F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SORRENTINO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), DAVIDE BALLARDINI (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa – (nota n. 14551/670 pf15-16 SP/gb del 9.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016
(269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SORRENTINO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), DAVIDE BALLARDINI (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota n. 14551/670 pf15-16 SP/gb del 9.6.2016).
Il deferimento Con il provvedimento di cui all’epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale, Sez. Disciplinare: 1. il Sig. Sorrentino Stefano, tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società US Città di Palermo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per aver lo stesso, come evidenziato nella parte motiva, proferito all’indirizzo dell’allora proprio tecnico, Sig. Ballardini, parole denigratorie e comunque offensive, (quali, fra le altre, “Tu sei una brutta testa di c…..”. “Sei una persona di m….”. “Non mi faccio prendere per il c…. da te perché ho 36 anni”) allo stesso rivolte il sabato mattina prima dell'allenamento in vista della gara Verona – Palermo (valevole per il campionato di serie A, disputatasi in data 10.01.2016); 2. il Sig. Ballardini Davide, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore per la Società US Città di Palermo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche con riferimento all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento del settore tecnico, e con l’art. 18 dell’accordo collettivo, per non avere lo stesso, come evidenziato nella parte motiva, compiutamente preparato la gara contro l’Hellas Verona (valevole per il campionato di serie A, disputatasi in data 10.01.2016) avuto particolare riguardo all'approccio tecnico-tattico alla gara nella giornata della domenica, sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della stessa, avendo svariati tesserati della Società Palermo riferito di una vera e propria assenza da parte del tecnico sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della partita, avendo pertanto il medesimo tecnico omesso del tutto, anche durante l’intervallo, di impartire istruzioni alla squadra; 3. la Società US Citta di Palermo, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, del comportamento tenuto dai propri tesserati. Il patteggiamento 1. - In apertura della riunione del 28 luglio 2016 l’Avv. Galli difensore di S. Sorrentino e della US Città di Palermo - ha proposto istanza di patteggiamento in ordine alla quale il Tribunale ha emesso la ordinanza che segue: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Stefano Sorrentino e la Società US Città di Palermo, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Sorrentino, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00 (Euro settemila/00); pena base per la Società US Città di Palermo, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00 (Euro settemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite. Il dibattimento 2. - La Procura Federale – presente nella persona dell’Avv. Di Leginio dopo aver illustrato il deferimento, ha concluso, ai fini dell’accertamento della responsabilità di entrambe i deferiti con correlata irrogazione delle seguenti sanzioni: - Davide Ballardini € 10.000,00 (Euro diecimila) di ammenda; - US Città di Palermo € 10.000,00 (Euro diecimila) di ammenda. Entrambi i difensori, al termine delle rispettive discussioni, hanno richiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti. L’Avv. Grassani ha richiamato anche le argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata nei termini I motivi della decisione 1. - Competenza del Tribunale Federale adito Entrambi i difensori hanno insistito nella eccezione di incompetenza – in favore degli Organi disciplinari del Settore Tecnico della FIGC – deducendo come l’art. 39 del relativo Regolamento attribuisca a questo Tribunale la competenza a giudicare il comportamento degli allenatori iscritti (negli Albi) unicamente in caso di “illecito sportivo” o di “infrazioni inerenti l’attività agonistica”, e come, quindi, gli episodi in questione - non attenendo strettamente allo svolgimento delle gare e, dunque, alla competenza del Giudice Sportivo - dovrebbero essere giudicati, in via esclusiva, dall’Organo disciplinare di Settore. Devesi, in via preliminare, chiarire la differenza tra la nozione di condotte generalmente inerenti, l’attività agonistica cui fa riferimento il richiamato art. 39, e la nozione di condotte inerenti il solo svolgimento delle