F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MAZZOCCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC) e la SOCIETÀ ASD ISERNIA FC – (nota n. 12943/784 pf15-16/DP/fda del 12.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MAZZOCCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC) e la SOCIETÀ ASD ISERNIA FC - (nota n. 12943/784 pf15-16/DP/fda del 12.05.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Luigi Mazzocco - nella sua qualità di Presidente della società ASD Isernia FC - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Massimo Scagliarini, all’epoca del fatto allenatore della società ASD Isernia FC con decisione assunta il 23 novembre 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 6060,00, che era a vario titolo dovuta; rilevato che la Società ASD Isernia FC non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 22 dicembre 2016; rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all’odierna riunione; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Mazzocco della sanzione dell’inibizione di mesi sei e alla Società ASD Isernia FC della sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016–2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00; ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al signor Luigi Mazzocco, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi () ed alla società ASD Isernia FC la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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