FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/AA del 28/09/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE VITO – AVELLINO 1912

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/AA del 28/09/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE VITO - AVELLINO 1912 - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo DE VITO e della società US AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: VINCENZO DE VITO, Direttore Responsabile della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, per aver violato: - l’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 91, comma 1 delle NOIF, per non aver assicurato al sig. Antonio RICCIO, tesserato della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento; - l’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per aver consentito al sig. Vincenzo VITO, soggetto non tesserato, di svolgere per proprio conto e nell’interesse della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, le funzioni di Dirigente Responsabile di fatto del Settore giovanile della società; US AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma, 2 del C.G.S.;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo DE VITO e dal Sig. Massimiliano Taccone in qualità di legale rappresentante della società US AVELLINO 1912 S.r.l.;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo DE VITO e di € 13.500,00 (€ tredicimilacinquecento/00) di ammenda per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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