• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016
(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), LUCA LEONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), MICHELE LA SCALA (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 305/1224 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), LUCA LEONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), MICHELE LA SCALA (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 317/1223 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016
(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), LUCA LEONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), MICHELE LA SCALA (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 305/1224 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), LUCA LEONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), MICHELE LA SCALA (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 317/1223 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).
Il deferimento Con separati provvedimenti del 6 luglio 2016, il Procuratore Federale: visti gli atti dei procedimenti disciplinari n.ri 1223 e 1224 pf. 15-16, aventi a oggetto: “Segnalazione della CO.VI.SO.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, alla data del 18 aprile 2016, degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2016 (n. 1223), nonchè delle ritenute IRPEF e INPS del I e II bimestre 2015 (n. 1124)"; viste le rispettive comunicazioni di conclusione delle indagini, notificate in data 17 giugno 2016; ritenuto che i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva o memoria sostitutiva ex art. 32 ter, comma 4, del CGS; ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che la SS Virtus Lanciano 1924 Srl non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 aprile 2016: - la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015, adempimenti previsti dall’art. 85 delle NOIF, lettera B), Paragrafo VII); - la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera B), Paragrafo VI; ritenuto che tali comportamenti integrano la responsabilità diretta della medesima Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei quali confronti o nei quali interessi era espletata l’attività sopra contestata; ritenuto altresì che l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafi VI e VII) delle NOIF, pone gli obblighi in esame anche a carico delle Società in modo diretto, determinando una responsabilità propria della Società; considerato che le condotte ascritte alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl nell’àmbito dei procedimenti n. 41, 586, 841 e 842 pf 15-16 (C.U. n. 31/TFN del 03/11/2015, C.U. n. 54/TFN del 16/02/2016 e C.U. 123/CFA del 13/05/2016) configurano l’ipotesi di recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS; ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; 2) il Sig. Leone Luca, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; 3) il Sig. La Scala Michele, legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafi VI e VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015; nonchè gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 4) la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; dal Sig. Leone Luca, Procuratore speciale e legale rappresentante protempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e dal Sig. La Scala Michele, legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, come sopra descritto; b) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafi VI e VII delle NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015; nonchè gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute, dei contributi e degli emolumenti sopra indicati; c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva. Le memorie Il Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico depositava una Memoria difensiva sostenendo la propria estraneità per carenza di legittimazione ai fini della omissione amministrativa, per essere stato destinatario di una precedente inibizione per mesi tre e giorni 15 (contenuta nel C.U. n. 54/TFN Sez. Disc. del 16/02/16) la cui sanzione veniva scontata sino al giorno 31/05/16, cioè durante il periodo contenente il termine perentorio del 18/04/16 fissato ex art. 85 NOIF. In conformità a precedenti specifici editi dalla Corte Federale di Appello FIGC e confermati dal Collegio di garanzia CONI, affermava che detta inibizione non aveva consentito il regolare svolgimento del ruolo di rappresentanza legale del sodalizio e il corretto adempimento dei prescritti obblighi formali. Reiterava pertanto la propria estraneità all'addebito, adducendo ulteriormente, nel merito, che la Società aveva ottemperato ai prescritti versamenti in epoca coincidente con il giorno 18/04/16, se bene la elaborazione bancaria della partita economica satisfattoria avvenisse soltanto in data 19/04/16, cioè il giorno successivo. Il Sig. Michele La Scala depositava due memorie riferite a ciascun singolo deferimento, affermando la propria estraneità per motivazioni di carattere temporale e sostenendo che la propria investitura in qualità di legale rappresentante del sodalizio, sarebbe avvenuta con il rilascio della Procura speciale notarile del 18/04/16, cioè lo stesso giorno individuato dall'art. 85 NOIF ai fini degli adempimenti fiscali. Nessuna altra Memoria risulta depositata in atti. Il Patteggiamento Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il difensore del Sig. Michele La Scala ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, adotta il seguente provvedimento. "Previa riunione dei procedimenti recanti n. 12 (1224 pf15/16) e n. 13 (1123 pf15/16) su congiunta richiesta delle parti e rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Michele La Scala, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23: pena base mesi 2 (due) di inibizione per la violazione di cui al procedimento n. 1223 15/16pf, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS nella misura di 1/3, pari 20 (venti) giorni di inibizione; aumento di 20 (venti) giorni di inibizione per la continuazione con violazione di cui al procedimento n. 1224 15/16pf, per cui in considerazione della pluralità di condotte contestate la sanzione finale è stata proposta in 2 (due) mesi di inibizione; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il dibattimento La Procura Federale, previa richiesta di riunione per connessione dei due procedimenti rubricati in epigrafe, ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain: mesi 3 (tre) di inibizione per entrambe le violazioni, con l'aumento di ulteriori giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva; per il Sig. Luca Leone: mesi 3 (tre) di inibizione per entrambe le violazioni, con