F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società), SERGIO BAVA (Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) , MAURANTONIO DI TOMA (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società), RICCARDO FUSIELLO (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), LUCA VALLARELLA (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), STEFANO ROSSI (Socio unico e Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 29.11.2012 al 30.11.2012 e successivamente sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, socio della Società HDX Srl, titolare del pacchetto di maggioranza dell’Andria Bat Srl – (nota n. 134/21 pf14-15 e 401 pf14-15 AM/sds del 4.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), SERGIO BAVA (Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) , MAURANTONIO DI TOMA (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), RICCARDO FUSIELLO (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), LUCA VALLARELLA (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), STEFANO ROSSI (Socio unico e Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 29.11.2012 al 30.11.2012 e successivamente sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, socio della Società HDX Srl, titolare del pacchetto di maggioranza dell’Andria Bat Srl - (nota n. 134/21 pf14-15 e 401 pf14-15 AM/sds del 4.7.2016). Il deferimento Con nota del 4.7.2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Signori (1) Depasquale Francesco Carmine Antonio, (2) DI TOMA Maurantonio, (3) FUSIELLO Riccardo, (4) VALLARELLA Luca e (5) ROSSI Stefano, per rispondere: (1) DEPASQUALE Francesco Carmine Antonio, Presidente onorario, socio di riferimento e amministratore di fatto, con ampi poteri gestionali ed economici della AS Andria Bat, dal 14 dicembre 2012 sino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), della violazione: a) dell’art. 1, comma1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, NOIF e dell’art. 19, Statuto FIGC per vere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2013/14 e il conseguente svincolo dei calciatori tesserati nonché il dissesto economicopatrimoniale che ha comportato il fallimento della stessa, così come meglio specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento e, in particolare, ai punti A 3 – A 4 – D 3 – E 3 – E4 – E 5 – E 6 – F; b) dell’art. 8, commi 1 e 2, CGS per non avere messo a disposizione le scritture contabili della Società richieste dalla Co.Vi.So.C. impedendone lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in occasione dell’ispezione effettuata in data 4 aprile 2013, come meglio specificato nell’atto di deferimento sub punto D3; (2) DI TOMA Maurantonio, Amministratore Unico dell’AS Andria Bat dal 14.12.2012 all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), della violazione: a) v. punto 1.a) che precede, così come meglio specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento e, in particolare, ai punti D 3 – E 3 – E 4 – E 5 – E 6 – F; b) dell’art. 1, comma1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, CGS per avere omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto da Depasquale Francesco Carmine Antonio, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, come meglio specificato nell’atto di deferimento sub punto D3; c) come da punto 1.b) che precede; (3) FUSIELLO Riccardo, amministratore unico e Presidente dell’AS Andria Bat dal 19 novembre al 14.12.2012, nonché Presidente del C.d’A. dal 20 dicembre 2010 al 19 aprile 2012, della violazione: a) dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, NOIF e dell’art. 19, Statuto FIGC per vere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, già in grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ha comportato successivamente il suo fallimento della stessa, così come meglio specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento e, in particolare, ai punti A 2 – B – C 1- C 2 – C 3 - D 1 – D 2 – G 2 G 3 – G 4 – G 5; b) dell’art.1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere eseguito nel corso del 2011, in qualità di legale rappresentante, varie operazioni finanziarie anomale, tra le quali un finanziamento soci per € 180.000,00 e l’emissione di 71 assegni bancari per un ammontare di € 263.468,57, secondo la Banca d’Italia verosimilmente in favore di calciatori tesserati per la Andria Bat Srl, tratti sul c/c personale, così come meglio specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento sub punto G 2; c) dell’art.1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere indebitamente prelevato dalle casse della Società, nel periodo dal 21.10.2011 e sino al 27.6.2012, somme in contanti per un tale di € 19.300,00, così come meglio specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento sub punto G 3; d) dell’art.1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere disposto una restituzione a se stesso di somme da lui anticipate, nel periodo intercorrente dal 19 ottobre 2011 il 27 settembre 2012, per complessivi € 217.000,00 e per avere fatto transitare capitale sociale sul suo conto personale, benché all’epoca gravassero sulla Società importanti debiti verso l’Erario, sia per ritenute Irpef da redditi di lavoro dipendente dei mesi di maggio e giugno 2012 (€ 33.076,60), dal mese di luglio 2012 al mese di dicembre 2012 (€ 97.799,79) e sia per IVA da gennaio a ottobre 2012 (per complessivi € 249.631,49 di cui € 201.679,66 a tutto il 30 giugno 2012), così come meglio specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento sub punti G 4 – G 5; 4) VALLARELLA Luca, amministratore unico