F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016 (271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR PROTTI (Direttore Sportivo della Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl), Società AC TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO Srl – (nota n. 14601/671 pf15-16 AM/SP/ma del 10.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016
(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR PROTTI (Direttore Sportivo della Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl), Società AC TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO Srl - (nota n. 14601/671 pf15-16 AM/SP/ma del 10.6.2016).
Il deferimento. Con provvedimento del 10.6.2016 il Procuratore Federale unitamente a quello Aggiunto, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Signor Igor Protti, Direttore Sportivo della Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 4 del CGS, per aver fatto contattare, mediante la mediazione dell'ex tesserato Paolo Bergamo, il Signor Cristian Brighi componente della Can Lega Pro e vice designatore arbitrale (che aveva in precedenza conosciuto il detto Bergamo in quanto già suo designatore CAN A/B) per parlargli di episodi avvenuti nel corso della partita Tuttocuoio-Spal del 10 gennaio 2016; 2) la Società Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 e 1 bis, comma 5 del CGS, per risultare il Signor Igor Protti, al momento della commissione dei fatti, da essa tesserato e comunque espletante nei confronti di essa la funzione di Direttore Sportivo. L’atto di deferimento è fondato sugli esiti dell'attività istruttoria esperita e segnatamente sulle due relazioni del Collaboratore dott. M. Romolini e sulle dichiarazioni rese da Brighi, Protti e Gozzi. Tale quadro probatorio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito con memoria del 16.5.2016, a parere del Procuratore Federale consentirebbe di ritenere provato che il colloquio promosso dal Signor Bergamo con il Signor Brighi, anche se non richiesto dal Signor Protti, sarebbe stato per lo meno dallo stesso assentito in un quadro di concerto tra i due. Le difese dei deferiti Il deferito Igor Protti ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva in data 25.7.2016 nella quale eccepisce in via preliminare la nullità del deferimento per violazione del diritto di difesa non risultando agli atti del procedimento il (o meglio, la seconda pagina del) verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura in data 10.2.2016, per violazione dell'art. 35, comma 4.1 del CGS In via subordinata, il deferito eccepisce la mancanza di qualsiasi indizio e/o prova in ordine al fatto che abbia mai richiesto o tentato di contattare il Signor Brighi. Si sarebbe limitato infatti, a suo dire, a telefonare al Signor Bergamo per avere dei chiarimenti su una decisione arbitrale e chiedere una sorta di parere tecnico ed essendosi invece quest'ultimo rivolto di sua iniziativa al Signor Brighi per informarsi su quanto avvenuto. Inoltre, il deferito eccepisce l'insussistenza della violazione dell'art. 1 bis, comma 4 del CGS, non formulata nella comunicazione di conclusione delle indagini, ritenendo tale fattispecie estranea al caso di specie. Ciò in quanto non avrebbe mai frequentato il Signor Brighi né gli avrebbe mai chiesto vantaggi sportivi. Infine, il deferito eccepisce l'insussistenza della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in presenza di una norma di condotta vietata già tipicizzata nel comma 4 e comunque per non aver posto in essere condotte qualificabili come "sleali". Chiede pertanto in via preliminare la declaratoria di nullità del deferimento o, in subordine, il suo proscioglimento. Riunione dibattimentale All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, riportandosi agli atti del deferimento, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: 1) a carico del Signor Igor Protti, mesi 6 (sei) di inibizione, oltre a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda; 2) a carico della Società Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda; Il Signor Igor Protti ha rilasciato dichiarazioni spontanee. La difesa del deferito, dopo aver espressamente rinunciato all'eccezione preliminare di nullità del deferimento, ha ulteriormente argomentato le tesi difensive illustrate nella memoria in atti concludendo per il proscioglimento del suo assistito. I motivi della decisione Il Tribunale Federale, esaminati gli atti, sentite le parti, osserva. Sulla base degli