F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Settembre 2016 (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIO DAVIDE CESARANO (tesserato nella corrente s.s. come calciatore della Società Lupa Castelli Romani Srl), GIACOMO TARABORELLI, MARIANO NAZIO, PIETRO CLEMENTI, MARCO BEVILACQUA, CLAUDIO DELL’UOMO (tesserati nella corrente s.s. come dirigenti della Società Lupa Castelli Romani Srl), PIETRO ROSATO (tesserato nella corrente s.s. come dirigente-amministratore della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl – (nota n. 15420/762 pf15- 16 GT/cc del 23.6.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Settembre 2016 (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIO DAVIDE CESARANO (tesserato nella corrente s.s. come calciatore della Società Lupa Castelli Romani Srl), GIACOMO TARABORELLI, MARIANO NAZIO, PIETRO CLEMENTI, MARCO BEVILACQUA, CLAUDIO DELL’UOMO (tesserati nella corrente s.s. come dirigenti della Società Lupa Castelli Romani Srl), PIETRO ROSATO (tesserato nella corrente s.s. come dirigente-amministratore della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 15420/762 pf15- 16 GT/cc del 23.6.2016). Il deferimento in discussione, promosso dalla Procura Federale con atto del 23 giugno 2016, coinvolge il calciatore Pio Davide Cesarano (tesserato a far data dal 15.12.2015 per la Società ASD Sporting Boscoreale), perché, nel corso della stagione sportiva 2015/2016, partecipava a favore della Società Lupa Castelli Romani di Lega Pro ad allenamenti e gare del Campionato Nazionale Giovanissimi senza essere tesserato per la stessa. Le gare contestate, in numero di otto, erano state disputate nel periodo dal 13 settembre al 29 novembre 2015 ed il calciatore, presente in tutte le distinte, era stato impiegato in campo solo nella gara del 1° novembre 2015 della Lupa Castelli Romani contro la Società Delfino Pescara, nel corso della quale era stato anche ammonito. Era accaduto che la Società Lupa Castelli Romani il 10 settembre 2015 aveva chiesto alla Lega Pro il tesseramento del Cesarano, che non aveva compiuto il 16° anno di età e che si era trasferito dalla propria Regione (Campania) a quella nella quale la richiedente aveva sede (Lazio), ma che tale tesseramento aveva ricevuto in data 26 novembre 2015 il parere negativo del Settore Attività Giovanile Scolastica (che aveva acquisito i certificati di stato di famiglia e di residenza del calciatore), motivato dalla circostanza che il Cesarano aveva trasferito la residenza nel Comune di Roma senza il proprio nucleo familiare, per cui la normativa contenuta nell’art. 40 comma 3 NOIF non era stata rispettata (il Casarano in effetti era risultato abitare presso una zia). Prima che intervenisse siffatto parere, la Società Lupa Castelli Romani con propria nota del 12 novembre 2015 aveva chiesto alla Presidenza FIGC il tesseramento anticipato del calciatore ed aveva nel contempo dichiarato che l’attività dello stesso era stata sospesa perché non erano ancora trascorsi i sei mesi dalla data del cambio di residenza. Rimaneva comunque in fatto che il tesseramento non si era perfezionato e che in effetti il calciatore Pio Davide Cesarano, che aveva svolto con la Società di che trattasi anche la preparazione pre campionato, non aveva titolo di partecipare alle gare di cui si è fatto sopra cenno. Contestata al calciatore la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, sono stati contestualmente deferiti i Sigg.ri Giacomo Taraborelli, Mariano Nazio e Pietro Clementi, tutti dirigenti della Società, in quanto, come accompagnatori ufficiali della squadra giovanissimi nazionali, avevano rispettivamente sottoscritto il Taraborelli sei distinte, il Nazio ed il Clementi una distinta ciascuno, attestando con le proprie firme, stese in calce alle distinte, che tutti i calciatori partecipanti alle rispettive gare erano tesserati regolarmente e giocavano sotto la responsabilità della Società che li impiegava (violazione art. 1bis comma 1 CGS in relazione all’art. 61 NOIF); nonché i Sigg.ri Pietro Rosato (amministratore unico), Claudio Dell’Uomo (responsabile del settore giovanile), Marco Bevilacqua (segretario generale), anch’essi legale rappresentante il primo e dirigenti gli altri della Società, perché consentivano consapevolmente la partecipazione del calciatore agli allenamenti ed il suo inserimento nelle distinte di gare ufficiali, in quest’ultimo caso pur in mancanza di tesseramento (violazione art. 1bis comma 1 CGS). È stata infine deferita la Società Lupa Castelli Romani per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS. Le memorie difensive Resistono al deferimento i soli Sigg.ri Pietro Rosato e Mariano Nazio, che hanno fatto pervenire a questo Tribunale rituale memoria difensiva, a mezzo della quale hanno chiesto di essere prosciolti, ovvero, in subordine, che fosse comminata loro una sanzione minima. Sostengono entrambi di non aver disatteso il precetto contenuto nell’art. 1 bis comma 1 CGS, il Nazio per essere estraneo al tesseramento del calciatore in quanto non di sua competenza, il Rosato per essersi occupato esclusivamente della gestione della prima squadra, rimanendo quindi ignaro delle problematiche afferenti il settore giovanile, che egli aveva affidato ad altri. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il Sig. Marco Bevilacqua, tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Marco Bevilacqua, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Marco Bevilacqua, sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, unitamente alle seguenti sanzioni: Cesarano Pio Davide squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali; Taraborelli Giacomo inibizione di mesi 4 (quattro); Nazio Mariano inibizione di mesi 1 (uno); Rosato Pietro inibizione di mesi 4 (quattro), Dell’Uomo Claudio inibizione di mesi 3 (tre); Clementi Pietro inibizione di mesi 1 (uno); Società Lupa Castelli Romani ammenda di € 600,00 (euro seicento/00). È comparso il difensore dei Sigg.ri Pietro Rosato e Mariano Nazio, il quale si è riportato alla memoria difensiva ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Risulta dagli atti del deferimento che il calciatore Cesarano Pio Davide, in quanto sprovvisto di tesseramento, non aveva titolo di essere inserito nelle distinte delle otto gare di che trattasi e meno che mai di essere impiegato in una di esse, di talché non sono esenti da responsabilità tutti coloro che hanno avuto un ruolo, anche di semplice rappresentanza della Società, nella partecipazione irregolare del calciatore a gare ufficiali di campionato. Al riguardo non costituiscono, in punto di responsabilità, circostanze esimenti o attenuanti le dichiarazioni rilasciate in sede d’indagini alla Procura Federale dal Bevilacqua Marco, segretario generale della Società, di aver proceduto al tesseramento del calciatore sulla convinzione, tratta dalle affermazioni dei genitori, che il ragazzo fosse residente in Roma con il proprio nucleo familiare e che su tali presupposti aveva tempestivamente inoltrato tutta la documentazione necessaria per ottenere il tesseramento del calciatore dapprima alla Lega Pro e poi alla Presidenza Federale, in quest’ultimo caso perché la documentazione in possesso della Società non era stata rilasciata nei sei mesi antecedenti la richiesta; per cui si riteneva in Società che, essendo stata avviata la pratica di tesseramento il 10 settembre 2015, il calciatore potesse essere utilizzato nelle gare contestate, la prima risalente al 13 settembre 2015. Resta tuttavia incontestato il fatto che il parere negativo al tesseramento, reso dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, intervenuto il 26 novembre successivo, era stato motivato sul presupposto, rivelatosi esatto, che il trasferimento di residenza del calciatore, dalla Campania al Lazio, era avvenuto senza il contestuale trasferimento del nucleo familiare e che ciò, di aperto contrasto con la normativa NOIF art. 40 comma 3, non poteva essere ignorato dalla Società Lupa Castelli Romani. In questo contesto, le tesi difensive dei Sigg.ri Nazio e Rosato non possono trovare accoglimento, urtando esse su di un punto di insuperabile criticità e cioè che comunque il calciatore non aveva titolo di essere inserito nelle distinte di gara, né tanto meno di essere effettivamente impiegato in una di essa, perché non tesserato e quindi in posizione irregolare; l’irregolarità, che non è contestabile nella sua effettività, ripugna all’ordinamento sportivo, essendo tra l’altro suscettibile di alterare il corretto svolgimento della competizione, nell’ambito nella quale l’irregolarità si era manifestata. Il deferimento va pertanto accolto, in una alle sanzioni patteggiate e richieste, che appaiono congrue per quel che concerne il patteggiamento e per il resto graduate in relazione alla carica ricoperta da ognuno dei deferiti. Appare tuttavia equo ridurre la squalifica del calciatore Cesarano ad una sola giornata di gara, avendo egli effettivamente partecipato soltanto ad una gara. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per il Sig. Marco Bevilacqua. Per il resto accoglie il deferimento e per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: Cesarano Pio Davide squalifica di 1 (una) gara da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso; Taraborelli Giacomo inibizione di mesi 4 (quattro); Nazio Mariano inibizione di mesi 1 (uno); Rosato Pietro inibizione di mesi 4 (quattro), Dell’Uomo Claudio inibizione di mesi 3 (tre); Clementi Pietro inibizione di mesi 1 (uno); Società Lupa Castelli Romani (oggi S.S. Racing Club Roma Srl) ammenda di € 600,00 (euro seicento/00).
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