e Presidente dell’AS. Andria Bat dal 12 aprile al 19 novembre 2012, della violazione: a) v. punto 3.a) così come meglio specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento e, in particolare, ai punti A 1 - A 2 – D 1- D 2 – E 1 – E 2; b) dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere consentito, nel periodo in cui è stato amministratore unico della Società, al Sig. Riccardo Fusiello di prelevare indebitamente dalle casse della Società, quanto meno una parte delle somme in contanti che nel periodo dal 21 ottobre 2011 e sino al 27.6.2012, sono risultate essere pari a complessivi € 19.3000,00, così concorrendo con il medesimo alla violazione sopra descritta sub punto 3.c); c) dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, in relazione agli artt. 19, Statuto Federale e 8, comma 1, CGS per avere consentito, nel periodo in cui è stato amministratore unico della Società, al Sig. Riccardo Fusiello di disporre una restituzione a se stesso di somme da lui anticipate, nel periodo intercorrente tra il 19 ottobre 2011 e il 27 settembre 2012, per complessivi € 217.000,00, nonché di far transitare sul c/c del ridetto, benché all’epoca gravassero sulla Società importanti debiti verso l’Erario, sia per ritenute Irpef da redditi di lavoro dipendente dei mesi di maggio e giugno 2012 (€ 33.076,60), dal mese di luglio 2012 al mese di dicembre 2012 (€ 97.799,79) e sia per IVA da gennaio a ottobre 2012 (per complessivi € 249.631,49 di cui € 201.679,66 a tutto il 30 giugno 2012), così concorrendo con il medesimo alla violazione sopra descritta sub punto 3.d); 5) ROSSI Stefano, socio unico ed amministratore unico dal 29 al 30 novembre 2012 e successivamente, sino al fallimento della Società, socio della Società “HDX Srl”, titolare del pacchetto di maggioranza dell’Andria AT Srl, per rispondere della violazione: a) dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 5 in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto Federale per avere omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori di diritto e di fatto della Società, avallando e consentendo quei comportamenti che hanno poi portato le Società al fallimento, come meglio evidenziato nella parte motiva del deferimento sub punti A 3 – B 4 – F 1 – F 4. Il dibattimento I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 13.9.2016, nell’assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - anni 5 (cinque) di inibizione ed €. 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda per Depasquale Francesco Carmine Antonio; - anni 3 (tre) di inibizione per Di Toma Maurantonio; - anni 2 (due) di inibizione ed €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda per Fusiello Riccardo; - mesi 18 (diciotto) di inibizione ed €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per Vallarella Luca; - anni 2 (due) di inibizione ed €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per Rossi Stefano. La decisione Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati. 1. Premessa in fatto L’8.5.2014 il Tribunale di Trani ha dichiarato il fallimento della Società AS Andria Bat Srl, cui ha fatto seguito, il 2.9.2014, la delibera presidenziale di revoca dell’affiliazione (C.U. n.62/A del 2.9.2014). Il 24 luglio 2013 il Presidente Federale, preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza (Lega Pro – 2° Div.), visto l’art.110 NOIF, aveva già deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società (Comunicato Ufficiale n. 35/A del 24 luglio 2013) e, infatti, nella stagione sportiva 2013/14 la Società “Andria Bat Srl” non ha svolto alcuna attività sportiva. Nel periodo immediatamente precedente, stagioni sportive 2010/11 – 2011/12 e 2012/13, la Società ha disputato il campionato di Lega Pro - 1° Divisione. Gli organi direttivi nel medesimo periodo risultano essere i seguenti: per la s.s. 2010/2011: consiglio direttivo composto dai Sigg.ri Nicola CANONICO, Presidente, Pasquale Maria MUSCI, V. Presidente, Sebastiano TROIA e Nicola TAMPORRA, amministratori delegati, Marco De Carlo, direttore generale, e Riccardo FUSIELLO, Emanuele CANONICO, Nicola DI LEO, consiglieri, come da modulo di censimento del 24 agosto 2010. Con verbale del C.d’A. del 20 dicembre 2010 sono stati nominati: Riccardo FUSIELLO, Presidente; Pasquale Maria MUSCI, Vice Presidente; Sebastiano TROIA, amministratore delegato; Marco DE CARLO, consigliere e direttore generale; Nicola DI LEO (modulo di censimento del 20 giugno 2011, trasmesso alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 23 giugno 2011); per la s.s. 2011/2012: consiglio direttivo composto dai Sigg.ri Riccardo FUSIELLO, Presidente; Pasquale Maria MUSCI, Vice Presidente; Sebastiano TROIA, amministratore delegato; Marco DE CARLO, consigliere e direttore generale; Nicola DI LEO, consigliere (modulo di censimento del 20 giugno 2011 e trasmesso alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 23 giugno 2011). Con verbale di assemblea dei soci del 19 aprile 2012, è stato nominato amministratore unico il Sig. Luca VALLARELLA (modulo di censimento del 28 maggio 2012); per la s.s. 2012/13: amministratore unico, Sig. Luca VALLARELLA sino alla data del 19 novembre 2012 (modulo di censimento del 30 giugno 2012), in cui viene nominato amministratore unico il Sig. Riccardo FUSIELLO (modulo di censimento del 7 dicembre 2012). Il 30.11.2012 il Sig. Riccardo FUSIELLO ha presentato le dimissioni e il 14 dicembre 2012 l’assemblea dei soci ha nominato amministratore unico il Sig. Maurantonio DI TOMA. In pari data, il socio di maggioranza della Società “XDX Srl”, rappresentato nel corso dell’assemblea dei soci dal Sig. Carmine Francesco Antonio Depasquale, ha nominato quale Presidente Onorario della Società Andria Bat Srl lo stesso Francesco Carmine Antonio Depasquale attribuendogli “i poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali ivi compresa la stampa e la Lega Pro” nonché “la firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici” (modulo di censimento del 14 dicembre 2012). Da giugno 2010 il capitale sociale (€. 