gare e dei Campionati, sottolineando la maggiore ampiezza della prima rispetto alla seconda, e come quest’ultima nozione risulti strumentalmente invocata dai deferiti al fine di restringere la competenza di questo Tribunale entro i limiti di quella attribuita al Giudice Sportivo con riferimento allo svolgimento delle gare, e, invero, naturalmente circoscritta in forza delle limitate fonti di prova dal relativo procedimento (documenti ufficiali e prova televisiva per condotte violente/antisportive). Fermo il distinguo e le osservazioni che precedono – invero non dirimenti in questa vicenda nella quale i comportamenti ascritti attengono, anche e specificatamente, proprio allo svolgimento di una gara – la competenza di questo Tribunale appare pacifica, sia in considerazione di una corretta interpretazione della richiamata nozione di “attività agonistica”, che in considerazione della assai diversa natura delle violazioni espressamente riservate alla competenza del Giudice di Settore. Sotto il primo profilo, devesi osservare come la condotta accertata a carico dell’allenatore Ballardini sia strettamente inerente all’attività agonistica ufficiale, risolvendosi – al di là della formale presenza in panchina, e come sarà meglio illustrato nel prosieguo – in una volontaria e piena rinunzia alla conduzione tecnica della squadra, sia nello scorcio di tempo precedente la gara, che durante la disputa della medesima. Inoltre, dall’esame delle ”materie” (art. 36 comma 2, 38 comma 3, 40 e 41) che il Regolamento in esame espressamente riserva (art. 39 comma 2) alla competenza dell’Organo Disciplinare di Settore risulta chiaramente come – a prescindere dal generico riferimento alla violazione delle norme deontologiche (art. 38 comma 3), che evidenzia una parziale sovrapposizione con il ben più ampio precetto di cui all’art. 1bis comma 1 CGS - si tratti di infrazioni specificatamente “professionali”, e, cioè, inerenti alla sussistenza dei titoli e delle autorizzazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività di allenatore. Piena conferma di quanto precede discende, infine, dalla inconferenza degli assunti “precedenti” invocati dal deferito, e relativi, invece, a fattispecie “professionali”, che nulla hanno a che vedere con l’attività agonistica: accordo economico non ufficiale (Braglia); svolgimento di attività in difetto del titolo abilitativo (Piangerelli) 2. - Incontrovertibilità della contestata rinunzia alla conduzione tecnica della squadra in occasione della gara Palermo/Verona del 12.01.2016 É sostanzialmente notorio che il Ballardini – all’esito del diverbio intervenuto con il capitano della squadra Sorrentino a cagione del fatto che l’allenatore aveva inizialmente deciso di non schierarlo in campo (in relazione a tale diverbio è intervenuto l’odierno patteggiamento) - fu oggetto – anche in dipendenza della posizione assunta da parte della Società (che, infatti, subito dopo, ne decise l’esonero) - di un atteggiamento sostanzialmente ostile da parte della maggior parte dei calciatori della squadra, che, di fatto, si autogestirono in occasione della disputa della gara in questione. La notizia è stata riportata, in modo circostanziato, da molti organi di stampa e anche le immagini televisive hanno mostrato il singolare festeggiamento di cui a fine gara è stato oggetto il capitano Sorrentino, e la insolita assenza, in questi frangenti, dell’allenatore. Le testimonianze hanno pienamente confermato quanto accaduto e aggiunto ulteriori particolari. Lo stesso Ballardini ha ammesso di non aver parlato con la squadra né prima, né durante, né al termine della gara, e la motivazione dedotta per giustificare tale condotta – l’intento di non esasperare ulteriormente gli animi, e di non interrompere la concentrazione di una squadra che stava vincendo – non è convincente e, comunque, nulla toglie al fatto che l’allenatore ha fatto mancare il proprio apporto lungo l’arco dell’intera giornata della gara. 3. - Rilevanza disciplinare del comportamento mantenuto dall’allenatore - tenuità della fattispecie violativa 3.1 - Insorge questione in ordine alla rilevanza disciplinare di un comportamento - il contestato abbandono della conduzione tecnica della squadra – che, per un verso, appare riconducibile alla comprovata ostilità dei calciatori, e all’assenza di ogni supporto da parte della Società che risultava sostanzialmente schierata in favore della squadra tanto da richiedere e ottenere che Sorrentino fosse schierato in campo (come ammesso dallo stesso Ballardini), e dal disporre, dopo la gara, subito dopo l’esonero dell’allenatore, e, per altro verso, e come reiteratamente sottolineato negli scritti difensivi, non avrebbe determinato alcun danno alla squadra, che ha conseguito la vittoria sul campo e dunque, alla regolarità del Campionato. 