al suo Presidente; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Alessia CRAFA e dalla Sig.ra Luciana De LUCA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. STAR TEAM CALCIO AVELLINO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Alessia CRAFA, 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Luciana DE LUCA e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. STAR TEAM CALCIO AVELLINO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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