F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CERRUTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Agropoli) e la SOCIETÀ US AGROPOLI – (nota n. 12460/721 pf15-16/DP/fda del 6.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CERRUTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Agropoli) e la SOCIETÀ US AGROPOLI - (nota n. 12460/721 pf15-16/DP/fda del 6.05.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Domenico Cerruti - nella sua qualità di Presidente della società US Agropoli - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Egidio Pirozzi, all’epoca del fatto allenatore della società US Agropoli con decisione assunta il 23 novembre 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 14.670,97, che era a vario titolo dovuta; rilevato che la Società US Agropoli non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 23 gennaio 2016; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Cerruti della sanzione dell’inibizione di mesi sei e alla Società US Agropoli della sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016–2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00, è altresì comparso l’avv. Cozzone in sostituzione per delega dell’avv. Aita il si è riportato alle memorie difensive in atti insistendo per il proscioglimento delle parti rappresentate; rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno fornito la prova di aver effettuato il pagamento tramite assegno o bonifico bancario, stante le somme che di certo non possono ritenersi di essere state versate brevi mano per contanti; ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al signor Domenico Cerruti, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società US Agropoli la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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