300.000) era detenuto per il 50% dalla “C.N. COSTRUZIONI GENERALI Srl”, Società riconducibile al Sig. Nicola CANONICO, mentre il restante 50% era suddiviso tra il Sig. Riccardo FUSIELLO (48,31% pari ad €. 144.930), il Sig. Pasquale Maria MUSCI (1% pari ad €. 3.000) e il Sig. Nicola DI LEO (0,69% pari ad € 2.070). Con atto del 10 dicembre 2010, la Società “C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.r.I.”, ha ceduto la sua partecipazione societaria, del valore nominale di €. 150.000,00#, al Sig. Riccardo FUSIELLO, al prezzo concordato e pagato di €. 2.500,00#, da cui le aveva a sua volta acquistate allo stesso prezzo il 21 giugno 2010. Per effetto di tale compravendita, dal 10 dicembre 2010, il capitale sociale di €. 300.000, è risultato così suddiviso: Riccardo FUSIELLO (98,31% pari ad € 294.930), Pasquale Maria MUSCI (1% pari ad € 3.000) e Nicola DI LEO (0,69% pari ad € 2.070). Già evidenziatasi una perdita relativa agli esercizi precedenti di €. 1.783.155, oltre ad una perdita dell’esercizio in corso pari ad €. 97.472,00#, con verbale di assemblea straordinaria del 19 novembre 2012, i soci, preso atto della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2012, hanno deliberato di ripianare interamente le perdite riscontrate pari a complessivi €. 1.880.627 mediante l’utilizzo di riserve accantonate (€. 1.641.941) e l’utilizzo di parte del capitale sociale (€. 238.686) con contestuale riduzione dello stesso ad €. 61.314#, nel contempo deliberando l’aumento del capitale sociale da €. 61.314 ad €. 100.000 mediante sottoscrizione di nuove quote da un euro ciascuna. Il 29 novembre 2012, il Sig. Riccardo FUSIELLO ha ceduto il proprio pacchetto azionario del valore nominale complessivo di €. 60.277,80 (98,31%) alla Società “HDX Srl” rappresentata dal socio ed amministratore unico Sig. Stefano ROSSI. Il prezzo di cessione è stato convenuto in complessivi €. 150.000,00 di cui: € 50.000,00 pagati mediante bonifico bancario in data 22 novembre 2012 in favore del Sig. Riccardo FUSIELLO ed € 100.000,00 da versarsi entro e non oltre il 15 febbraio 2013. Le indagini della Procura non hanno consentito di accertare se tale seconda scadenza sia stata rispettata. Per effetto di tale compravendita, dal 29 novembre 2012 alla data di fallimento, il capitale sociale dell’Andria Bat (deliberato per €. 100.000,00 e sottoscritto per €. 61.31400) è risultato così suddiviso: HDX Srl (98,31% pari ad €. 60.277,800), nella persona del socio unico, Sig. Stefano ROSSI; Sig. Pasquale Maria MUSCI (1% pari ad €. 613,14) e Sig. Nicola DI LEO (0,69% pari ad €. 423,06). Il giorno successivo (30 novembre 2012) la Srl a socio unico HDX ha nominato quale suo amministratore unico il Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, mentre il 14 dicembre 2012, l’assemblea dei soci dell’Andria Bat Srl, nominato quale amministratore unico il Sig. Maurantonio DI TOMA (in sostituzione del dimissionario Riccardo FUSIELLO) conferendogli i soli poteri di ordinaria amministrazione, ha nominato il predetto Depasquale “PRESIDENTE ONORARIO”, con “ poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali ivi compresa la stampa e la Lega Pro”, oltre che di “firma” “in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici”. Quanto alla situazione economico-patrimoniale, rilevato che dall’aprile 2013 non è stata rinvenuta alcuna contabilità e che il bilancio al 30 giugno 2013 non è stato presentato, con riferimento agli anni pregressi è emerso quanto segue. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2010, approvato in data 28 ottobre 2010, ha presentato una perdita di €. 627.579. I soci hanno deliberato di portare a nuovo la perdita d’esercizio. In bilancio risulta apposta una “riserva per copertura perdite” di €. 200.000. Nella nota integrativa, invece, l’importo di €. 200.000 è imputato alla voce “riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale”. I principali dati reddituali dell’esercizio possono essere così sintetizzati: valore della produzione pari ad €. 1.459.534; valore dei costi della produzione pari ad €. 2.093.853; differenza negativa €. 634.319. Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2011, approvato in data 27 ottobre 2011, ha presentato una perdita di €. 819.803; l’analisi patrimoniale evidenzia che a fronte di crediti di €. 741.761 (per €. 330.470 verso “clienti” e per €. 404.383 verso “altri”; le principali voci di credito sono rappresentate da crediti v/comune e crediti/lega) si rilevano debiti per complessivi €. 357.983 di cui €. 126.109 verso le banche (al 30 giugno 2010 era pari ad €. 230.514), €. 101.555 di debiti verso fornitori (al 30 giugno 2010 erano pari ad €. 152.065), €. 30.249 di debiti tributari (al 30 giugno 2010 erano pari ad €. 45.143), €. 27.348 di debiti verso istituti previdenziali (al 30 giugno 2010 erano pari ad €. 54.041), oltre ad €. 72.722 di altri debiti (al 30 giugno 2010 erano pari ad €. 125.676). Anche in questo esercizio i soci hanno deliberato di portare a nuovo la perdita d’esercizio di €. 819.803. La riserva a copertura perdite (che nella nota integrativa è iscritta come riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale), iscritta per €. 