3.2 - La questione sembra doversi risolvere sul piano dei comportamenti che – in forza degli obblighi di cui l’Ordinamento grava l’allenatore – erano legittimamente e ragionevolmente richiedibili al fine del miglior soddisfo, in astratto, degli interessi tutelati dai relativi precetti, restando, sotto questo profilo, del tutto irrilevante la vittoria ottenuta sul campo, che può essere conseguenza di vari fattori, anche casuali, e che, in ogni caso, non può assorbire la dovuta valutazione, ex ante, della correttezza delle condotte. Orbene è evidente che – in considerazione dei precetti normativi di cui al Deferimento – l’allenatore era tenuto a fare tutto quanto in suo potere per fornire il proprio apporto tecnico alla squadra in occasione della gara, e - ove questo fosse risultato materialmente impossibile anche a causa della posizione assunta dalla Società – cessare tempestivamente, anche in termini formali - lo svolgimento di una funzione che avrebbe dovuto essere più utilmente svolta da altri. Nello specifico, e in concreto, il deferito avrebbe dovuto insistere nella propria scelta tecnica e richiedere, quindi, il sostegno della Società anche ai fini della adozione di eventuali provvedimenti disciplinari che la “insubordinazione” di Sorrentino rendeva logici e doverosi, e, quindi, in ogni caso, la propria prestazione, impartendo ogni opportuna direttiva tecnica ai propri calciatori, sia prima della gara, che durante il suo svolgimento. In alternativa – ove come sembra la saldatura tra giocatori ostili e Società gli fosse apparsa tale da rendere impossibile, se non addirittura dannosa, la propria prestazione – la scelta corretta sarebbe stata quella di formalmente recedere dal rapporto, invocando, appunto, la impossibilità sostanziale di utilmente e correttamente svolgere le proprie mansioni. Al contrario – e per evidenti esigenze di difesa della propria posizione contrattuale – l’allenatore prima ha accettato un significativo condizionamento delle proprie scelte tecniche da parte della Società, poi ha mantenuto la propria formale presenza, fino al termine della gara, onde evitare di incorrere in contestazione di omissione delle prestazioni dovute. 3.3 – Come sopra accertata la generale rilevanza disciplinare della condotta contestata, devesi osservare come essa integri la violazione di tutti gli specifici precetti oggetto del deferimento. É pacifico, infatti, che il comportamento in questione non può considerarsi conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, anche con riferimento al tutelabile e generale interesse alla salvaguardia della regolarità dei campionati, che impone, di fare quanto possibile per determinare che i calciatori siano sempre posti nelle migliori condizioni per esprimere i propri valori tecnici, e che trova specifica applicazione nell’obbligo – anche qui apparentemente violato - di schierare la formazione che si ritiene la migliore possibile (art. 48.3 NOIF). Sostanzialmente violato è anche l’art. 19 co. 1 lettere b e d, del Regolamento del Settore Tecnico – anch’esso posto a base del deferimento - che impone ai Tecnici di “curare la formazione tecnica e disciplinare dei calciatori”, e di “disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori e adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle Società” Quanto alla violazione della norma – art. 15 – del Contratto Collettivo tra la Federazione e l’Associazione Allenatori relativa alle mansioni affidate ai Tecnici (nel deferimento si fa riferimento, per evidente errore materiale, all’art. 18, che, con contenuto sostanzialmente identico, compare, invero nel Contratto Collettivo relativo alla Serie B) non è condivisibile la prospettazione difensiva del deferito giusta la quale violazione di tale norma contrattuale sarebbe invocabile unicamente dalla parte (Società) del relativo contratto. Al riguardo, e anzitutto, devesi richiamare il principio generale in forza del quale è fondatamente invocabile una responsabilità extra-contrattuale a carico degli autori di una condotta costituente violazione di una norma contrattuale da parte di soggetti estranei al contratto, ma danneggiati dalla condotta che ne costituisce violazione. Nella specie poi devesi osservare come la stipula del Contratto Collettivo-tipo sia stata attribuita per legge (art. 4 Legge 91/81) proprio alle Federazioni Sportive, e, che, dunque, i precetti in esso contenuti costituiscono parte