F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016). Il deferimento Con provvedimento Prot. 241/1221pf 15-16/SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; la Società US Latina Calcio Srl: - per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto; - per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Con provvedimento Prot. 242/1222 pf15-16 SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la Società US Latina Calcio Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Il Sig. Pasquale Maietta ed il Sig. Antonio Aprile, in proprio e quali rappresentanti legali della US Latina Calcio Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano: - di essersi attivati, in data 18/4/2016, per il pagamento degli emolumenti e di non aver potuto eseguire i bonifici on line a causa di un “blocco del sistema informatico” della Banca; - i legali rappresentanti della Società si sarebbero quindi recati presso lo sportello dell’Istituto di credito al fine di effettuare il pagamento ma di aver accertato che il disservizio riguardava anche i “bonifici allo sportello”. A conferma di ciò allegano la dichiarazione della Banca; - il pagamento sarebbe stato effettuato il giorno successivo alla scadenza; - è sicuramente invocabile l’istituto della forza maggiore e pertanto nessun addebito è ascrivibile al sodalizio sportivo ed ai suoi rappresentanti. Concludono chiedendo il rigetto degli addebiti mossi e per l’effetto il proscioglimento dei deferiti. Il Sig. Fabrizio Coletti ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale preliminarmente chiede la riunione del procedimento con il procedimento 241/1221pf 15- 16/SP/blp con il 242/1222 pf15-16 SP/blp “trattandosi di giudizi aventi ad oggetto condotte facenti parte del medesimo contesto” ed evidenzia: - alla data del 18/4/2016, non ricopriva il ruolo di direttore generale della Società in quanto dal 22/9/2015 il ruolo di direttore generale è stato assunto dal Sig. Pietro Leonardi; - il verbale del C. di A. che nomina il deferito direttore generale del sodalizio sportivo indica come data di scadenza del rapporto il 30/6/2015 (all. 3); - il termine del rapporto è confermato dalla visura storica della Società; Conclude chiedendo, in via preliminare, la riunione dei giudizi, nel merito, in via principale il proscioglimento dell’incolpato e, in subordine, la applicazione della sanzione minima edittale. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, i Signori Pasquale Maietta e Antonio Aprile, tramite il proprio difensore, previa riunione dei due procedimenti prot. nn. 241/1221pf 15-16/SP/blp e il 242/1222 pf15-16 SP/blp, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti nn. 241/1221pf 15-16/SP/blp e il 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016 per ragioni di connessione soggettiva; rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Pasquale Maietta e Antonio Aprile, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pasquale Maietta, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta), aumentata per la continuazione con la violazione contestata nel secondo deferimento a giorni 60 (sessanta); pena base per il Sig. Antonio Aprile, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta), aumentata per la continuazione con la violazione contestata nel secondo deferimento a giorni 60 (sessanta);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla udienza dell’8 settembre 2016, la Procura Federale si è riportata agli atti di deferimento e concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Colletti Fabrizio la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e per la Società US Latina Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È comparso l’Avv. Sperduti per Colletti, il quale si è riportato alla memoria difensiva ritualmente depositata chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. È altresì comparso l’Avv. Rodella per la Società deferita, il quale si è riportato alle difese enunciate nella memoria difensiva, segnalando tuttavia di non poter depositare l’all. n. 1) della suddetta memoria, in quanto l’istituto di credito, ad oggi, non ha rilasciato la menzionata dichiarazione. Motivi della decisione In merito alla posizione del Sig. Colletti si rileva che l’esame della visura storica della Società di capitali “US Latina Calcio Srl”, ritualmente prodotta, conferma gli assunti esposti dal deferito nella memoria difensiva depositata. È quindi documentalmente provato che il Sig. Colletti non avesse, all’epoca dei fatti contestati, alcun potere di rappresentanza legale della US Latina Calcio Srl. In relazione alla posizione della Società US Latina Calcio Srl, questo Tribunale, preso atto delle dichiarazioni della difesa del sodalizio sportivo, ritiene di riservare la decisione sulla responsabilità della stessa all’esito dell’eventuale deposito del suddetto all. n. 1). Concede alla US Latina Calcio Srl la facoltà di depositare la dichiarazione dell’istituto di credito (all. n. 1) entro e non oltre il 19 settembre 2016. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta) ciascuno ai Signori Pasquale Maietta e Antonio Aprile. Proscioglie il Sig. Fabrizio Colletti dagli addebiti contestati. Concede termine alla US Latina Calcio Srl sino al 19 settembre 2016 per il deposito dell’all. 1) della memoria difensiva del sodalizio sportivo e si riserva di depositare la decisione relativa alla posizione della US Latina Calcio Srl all’esito dell’ulteriore camera di consiglio.
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