200.000 nel bilancio al 30.6.2010, risulta essere incrementata al valore complessivo di €. 1.470.000. Nella relazione del collegio sindacale e nella nota integrativa, non vi è menzione delle modalità con le quali sarebbero avvenuti i versamenti. I principali dati reddituali dell’esercizio possono essere così sintetizzati: valore della produzione pari ad €. 1.492.314; valore dei costi della produzione pari ad €. 2.365.129; differenza negativa pari ad €. 872.815. Il valore della produzione è in leggero aumento rispetto a quello dell’anno precedente. A fronte di una diminuzione di oltre €. 340.000 delle voci di “sponsorizzazioni e pubblicità”, vi è stato un incremento delle voci “contributi mutualità” (+ €. 120.000), “contributi da Lega” (+ €. 113.665), “premio valorizzazione calciatori” (+ €. 104.900) e plusvalenze da cessione di diritti pluriennali alle prestazioni (+ €. 146.000). Quanto ai costi si rileva un aumento di oltre €. 270.000 rispetto a quelli dell’anno precedente, sostanzialmente riferibili ad un incremento della voci salari e stipendi (€ + 158.336) ed oneri sociali (€ + 36.997). Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2012, approvato in data 26 ottobre 2012, ha presentato una perdita di €. 549.648. L’analisi patrimoniale evidenzia che i crediti da €. 741.761 si riducono ad €. 675.045 ( €. 90.734 verso “clienti” ed €. 578.989 verso “altri”; le principali voci di credito sono rappresentate da crediti v/comune, crediti v/lega e crediti v/lega c/trasferimenti), mentre i debiti hanno subito un cospicuo aumento passando da complessivi €. 357.983 del 2011 a complessivi €. 938.795. I principali incrementi sono a carico della voce debiti v/fornitori (da €. 101.555 ad €. 341.305); debiti tributari (da €. 30.249 ad €. 302.854) ed altri debiti (da €. 72.722 ad €. 224.092,00#, di cui la gran parte rappresentata da debiti c/retribuzioni per €. 140.242). Unica voce di debito pressoché azzerata è quella riferita ai debiti/banche che viene chiusa con un saldo di €. 16. I principali dati reddituali dell’esercizio sono entrambi aumentati rispetto all’anno precedente e possono essere così sintetizzati: valore della produzione pari ad €. 1.904.209,00#; valore dei costi della produzione pari ad €. 2.732.270; differenza negativa pari ad €. 828.061,00. Fra le voci di ricavo solo i diritti televisivi (+ €. 218.680) e le plusvalenze da cessione di diritti pluriennali alle prestazioni (+ €. 240.000) hanno subito un discreto incremento rispetto all’anno precedente. I costi invece aumentano complessivamente di €. 367.141 e sono sostanzialmente riferibili ad un incremento della voce salari e stipendi (€. + 147.994) servizi (+ €. 122.318) ed oneri sociali (€. 53.992). In questo contesto i soci hanno deliberato di portare a nuovo la perdita d’esercizio. La riserva copertura perdite (che nella nota integrativa è iscritta come riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale), risulta essere stata incrementata per €. 74.102 con un saldo finale di €. 1.544.102,00 (nulla è emerso sulle modalità e riferibilità ai singoli soci di tali ulteriori versamenti). Nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio, il socio di maggioranza Riccardo FUSIELLO ha comunicato che per motivi professionali riferiti alle proprie attività aziendali e familiari, avrebbe ceduto il suo 98,33% nell’ AS Andria Bat al “gruppo DI COSOLA” entro il 30 ottobre 2012. L’operazione non risulta essere stata conclusa, tanto che i soci, con verbale di assemblea straordinaria del 19 novembre 2012, preso atto della situazione patrimoniale delle Società al 30 settembre 2012 (perdita relativa agli esercizi precedenti di €. 1.783.155 e perdita di esercizio pari ad € 97.472), hanno deliberato di ripianare interamente le perdite riscontrate pari a complessivi €.1.880.627 mediante l’utilizzo di riserve accantonate per complessi €. 1.641.941 e l’utilizzo di parte del capitale sociale (€ 238.686) con contestuale riduzione dello stesso ad € 61.314,00. Sulla reale consistenza della riserva copertura perdite gli ispettori Co.Vi.So.C., nel corso dell’ispezione tecnico-amministrativa del 29.11.2012, “con riferimento ai versamenti in c/copertura perdita, rilevano che nel corso del periodo successivo alla precedente ispezione il saldo dei versamenti effettuati è pari a complessivi €. 171.940,82. Al riguardo gli ispettori rilevano che solo in due occasioni il versamento è stato effettuato sul c/c intestato alla Società. Per gli altri versamenti il socio, Sig. Riccardo FUSIELLO, ha provveduto a pagare, a mezzo assegni circolari e di conto corrente, vari fornitori della Società”. Le anzidette circostanze di fatto trovano ampio riscontro, oltre che nella copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, nelle risultanze delle ispezioni eseguite dalla Co.Vi.So.C. e dei provvedimenti emessi dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito dei deferimenti a carico della Società e dei suoi dirigenti VALLARELLA Luca (CC.UU. n.21 del 25.1.2012 e n. 46 del 4.12.2012) e DI TOMA Maurantonio (CC.UU. n.88 del 10.5.2013; n. 103 del 20.6.2013 e n. 12 dell’11.9.2013), che hanno riguardato anche le violazioni ascritte al Presidente del Collegio Sindacale (C.U. n.46 del 4.12.2012) ed al Sindaco Unico (C.U. n. 88 del 10.5.2013), definiti con l’irrogazione di ammende, inibizioni e punti di penalizzazione. In particolare, dalle ispezioni eseguite dalla Co.Vi.So.C., è emerso quanto segue: ispezione del 23 maggio 2012: non effettuati i versamenti IVA per un importo complessivo di €. 