integrante e essenziale dell’Ordinamento sportivo, e il loro pieno rispetto costituisce un dovere di tutti i tesserati 3.4 – Come sopra evidenziata la rilevanza disciplinare della condotta contestata, devesi tuttavia, rilevare – in considerazione delle particolarissime circostanze che qui ricorrono - la tenuità della relativa infrazione. L’intera vicenda - che ha visto precipitare il rapporto tra i calciatori e l’allenatore e tra quest’ultimo e la Società - si è svolta e conclusa, infatti, assai rapidamente, nel giro di una giornata, e in obiettive condizioni di difficoltà di diretto contatto tra la Società e l’allenatore (la squadra era in trasferta). La situazione, di comprovata ostilità da parte dei calciatori, venutasi a creare – certamente non addebitabile all’allenatore al quale non poteva negarsi il diritto di compiere scelte tecniche, ancorché, eventualmente motivate anche dall’intento di contrastare un fronte che egli riteneva generalmente dannoso per le prestazioni della squadra – rendeva, invero critica, sotto ogni profilo, la normale prosecuzioni delle attività tipiche dell’allenatore e possibile una ulteriore negativa alterazione dei rapporti. La decisione – certamente, come più sopra illustrato, la più corretta sul piano etico e della trasparenza - di prendere atto della situazione venutasi a creare, e dell’atteggiamento assolutamente dissonante assunto dalla Società, e, quindi, di cessare, “per giusta causa”, le proprie prestazioni costituiva, tuttavia, una scelta che presentava obiettive controindicazioni sia sotto il profilo dell’immagine mediatica (della quale chiunque operi in quell’ambiente calcistico professionistico non può non tener conto), che in termini di pregiudizio per la propria posizione lavorativa, e, dunque, non facile da assumere nel giro di poche ore. A ciò devesi aggiungere che la condotta in questione non è stata “aggravata” dall’evento, considerato che - per motivi che qui non interessa indagare - la vittoria conseguita sul campo ha escluso ogni rilevanza - in termini di regolarità della gara e del campionato – della rinunzia alla conduzione tecnica operata da Ballardini. In considerazione di quanto sin qui illustrato – nell’accogliere il deferimento della Procura – questo Tribunale ritiene congruo contenere la sanzione richiesta nella misura di € 3.000,00 (tremila) di ammenda. 4. - Graduazione della responsabilità oggettiva della US Città di Palermo La tenuità della fattispecie violativa riconosciuta all’allenatore si riflette automaticamente sulla correlata responsabilità oggettiva della US Città di Palermo. Ancorché in questa vicenda la Società abbia assunto un ruolo tutt’altro che marginale, agevolando – attraverso la propria evidente assenza – la degenerazione del rapporto tra allenatore e i propri calciatori, e abbia omesso la tempestiva adozione dei provvedimenti necessaria a fare chiarezza e a dare stabilità all’intero ambiente, il deferimento in oggetto è intervenuto unicamente a titolo di responsabilità oggettiva, restando escluso ogni profilo di responsabilità diretta. Le considerazioni che precedono, tuttavia, determinano anche la non ravvisabilità di qualsivoglia circostanza – e, in particolare, la adozione di concreti comportamenti volti, in generale e/o nello specifico a impedire la violazione, e/o attenuarne le conseguenze ed effetti - idonea a modulare in attenuazione la sanzione da irrogare a titolo di responsabilità oggettiva. Ai fini della graduazione della sanzione da infliggere alla US Citta di Palermo deferita, devesi, infine tener conto della effettiva capacità afflittiva delle sanzioni economiche irrogate nei confronti delle Società che militano nel campionato professionistico di Serie A, assai minore della capacità afflittiva che generalmente consegue alle medesime sanzioni ove inflitte a tesserati e, soprattutto, a Società delle serie minori. In parziale accoglimento della richiesta della Procura, il Tribunale ritiene dunque che, sanzione adeguata alla responsabilità oggettiva della US Città di Palermo, sia l’ammenda di € 8.000,00 (ottomila). P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Stefano Sorrentino ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00); - per la Società US Città di Palermo ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00). Per il resto, in parziale accoglimento del punto 2 del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - Davide Ballardini ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). - US Città di Palermo ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00).
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