FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 64/AA del 28/09/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PUGLIA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 64/AA del 28/09/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PUGLIA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Andrea PUGLIA, avente ad oggetto la seguente condotta: ANDREA PUGLIA, che dell’UNIONE TRIESTINA 2012 S.S.D. A.R.L. è stato in ambito civilistico consigliere d’amministrazione dal 17 settembre 2012 al 28 giugno 2013, consigliere delegato dal 24 settembre 2012 al 28 giugno 2013, presidente del Consiglio d’Amministrazione e consigliere delegato dal 28 giugno 2013 al 13 marzo 2014, socio con una partecipazione del 25% dal 30 luglio 2012 al 13 dicembre 2012 e, dal 13 dicembre 2012 all’11 luglio 2013, socio con una partecipazione inferiore al 25% per effetto dell’acquisto del 25% delle quote da parte del sig. Davide ZOTTI in data 13 dicembre 2012 contestualmente all’aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 a euro 12.500,00; in ambito sportivo amministratore delegato nella stagione sportiva 2012/13 e presidente nella stagione sportiva 2013/14 fino al 18 marzo 2014; in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C. all’epoca vigente (attuale art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C.) in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per la cattiva gestione della società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalle cariche civilistiche e sportive e dalla cessione delle quote sociali, la cui struttura denotava un’incapacità di autofinanziamento dovuta a un non equilibrato rapporto tra costi e ricavi e non era idonea a generare i flussi di cassa necessari a sostenere le esigenze finanziarie di breve periodo, per far fronte alle quali era pertanto necessario l’apporto di mezzi freschi da parte della proprietà, all’origine della situazione che ne ha poi successivamente determinato il fallimento; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea PUGLIA; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 12 mesi di inibizione e di € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Andrea PUGLIA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.