120.819,47; situazione semestrale al 31.12.2011 evidenziante una perdita di esercizio pari ad €.369.468 ed un patrimonio netto di €. 167.022; ispezione del 29 novembre 2012: riscontrati rilievi mossi dal collegio sindacale in data 13 luglio, 21 agosto e 1° ottobre 2012, al Sig. Luca VALLARELLA, amministratore unico e Presidente della Società, in particolare riferiti a una “pesante e deficitaria situazione finanziaria”; all’ingente debito nei confronti dell’Erario per IVA non versata; al ritardo nei versamenti dei contributi ENPALS per i mesi di maggio e giugno 2012; alla mancata corresponsione degli stipendi ai tesserati (fermi ad agosto 2012) e al mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute erariali, fermi alla medesima mensilità; all’omesso versamenti IVA, al 30 settembre 2012, per un importo complessivo di €. 265.621,18; alle risultanze del bilancio d’esercizio al 30.06.2012, evidenziante una perdita d’esercizio pari ad €. 549.648#, oltre a perdite portate a nuovo di €. 1.233.507#, a fronte di un capitale sociale di €. 300.000 e riserve per versamenti a copertura perdite di €. 1.544.102 ed un capitale netto di €. 60.945; all’omesso versamento, alla data della verifica, dell’aumento ad €. 100.000,00 del capitale ridotto ad €. 61.314,00 a seguito dei provvedimenti ex art. 2482 bis cc assunti dall’assemblea straordinaria del 19.11.2012 di copertura delle perdite di esercizio mediante utilizzo dei finanziamenti in conto copertura perdite e riduzione parziale del capitale sociale; ispezione del 4 aprile 2013: assenza dell’amministratore unico, Sig. Maurantonio DI TOMA e del sindaco unico, Sig. Francesco PIERANGELI, nonostante l’effettuazione dell’accesso in data concordata per verificare la correttezza dei dati trasmessi alla Deloitte & Touche riferiti al versamento di contributi e ritenute dei mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, di cui peraltro veniva accertata la falsificazione materiale a seguito di accessi diretti presso l’INPS e presso l’Agenzia delle Entrate; presenza di un rappresentane munito di procura non autenticata, il quale riferiva che “presso la sede non era conservata alcuna altra documentazione contabile, ovvero societaria”, incaricato esclusivamente della consegna della visura camerale della Società al 31 gennaio 2013 e della copia del verbale assemblea soci del 14 dicembre 2012 (atto di nomina ad amministratore unico della Società del Sig. Maurantonio DI TOMA, in sostituzione del dimissionario Sig. Riccardo FUSIELLO e a Presidente onorario del Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale). 2. Premessa in diritto Ai principi di equilibrio economico finanziario e di corretta gestione, cui devono attenersi le Società professionistiche nella conduzione societaria (art. 19, comma, 1, Statuto FIGC), devono uniformare i loro comportamenti i relativi dirigenti, tali essendo, per definizione, gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. (art. 19, comma, 1, NOIF) che, in caso di revoca dell’affiliazione o di sentenza dichiarativa di fallimento possono essere colpiti anche dalla preclusione, sia se in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza di fallimento, sia se in carica nei due anni precedenti (art. 21, commi 2 e 3, NOIF), irrilevante risultando la circostanza che si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società (C.U. n.71/CDN del 7 marzo 2013; C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), dovendosi unicamente valutare se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società. Ai medesimi principi e, in generale, all’osservanza delle norme contenute nel Codice di giustizia sportiva e delle norme statutarie e federali, sono tenuti anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento Federale (art. 1 GGS vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 5, CGS). Ad ogni buon conto, la preclusione di cui all’articolo 21, comma 3, delle NOIF non consegue automaticamente alla revoca dell’affiliazione o alla sentenza di fallimento, dovendosi necessariamente procedere all’accertamento dei profili di colpa degli anzidetti soggetti, come da parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n. 21CF del 28 giugno 2007) nel quale si evidenzia, altresì, che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Gli anzidetti principi si applicano, evidentemente, anche ai componenti del consiglio di amministrazione di una Società di capitali, in quanto titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori; l’esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso; In linea con il principio stabilito dalla C.G.F. con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n. 3/CGF). La Commissione Disciplinare Nazionale, ora TFN, Sez. Disciplinare (C.U. 20/CDN del 1°.10.2013), peraltro, ha sancito la responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita degli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento, con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita. Tale principio vale, a maggior ragione, nelle ipotesi in cui un soggetto accetti il ruolo di amministratore allo scopo di fare da prestanome ad un amministratore di fatto, pur nella consapevolezza che la propria condotta omissiva possa determinare la sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori, per cui lo stato di insolvenza della Società può derivare dal venir meno del suo dovere di vigilanza sull'integrità del patrimonio sociale (Cass. Pen., Sez. V, 6.7.2011 n. 40092), ed allo stesso amministratore di diritto ben può essere riconosciuta, quindi, una corresponsabilità nella causazione del dissesto proprio in forza della posizione di garanzia da lui assunta in base all’art. 2392 c.c. (Cass. Pen., Sez. III, 19.11.2013 n. 47110). Le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economicopatrimoniale di una Società sono da ascrivere, alfine, anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione, come chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, con motivazione in C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014). 