l'aumento di ulteriori giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva; per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva. I difensori dei deferiti, comparsi in udienza, hanno concluso chiedendo: il proscioglimento del Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico per le ragioni rassegnate nella memoria depositata; il proscioglimento del Sig. Luca Leone perché non svolgeva, nel periodo in esame, la funzione di legale rappresentante della Società, né aveva la possibilità di operare sui conti correnti del sodalizio; depositava altresì il difensore una produzione documentale sulla cui acquisizione la Procura Federale formulava opposizione, eccependo la tardività; per la SS Virtus Lanciano 1924 Srl, l'applicazione della sanzione minima edittale senza incidenza della contestata recidiva. I motivi della decisione Il Tribunale dispone la riunione dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura Federale e non opposta dalla difesa, per motivi di connessione. La fattispecie impone la separata trattazione della posizione relativa al Dirigente Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, in ragione delle tesi scriminanti esplicate dalla difesa. Consta al Tribunale che la eccepita carenza di legittimazione sollevata nella Memoria difensiva, è stata oggetto di pregressa attenzione e precipua decisione a cura della Corte Federale di Appello (C.U. 123/CFA del 13/05/16), che in un precedente specifico occorso sempre all'odierno deferito, ha così diposto: "... omissis... il dirigente inibito non può svolgere ... e, comunque, rappresentare la Società innanzi alla FIGC ed ai suoi organi o organismi delegati e non poteva, quindi, attestare l'avvenuto versamento delle ritenute e degli emolumenti di cui trattasi". Il trascritto pensiero risulta pedissequamente confermato dal Collegio di Garanzia del CONI (IV Sezione - decisione n. 25 del 10/06/16), per cui la univoca superiore pronuncia costituisce un definitivo e dirimente postulato giurisprudenziale da applicare alla specie ai fini della corretta interpretazione della odierna decisione, poiché verte in argomento identico riferito peraltro al medesimo soggetto deferito. In un simile contesto e superato ogni altro motivo di difesa poiché residuale, il Tribunale dispone il proscioglimento del Dirigente Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico per carenza di legittimazione. In considerazione di quanto appena motivato e constatato l'intervenuto patteggiamento ex art. 23 CGS chiesto e ottenuto dal Sig. Michele La Scala, il deferimento permane quindi radicato limitatamente alle posizioni relative ai Sig.ri Luca Leone e alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl. Per quanto riguarda il Sig. Luca Leone, non può essere acquisita agli atti la produzione del difensore svolta in udienza poiché tardiva, così come non può essere accolta la tesi secondo la quale la impossibilità di operare sui conti correnti bancari della Società costituisca presupposto esimente, dal momento che secondo il censimento per l'anno sportivo 2015/2106 depositato presso la FIGC e allegato in deferimento, il Sig. Luca Leone risulta essere "amministratore autorizzato, con idonea procura... a rappresentare la Società alle agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organo Federali...". Il conforto documentale supera quindi ogni eccezione formulata in tal senso dalla difesa, posto che la rappresentanza legale della Società nei confronti della FIGC è palmare per stessa ammissione diretta con sottoscrizione documentale a cura del deferito, sulla prescritta documentazione federale. In merito al corpo lessicale del deferimento, risulta dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C. con Note del 12 maggio 2016, redatte anche a seguito dei report svolti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, che la SS Virtus Lanciano 1924 Srl, e per essa i menzionati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato entro il termine perentorio del 18.04.2016, ai versamenti degli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per le mensilità di gennaio e febbraio 2016; nonché alle ritenute Irpef e ai contributi Inps dovuti all'erario per i propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015. La violazione amministrativa, evincibile per tabulas, risulta pacificamente documentata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che la Società deferita non ha addotto concludenti difese a discolpa, confermando l'inesistenza di motivazioni scriminanti e la congruità del rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori. Il perpetrato comportamento merita quindi sanzione essendosi realizzato attraverso la condotta omissiva formale e sostanziale ascritta in seno al deferimento, contravvenendo in tal senso al precetto normativo contestato dalla Procura Federale. Traslando all'interno dell'ordinamento federale i fatti colposi commessi dal Dirigente Luca Leone, si perviene alla sanzione prevista ex art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF; senza l'applicazione dell'aumento per la recidiva poiché il Dirigente Sig. Luca Leone non risulta colpito da precedente sanzione riferita ai C.U. n. 31/TFN del 03/11/2015 e C.U. n. 54/TFN del 16/02/2016 indicate dalla Procura Federale; mentre per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl è prevista non soltanto la responsabilità diretta della Società ex art. 4 comma 1, del CGS e la responsabilità propria ex art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII, ma anche l'applicazione della contestata recidiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, co. 1 e 2 del CGS, in quanto le condotte ascritte sono già state sanzionate a cura di questo TFN, con C.U. n. 31/TFN del 03/11/2015; C.U. n. 54/TFN del 16/02/2016; e C.U. 123/CFA del 13/05/2016. La sanzioni vengono precisate in Dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. Michele La Scala: 2 (due) mesi di inibizione per l'intervenuto patteggiamento; al Sig. Luca Leone: 3 (tre) mesi di inibizione; alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva; proscioglie il Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico per carenza di legittimazione.
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(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), LUCA LEONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), MICHELE LA SCALA (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 305/1224 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), LUCA LEONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), MICHELE LA SCALA (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 317/1223 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016)."