F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 11 Ottobre 2016 (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl – (nota n. 1567/112 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016). (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl – (nota n. 1578/113 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016). (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl – (nota n. 1543/429 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016). (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl – (nota n. 1551/111 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 11 Ottobre 2016 (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1567/112 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016). (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1578/113 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016). (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1543/429 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016). (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1551/111 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che: a) la Procura Federale ha deferito il Signor Carmine Ferrara – all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società SSD Battipagliese Calcio Srl – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1-bis, CGS in relazione all’art. 94-ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1-bis, CGS in relazione all’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, CGS; b) la Procura Federale ha deferito altresì SSD Battipagliese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; c) la Procura Federale, nel corso dell’espletamento dell’attività di indagine ha acquisito vari documenti costituenti fonti di prova. In particolare: - decisione del Collegio Arbitrale avente prot. n. 144/34 del 22 giugno 2015, comunicata a mezzo fax in data 16 luglio 2015 e a mezzo raccomandata a.r. a SSD Battipagliese Calcio Srl, restituita per compiuta giacenza al mittente, nonché nota della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 12 agosto 2015 con cui è stato segnalato l’inadempimento di SSD Battipagliese Calcio Srl; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 205 CAE 2014-15 del 30 giugno 2015 comunicata a mezzo fax in data 16 luglio 2015 e a mezzo raccomandata a.r. a SSD Battipagliese Calcio Srl, restituita per compiuta giacenza al mittente, nonché nota della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 12 agosto 2015 con cui è stato segnalato l’inadempimento di SSD Battipagliese Calcio Srl; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 180 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015 comunicata a mezzo fax in data 19 giugno 2015 e a mezzo raccomandata a.r. a SSD Battipagliese Calcio Srl, restituita per compiuta giacenza al mittente, nonché nota della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 31 luglio 2015 con cui è stato segnalato l’inadempimento di SSD Battipagliese Calcio Srl; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.169 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015 comunicata a mezzo fax in data 19 giugno 2015 e a mezzo raccomandata a.r. a SSD Battipagliese Calcio Srl, restituita per compiuta giacenza al mittente, nonché nota della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 31 luglio 2015 con cui è stato segnalato l’inadempimento di SSD Battipagliese Calcio Srl. Il Signor Carmine Ferrara, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva; la SSD Battipagliese Calcio Srl, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto – per il tramite del proprio legale rappresentante pro-tempore – di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva; Preliminarmente il Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, riunisce i deferimenti di cui alle seguenti note: a) n. 1543/429pf15-16/DP/fda del 3 agosto 2016; b) n.1551/111pf15-16/DP/fda del 3 agosto 2016; c) n.1567/112pf15-16/DP/fda del 3 agosto 2016; d) n. 1578/113pf15-16/DP/fda del 3 agosto 2016; Quanto alla posizione della Società deferita, il Tribunale rileva la mancata notifica dell’atto di convocazione, a fronte dell’irreperibilità della stessa presso l’indirizzo indicato nel suddetto atto e pertanto dispone di demandare alla Procura Federale, l’individuazione di un nuovo indirizzo dove provvedere alla notifica del nuovo atto di convocazione. Il procedimento è proseguito per il Sig. Carmine Ferrara. Alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Carmine Ferrara della sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici), tenendo conto della riunione dei 4 deferimenti e dell’istituto della continuazione. Nessuno è comparso per il deferito. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. - è evidente e certo dai documenti versati agli atti dei quattro deferimenti che il Signor Carmine Ferrara – all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società SSD Battipagliese Calcio Srl – e SSD Battipagliese Calcio Srl non hanno corrisposto: - all’allenatore Signor Ciaramella Andrea l’importo, pari a euro 8.060,00, che il Collegio Arbitrale della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest’ultimo Signore con decisione avente prot. n.144/34 del 22 giugno 2015; - al calciatore Signor Gianluca Draghetti l’importo, pari a euro 2.090,00, che la Commissione Accordi Economici della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest’ultimo Signore con decisione avente prot. n. 205 CAE 2014-15 del 30 giugno 2015; - al calciatore Signor Vincenzo Maisto l’importo, pari a euro 2.133,00, che la Commissione Accordi Economici della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest’ultimo Signore con decisione avente prot. n.180 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015; - al calciatore Signor Nicolò Pascuccio l’importo, pari a euro 7.250,00, che la Commissione Accordi Economici della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest’ultimo Signore con decisione avente prot. n.169 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015; atteso: - il grave e manifesto inadempimento, da parte del Signor Carmine Ferrara – in qualità di legale rappresentante pro-tempore all’epoca dei fatti di SSD Battipagliese Calcio Srl – e di SSD Battipagliese Calcio Srl medesima a: - decisione del Collegio Arbitrale avente prot. n.144/34 del 22 giugno 2015; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.205 CAE 2014-15 del 30 giugno 2015; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.180 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.169 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015; - che le decisioni sopra elencate sono state regolarmente comunicate all’ente deferito e sono state dal medesimo ricevute, come risulta dalla produzione documentale della Procura Federale. E infatti: - decisione del Collegio Arbitrale avente prot. n.144/34 del 22 giugno 2015 è stata comunicata a SSD Battipagliese Calcio Srl con fax del 16 luglio 2015 e mediante lettera raccomandata a.r., restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso del 10 luglio 2015; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.205 CAE 2014-15 del 30 giugno 2015 è stata comunicata a SSD Battipagliese Calcio Srl con fax del 6 luglio 2015 e mediante lettera raccomandata a.r., restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso del 7 luglio 2015; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 180 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015 è stata comunicata a SSD Battipagliese Calcio Srl con fax del 19 giugno 2015 e mediante lettera raccomandata a.r., restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso del 23 giugno 2015; - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.169 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015 è stata comunicata a SSD Battipagliese Calcio Srl con fax del 19 giugno 2015 e mediante lettera raccomandata a.r., restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso del 22 giugno 2015; - che il soggetto e l’ente deferito non solo non hanno fornito prova alcuna in ordine all’adempimento di quanto statuito nelle sopra indicate decisioni ma non hanno nemmeno contestato il manifesto e il grave inadempimento alle decisioni di cui sopra. E infatti, non hanno svolto alcuna attività difensiva né nell’ambito delle indagini svolte dalla Procura Federale, né nell’ambito del presente giudizio; - che la documentazione versata agli atti dei deferimenti comprova il suddetto grave inadempimento alle decisioni sopra richiamate; ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Carmine Ferrara la sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici). Quanto alla posizione della Società SSD Battipagliese Calcio Srl, demanda alla Procura Federale l’individuazione di un nuovo indirizzo dove poter procedere alla convocazione della nuova udienza.
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