1. Dei comportamenti singolarmente ascritti ai deferiti Nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento la Società è stata gestita a vario titolo dai deferiti Depasquale Francesco Carmine Antonio (14.12.2012/8.5.2014); DI TOMA Maurantonio (14.12.2012/8.5.2014); FUSIELLO Riccardo (19.11.2012/14.12.2012 – 10.12.2010/14.12.2012 – 20.12.2010/19.4.2012); VALLARELLA Luca (12.4.2012/19.11.2012). Nel medesimo periodo ROSSI Stefano, già amministratore unico, a novembre 2012, della Società HDX a r.l., titolare del pacchetto di maggioranza della AS Andria Bat, risulta essere stato socio unico della ridetta HDX. L’evoluzione societaria evidenzia gravi difficoltà economico finanziarie già dalla stagione sportiva 2010/11 (v. premessa in fatto). Già chiuso ed approvato il bilancio al 30.6.2010 con una perdita di esercizio portata a nuovo di €. 627.579,00, il successivo bilancio al 30.6.2011 evidenzia una perdita di €. 819.803,00# anch’essa portata a nuovo, mentre il bilancio al 30.6.2012, l’ultimo depositato ed approvato, evidenzia una perdita di esercizio di €. 549.648,00. Al termine di tale ultimo esercizio, vanificato il tentativo di cedere a terzi il pacchetto di maggioranza detenuto da Fusiello Riccardo, i soci, con delibera del 19.11.2012, preso atto della situazione patrimoniale al 30.9.2012, dalla quale risultava una perdita relativa agli esercizi precedenti di complessivi €.1.783.155,00 ed un’ulteriore perdita di esercizio di €.97.472,00#, deliberavano di ripianare le perdite mediante l’utilizzo di riserve accantonate per complessivi €.1.641.941,00 e l’utilizzo di parte del capitale sociale (€.238.666,00) con contestuale riduzione de dello stesso ad €.61.314,00. In realtà, all’esito dell’ispezione del 29.12.2012 gli ispettori della Co.Vi.So.C., oltre ad accertare le anomalie riportate nella premessa in fatto che precede (debiti verso erario; mancato pagamento emolumenti e omesso versamento contributi previdenziali e ritenute; mancato versamento del deliberato aumento di capitale ad €.100.000,00 per effetto della sua riduzione ad €.61.314,00) “con riferimento ai versamenti in c/copertura perdita, rilevano che nel corso del periodo successivo alla precedente ispezione (23.5.2012) il saldo dei versamenti effettuati è pari a complessivi €. 171.940,82. Al riguardo gli ispettori rilevano che solo in due occasioni il versamento è stato effettuato sul c/c intestato alla Società. Per gli altri versamenti il socio, Sig. Riccardo FUSIELLO, ha provveduto a pagare, a mezzo assegni circolari e di conto corrente, vari fornitori della Società”. Le precedenti e le successive ispezioni, oltre che i numerosi provvedimenti degli organi di giustizia testimoniano l’inosservanza, ad opera di tutti gli amministratori di fatto e di diritto succedutisi nel tempo, ai principi di corretta gestione prescritti dalle norme statutarie. Retrocessa in Lega Pro – 2 ^ Div. al termine del campionato 2012/2013, preso atto della mancata iscrizione al campionato di competenza, con delibera del 24.7.2013 (C.U. n.35/A) ha subito lo svincolo dei calciatori tesserati, cui ha fatto seguito, intervenuto in data 8.5.2015 anche il fallimento, la revoca dell’affiliazione (C.U. n.62/A del 2.9.2014). L’ultima ispezione Co.Vi.So.C., se possibile, ha evidenziato tutte le criticità già emerse, che i deferiti VALLARELLA e DI TOMA, con il concorso del Presidente del collegio sindacale, prima, e del sindaco unico, dopo, hanno finanche cercato di occultare, producendo alla Società di revisione incaricata dei controlli falsa documentazione attestante i versamenti di contributi previdenziali e ritenute IRPEF. Le criticità riscontrate, come già detto, hanno più volte determinato, su deferimento della Procura Federale, numerose decisioni di questo Tribunale, all’epoca Commissione Disciplinare Nazionale, per le constatate e reiterate violazioni delle NOIF e del CGS meglio specificate nei richiamati CC.UU. Con riferimento ai singoli incolpati, la responsabilità del Sig. DEPASQUALE Francesco Carmine Antonio, che pur non figura tra i soggetti titolari di quote Societarie, nella gestione della Società che ha condotto allo svincolo dei calciatori tesserati, al fallimento ed alla revoca dell’affiliazione, consegue dall’avere assunto ed effettivamente esercitato, quale Presidente onorario della Società, “i poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali, ivi compresa la stampa e la Lega Pro”, nonché “la firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici”. E non è superfluo evidenziare che tale nomina, giunge il 14.12.2012, a distanza di pochi giorni dalla sua nomina ad amministratore unico della Società HDX, socio di maggioranza della AS Andria Bat Srl, nel corso di un’assemblea a cui partecipa in rappresentanza del socio unico Stefano Rossi, di fatto autonominandosi ed acquisendo, di fatto e di diritto, il potere di indirizzare a proprio piacimento le scelte economico gestionali della controllante e della controllata. Trattasi, peraltro, di modus operandi non del tutto nuovo al soggetto considerato, già sanzionato per avere operato quale amministratore di fatto della AC Montichiari S.p.A., Società dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 24.4.2013 (C.U. n.2/CDN del 28.7.2014 e n.5/CGA del 13.11.2014). L’esercizio degli ampi poteri conferitigli trova anche riscontro, ove occorra, nella richiesta inoltrata alla Lega Pro il 15.2.2013 di bloccare tutte le password di accesso all’ “Area Società” e di contestuale rilascio delle nuove password. Anche nei rapporti con la stampa si qualifica Presidente della compagine Societaria e la stessa stampa, del resto, lo indica ripetutamente come nuovo proprietario senza che vi sia mai stata una smentita. Nell’esercizio, peraltro, partecipa alla sessione estiva del calcio mercato nel periodo giugno-luglio 2013 fino al momento dello svincolo d’autorità dei calciatori tesserati. Risulta per tabulas, infine, la violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, CGS per non avere messo a disposizione degli ispettori Co.Vi.So.C., nel corso dell’ispezione del 4.3.2013, le scritture contabili della Società. DI TOMA Maurantonio, subentra a Fusiello Riccardo nella carica di amministratore unico della AS Andria Bat Srl il 14.12.2012, con poteri limitati all’ordinaria amministrazione, nel corso dell’assemblea che vede conferire a Depasquale la carica di Presidente onorario “plenipotenziario”. Il suo modo di gestire o, per meglio dire, di non gestire la Società, di cui assume la carica di amministratore unico quando la stessa già presentava una “pesante e deficitaria situazione finanziaria” (ispezione Co.Vi.So.C. 29.11.2012), di certo non contribuisce a sollevarne le sorti, tanto che nella successiva stagione (2013/2014) si registra la mancata iscrizione al campionato di competenza. La sua costante omissione gestionale, se pure dotato solo di limitati poteri, lo porta a non dissentire dall’operato del Depasquale, di cui di fatto avalla ogni operazione, in tal modo contribuendo alla cattiva gestione della Società sino al momento del suo fallimento, preceduto dallo svincolo ex auctoritate dei calciatori tesserati e seguito dalla revoca dell’affiliazione. È in atti, peraltro, la prova che in occasione dell’ispezione Co.Vi.So.C. del 4.4.2013 non abbia messo a disposizione dei suoi ispettori le scritture contabili, tra l’altro risultando assente al momento del relativo accesso, la cui data aveva precedentemente concordato. All’esito di tale ispezione, si aggiunga, essendo emersa la produzione alla Società di revisione di quietanze di pagamento (Modelli F24) ed estratti conto non veridici, sarà deferito e sanzionato dalla competente Commissione (C.U. n.88/CDN del 10.5.2013), così come sarà deferito e sanzionato per l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS (C.U. n. 103/CDN del 20.6.2013), nonché per il mancato deposito, nei termini previsti, della relazione semestrale al 31.12.202, del prospetto P/A al 31.12012, e dei prospetti R/I al 31.12.2012 ed al 31.3.2013 (C.U. n.12/CDN dell’11.9.2013). Non va esente da responsabilità nemmeno FUSIELLO Riccardo, socio di riferimento dal 28.10.2010 al 29.11.2012, già componente del Consiglio Direttivo nella stagione 2010/2011, suo Presidente dal 20.12.2010 al 19.4.2012 ed amministratore unico dal 19.11.2012 al 14.12.2012. Al 2012 la Società evidenziava già una “pesante e deficitaria situazione finanziaria” frutto di cattiva gestione proveniente dai precedenti esercizi, tutti chiusi in perdita, emersa in tutta la sua gravità nel corso delle ripetute ispezioni Co.Vi.So.C. e, da ultimo, con riferimento al periodo considerato, a quella del 29.11.20112 (v. premessa in fatto). Al Sig. Fusiello, peraltro, risultano ascritti e dimostrati dalla copiosa documentazione versata in atti, ulteriori comportamenti emersi dalla relazione del consulente d’ufficio nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, nell’ambito del procedimento penale n. 1033/2013 R.G.N.R., anch’essa in atti, in occasione di un’ispezione effettuata dalla Banca d’Italia presso la GBM Banca, in cui sono stati rilevati elementi di anomalia nell'operatività del ridetto: "Sul conto corrente nr.10001535, intestato a FUSIELLO RICCARDO in qualità di persona fisica consumatore, si rileva una intensa operatività, contestuali movimenti in dare e avere, caratterizzati in particolare da traenze di assegni che risultano non coerenti alla natura e scopo del rapporto, oltre ad esseri riconducibili a soggetti collegati all'associazione sportiva Andria Bat.”. In particolare, è stato ritenuto anomalo dalla Banca d’Italia che nel corso del 2011 su tale conto erano stati registrati movimenti in accredito per complessivi € 1.339.749,97 (mediante versamento di assegni circolari per € 569.265,97, assegni bancari per € 161.484,00, trasferimenti da libretto di deposito per € 139.000, giroconti per € 420.000 e bonifici per € 50.000 a titolo di prelevamento utili o restituzione finanziamento socio) ed effettuate operazioni in addebito per complessivi € 1.461.693,32, di cui degne di nota un bonifico in favore della Andria Bat Srl di € 180.000,00 a titolo di “finanziamento soci”, ma soprattutto 71 operazioni di traenza di assegni bancari, per complessivi € 263.468,57, che sono risultate effettuate in favore di calciatori tesserati per la Società Andria Bat Srl Dalla verifica del conto cassa è emerso un indebito prelievo di liquidità che ha comportato, nel periodo dal 21.10.2011 e sino al 27.06.2012, un ulteriore deficit pari a € 19.300,00#, mentre a fronte di anticipazioni effettuate tra l’11.08.2011 ed il 15.10.2012 (per un totale di € 516.340,82), è risultato che in, seppur parziale, periodo di Presidenza del C.d’A., si sia restituito parte delle somme anticipate (per un totale di € 217.000,00), nel periodo intercorrente tra il 19 ottobre 2011 e il 27 settembre 2012, a mezzo di rimborsi effettuati in denaro contante e con assegni e bonifici bancari. Egli ha dunque utilizzato le disponibilità liquide e bancarie della AS Andria Bat Srl, di cui era, oltre che socio di maggioranza, anche Presidente del C.d’A., per uso personale, per farle transitare anche sul suo conto personale presso la GBM Banca, nonostante l’esistenza, nel periodo in cui era anche legale rappresentante dea Società, di consistenti debiti verso l’Erario, sia per ritenute Irpef da redditi di lavoro dipendente dei mesi di maggio e giugno 2012 (€ 33.076,60), dal mese di luglio 2012 al mese di dicembre 2012 (€. 