elementi di prova acquisiti deve ritenersi provato che (i) Igor Protti si rivolgeva a Paolo Bergamo (già dirigente arbitrale CAN A e B) per avere chiarimenti in ordine ad una presunta condotta anomala assunta da un assistente arbitrale nel corso della gara Tuttocuoio/Spal disputatasi il 10.1.2016, a seguito dell’espulsione del portiere della squadra ospitante; (ii) Bergamo chiamava sull’utenza cellulare il componente della Can Pro, Cristian Brighi, in data 11.1.2016 al fine di procurare un contatto diretto tra quest’ultimo e Protti, desideroso di “parlare di alcuni episodi accaduti nella giornata di campionato precedente durante la gara dove il Tuttocuoio era stato impegnato"; (iii) a seguito del rifiuto opposto dal Brighi nessun contatto si è mai concretizzato tra Protti e Brighi. Lo stesso Protti – riscontrando le dichiarazioni di Brighi - riferisce che “Dopo qualche giorno il Signor Bergamo mi contattò telefonicamente alla mia utenza cellulare per dirmi che era riuscito a parlare di questo episodio con Brighi il quale gli aveva risposto che secondo lui era impossibile che fosse accaduto un episodio del genere", aggiungendo che pochi giorni dopo l'episodio verificò che l'assistente arbitrale in realtà si era limitato ad invitare i raccattapalle a "portarsi più indietro rispetto ai tabelloni pubblicitari" e non certo a chiedere di ritardare la ripresa del giuoco. Orbene, l’ordinamento sportivo prevede rituali percorsi e modalità di segnalazione di anomalie e irregolarità nello svolgimento delle gare, imponendo al tesserato che ne viene a conoscenza specifici “obblighi di denuncia” agli organi competenti. Nel caso di specie, Igor Protti, che certamente vanta – come da lui stesso riconosciuto in sede di spontanee dichiarazioni in dibattimento – una notevole esperienza in ambito sportivo, e non solo sul campo, ha ritenuto di rivolgersi “all’amico (ex designatore) dell’amico”, piuttosto che riferire la “notitia criminis” ai competenti organi di giustizia sportiva, peraltro presenti (con un collaboratore dell’ufficio indagini) il giorno della rilevata anomalia, sul terreno di giuoco. Le norme invocate infatti presidiano efficacemente l’iter di attivazione della giustizia sportiva a tutela della genuinità delle fonti di prova e del corretto accertamento dei fatti, onde escludere ogni forma diretta o indiretta di inquinamento. La ratio del “divieto di contatto” e di rapporti abituali tra i soggetti dell’ordinamento sportivo risiede proprio nell’esigenza di garantire il corretto funzionamento degli organi di giustizia, troppo spesso vulnerato da pericolose contiguità e interferenze indebite. Deve al contempo rilevarsi che il maldestro tentativo del deferito non è però andato a buon fine per effetto del fermo rifiuto del Brighi di rendersi disponibile al “contatto” richiesto, dimostrando con tale irreprensibile comportamento – sia consentito evidenziarlo – la solidità del sistema e la impermeabilità a qualsivoglia forma di irrituale “avvicinamento”. Resta tuttavia da valutare la sussistenza dell’ulteriore elemento costitutivo richiesto dalla fattispecie descritta dall'art. 1 bis, co. 4, CGS che vieta “di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA)”. Esclusa l’ipotesi dell’ “abitualità" di rapporti tra il tesserato Protti e l’associato AIA Brighi, ritiene il Tribunale che neppure il fine del conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva risulta dimostrato nel caso concreto, difettando a giudizio del Tribunale la prova certa della condotta del deferito teleologicamente orientata a conseguire un vantaggio ingiusto. Il contatto indiretto tra Protti e il rappresentante AIA, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, resta nell’ambito dell’irritualità censurabile per aver deviato dall’iter di attivazione degli organi federali, non potendo tuttavia ricondursi alla categoria punibile, ex art.1 bis, co.4, di “rapporti finalizzati al conseguimento di vantaggi”. In mancanza di prova del fine specifico di conseguire un vantaggio ingiusto non può ritenersi integrata tale ultima fattispecie speciale, ma unicamente quella di cui all’art.1 bis, co.1, per comportamento scorretto. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge a Protti Igor la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per la sola violazione di cui all’art. 1 bis, co. 1, e alla Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a titolo di responsabilità oggettiva.
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