F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI F. 1909 Srl SSD – (nota n. 925/1008 pf14-15 LG/pp del 20.07.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016
(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI F. 1909 Srl SSD – (nota n. 925/1008 pf14-15 LG/pp del 20.07.2016).
Il deferimento Con provvedimento prot. 925/1008pf14-15/LG/pp in data 20 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, in persona del legale rappresentante Sig. Fabio Cardellini, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante dell’epoca ed in particolare per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 11) pagina 4 del CU n. 138 del 26/05/2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del giorno 11/07/2014, la liberatoria rispetto alle pendenze debitorie. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e la Società deferita, quest’ultima tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. per l’applicazione della sanzione finale nella misura di euro 667,00 di ammenda (sanzione base € 1.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 nella misura di un terzo). Tanto premesso, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: -rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [pena base per la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00)]; -considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; -visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; -visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; -ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; -ritenuto, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; -comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Dispone L’applicazione, nei confronti della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, della sanzione dell’ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
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