F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Settembre 2016 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Settembre 2016 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016). Il deferimento Con provvedimento Prot. 241/1221pf 15-16/SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; la Società US Latina Calcio Srl: - per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto; - per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Con provvedimento Prot. 242/1222 pf15-16 SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la Società US Latina Calcio Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. I motivi della decisione All’esito della udienza del 8.9.2016, con Com. Uff. n. 14/TFN-SD sono state definite le posizioni dei Signori Pasquale Maietta, Antonio Aprile e Fabrizio Coletti e questo Tribunale si è riservato di esaminare, con ulteriore camera di consiglio, la posizione della Società US Latina Calcio Srl, assegnando alla stessa termine entro il 19 c.m., per il deposito dell’all. 1) della memoria difensiva ritualmente depositata. Il sodalizio sportivo deferito ha fatto pervenire, a questo Tribunale, nel termine concesso, la dichiarazione, a firma della Banca Popolare del Lazio, con cui l’istituto di credito si assume la responsabilità del mancato pagamento imputabile “all’intervenuto blocco del sistema di regolamento interbancario” e conseguente versamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps il giorno successivo al termine di scadenza. La US Latina Calcio Srl ha quindi dimostrato di non essere responsabile, nel caso di specie, degli inadempimenti contestati essendo gli stessi imputabili alla banca su cui sono accesi i conti correnti dedicati. La Società deferita va pertanto prosciolta dagli addebiti contestati. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie dagli addebiti contestati la US Latina Calcio Srl.
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