F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016 (90 BIS) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INGROSSO GIANMARCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 – San Miniato Srl) – (nota n. 13581/859 pf15-16 SP/gb del 23.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016 (90 BIS) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INGROSSO GIANMARCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 – San Miniato Srl) - (nota n. 13581/859 pf15-16 SP/gb del 23.5.2015). Il deferimento Con provvedimento prot. 4327/859pf14-15/SP/blp in data 4.11.2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - n. 52 tesserati, tra cui il Sig. Gianmarco Ingrosso all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 – San Miniato Srl; per rispondere delle incolpazioni contestate con riferimento a singole gare. Alcuni deferiti, tra cui il Sig. Ingrosso non depositavano memoria difensiva e nella udienza di dibattimento del 11.1.2016, sentito il Procuratore Federale, veniva preliminarmente resa la Ordinanza n. 1 con cui il Tribunale, esaminate le eccezioni preliminari prospettate, provvedeva – anche nei confronti del Sig. Gianmarco Ingrosso - nei seguenti termini: “ …- Ingrosso Gianmarco: la notifica è inesistente poiché dagli atti risulta inoltrata una pec all’Avv. Marco Bosio di Sanremo, in luogo dell’Avv. Stefano Bosio di Bergamo, effettivo difensore dell’incolpato. … … P.Q.M. Rimette alla procura Federale gli atti relativi alla posizione di Ingrosso Gianmarco, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS.”. Il procedimento veniva definito con il C.U. n. 48/TFN-SD – s.s. 2015-16 il quale ha prosciolto dagli addebiti contestati alcuni deferiti / Società sportive e ha sanzionato, a diverso titolo, altri deferiti / Società sportive. Il detto C.U. “- rimette alla procura Federale – con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS – gli atti relativi alla posizione di Ingrosso Gianmarco ai fini della adozione di ogni conseguente determinazione”. Con comunicazione in data 23/5/2016 veniva nuovamente notificato il suddetto deferimento al Sig. Gianmarco Ingrosso, con nuova convocazione dei deferiti per la riunione del 28/7/2016. Memorie difensive In data 21/7/2016, il Sig. Gianmarco Ingrosso ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia: - l’avvenuta prescrizione del procedimento per violazione del termine per la pronuncia di primo grado ex art. 34 bis CGS; - la totale estraneità a qualsiasi ipotesi di illecito da parte di Gianmarco Ingrosso; - la connotazione dell’illecito sportivo ex art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva; - conclude chiedendo: in via preliminare, nel rito, di dichiarare l’intervenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 34 bis CGS; in via principale ed in ogni caso, rigettare nel merito il deferimento dichiarando il proscioglimento del Sig. Gianmarco Ingrosso da ogni addebito contestatogli. Il dibattimento Alla udienza del 28 luglio 2016, il Procuratore Federale si è riportato a quanto dedotto nel deferimento chiedendo il suo accoglimento e la irrogazione nei confronti del deferito delle seguenti sanzioni: - Sig. Gianmarco Ingrosso: 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di squalifica oltre all’ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00); È comparso il difensore del Sig. Gianmarco Ingrosso, Avv. Stefano Bosio, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta che il Sig. Gianmarco Ingrosso è stato destinatario di due notifiche del medesimo deferimento: la prima inviata per errore all’Avv. Marco Bosio di Sanremo in data 4/11/2015 e, la seconda, trasmessa in data 23/5/2016, all’Avv. Stefano Bosio di Bergamo, legale di fiducia del deferito. Come evidenziato dall’Avv. Bosio nello scritto difensivo ritualmente depositato, successivamente alla prima notifica del deferimento questo Tribunale, in data 11/1/2016, ha rilevato la erroneità della notifica ed ha rimesso gli atti “alla procura Federale – con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS …”. Il deferimento, come detto, è stato nuovamente notificato in data 23/5/2016, all’indirizzo del legale del Sig. Ingrosso e ritualmente convocato dianzi questo Tribunale per l’esame delle contestazioni mosse al calciatore. L’art. 34bis del CGS prevede che “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”. Dal 4/11/2015 (prima notifica) al 11/1/2016, sono trascorsi 68 giorni ai quali vanno sommati i successivi 66 giorni, calcolati dal 23/5/2016 (seconda notifica) al 28/7/2016, data della odierna riunione. In applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello (CU 63/2015) si deve ritenere che sia stato superato il termine massimo di 90 giorni previsto dalla menzionata norma per la pronuncia della decisione di primo grado. Le suddette Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno, infatti, stabilito che: “E’ tuttavia evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari e, al contempo, di sollecita definizione degli stessi ..., perdono di significato ove non sia individuato con certezza il dies a quo per il decorso del ricordato termine di 90 giorni. Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione stessa riferisce alla “data di esercizio dell’azione disciplinare”, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato. ....... La Corte, tuttavia, è dell’avviso che il termine, allo stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare (cioè, ripetesi, dal deferimento), che sia (detto esercizio) validamente o meno operato”. Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale ritiene di dover dichiarare estinto il procedimento. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara estinto il procedimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it