97.799,79) e sia per IVA da gennaio a ottobre 2012 (per complessivi € 249.631,49 di cui € 201.679,69 a tutto il 30 giugno 2012). Quanto a VALLARELLA Luca, amministratore unico e Presidente sino al 19 dicembre 2012, si osserva che al momento della cessazione dalla carica sociale, la Società versava già in un significativo stato di crisi. Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2012 ed approvato il 26 ottobre 2012 presenta una perdita di esercizio pari ad €. 549.648,00#, oltre a perdite portate a nuovo di €. 1.233.507, a fronte di un capitale sociale di €. 300.000, e riserve per versamenti a copertura perdite di €. 1.544.102 ed un capitale netto di €. 60.945,00. Nel periodo considerato è oggetto di provvedimenti ad opera del competente organo disciplinare (v. C.U. n.21/CDN del 25.9.2012 – C.U. n. 46/CDN del 4.12.2012), oltre che per il mancato deposito, nel termine previsto, della fideiussione bancaria a prima vista di €.600.000,0#, anche per la mancata attestazione del pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2012, e per avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il 17.9.2012, una dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici. Lo stato di crisi riferito a tale periodo è confermato anche dalle risultanze della ispezione della CO.VI.SO.C. del 29 novembre 2012 di cui si è già detto nella premessa in fatto (rilievi da parte del Collegio sindacale; “pesante e deficitaria situazione finanziaria”; ingente debito nei confronti dell’Erario per IVA non versata; ritardo nei versamenti dei contributi ENPALS per i mesi di maggio e giugno 2012; mancata corresponsione degli stipendi ai tesserati - fermi ad agosto 2012 - e mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute erariali, fermi alla medesima mensilità; omesso versamento di IVA, al 30 settembre 2012, per un importo complessivo di €. 265.621,18; omesso versamento, alla data della verifica, dell’aumento ad €. 100.000,00 del capitale ridotto ad €. 61.314,00 a seguito dei provvedimenti ex art. 2482 bis cc assunti dall’assemblea straordinaria del 19.11.2012 di copertura delle perdite di esercizio mediante utilizzo dei finanziamenti in conto copertura perdite e riduzione parziale del capitale sociale). Nel periodo in cui il VALLARELLA ha ricoperto la carica di Amministratore Unico, risulta accertato, per quanto sopra esposto, che Riccardo FUSIELLO ha indebitamente prelevato dalle casse della Società la somma liquida di €. 19.300,00# e provveduto a restituirsi, nonostante la presenza di ingenti debiti, parte delle somme anticipate per un totale di €. 217.000,00. Agli atti non vi è alcuna contestazione né manifestazione di dissenso del Vallarella, che con le sue omissioni, ha di fatto concorso alla esecuzione di tali indebite operazioni. La responsabilità disciplinare di ROSSI Stefano, alfine, socio unico della HDX Srl, consegue dall’avere omesso ogni controllo sull’operato di DESPASQUALE Francesco Carmine Antonio, nominato Presidente onorario e plenipotenziario della AS Andria Bat contestualmente alla nomina ad amministratore unico della stessa controllante HDX, consentendo al medesimo, nei cui confronti non risultano atti di dissenso, i comportamenti allo stesso ascritti, a cui hanno fatto seguito la mancata iscrizione al campionato di competenza nella s.s. 2013/14; lo svincolo ex auctoritate dei calciatori tesserati; il fallimento e, da ultimo, la revoca dell’affiliazione. Alla luce dei principi esposti al punto che precede, in definitiva, la documentazione in atti è idonea a far ritenere, oltre alla sussistenza delle violazioni singolarmente ascritte ai soggetti incolpati, che questi, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze o comunque delle funzioni di fatto esercitate, hanno svolto attività gestionali per l’AS Andria Bat nel biennio antecedente il fallimento e, conseguentemente hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione ed al grave dissesto economico e patrimoniale della Società, secondo i criteri già evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20 novembre 2008). Valutato che per la graduazione delle responsabilità dei soci e degli amministratori deferiti va tenuto conto del periodo in cui i medesimi hanno ricoperto tali ruoli e cariche; tenuto conto delle contestazioni singolarmente mosse a ciascun deferito e delle risultanze procedimentali, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - Depasquale Francesco Carmine Antonio, inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della F.I.G.C. ed ammenda di €. 30.000,00 (Euro trentamila/00); - Di Toma Maurantonio, inibizione di anni 3 (tre); - Fusiello Riccardo, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di €. 10,000,00 (Euro diecimila/00); - Vallarella Luca, inibizione di mesi 18 (diciotto) ed ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - Rossi Stefano, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
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