F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016 (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE PIPOLA (già Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano – non tesserato), GENNARO CERASO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano), FELICE PIPOLA (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano), SALVATORE VIOLETTI (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Calcio Pomigliano), Società ASD CALCIO POMIGLIANO – (nota n. 1904/447 pf15-16 SP/mg del 11.8.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016
(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE PIPOLA (già Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano – non tesserato), GENNARO CERASO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano), FELICE PIPOLA (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano), SALVATORE VIOLETTI (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Calcio Pomigliano), Società ASD CALCIO POMIGLIANO - (nota n. 1904/447 pf15-16 SP/mg del 11.8.2016).
Il deferimento: Con atto di deferimento del 19.07.2016 il Procuratore Federale Aggiunto esercitava l’azione disciplinare nei confronti di: - Pipola Raffaele, Presidente della ASD Calcio Pomigliano s.s. 2012/2013, s.s. 2013/2014, dal 01.07.2014 al 12.07.2014, non tesserato, per rispondere ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS, della violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in quanto, al termine della gara di serie D, girone H, Pomigliano – Isola Liri disputata a Pomigliano D’Arco il giorno 01.11.2015 si è introdotto all’interno degli spogliatoi dello stadio comunale, senza averne titolo, in quanto non tesserato e non iscritto in distinta, minacciando l’Osservatore Arbitrale Pergola Alessandro ed impedendo allo stesso di accedere allo spogliatoio dell’arbitro per il consueto colloquio di fine gara; - Ceraso Gennaro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Calcio Pomigliano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, avendo omesso ogni controllo e dovuta vigilanza, ponendo in essere una condotta acquiescente, in relazione alle interviste reiterate rilasciate agli organi di stampa dal Sig. Pipola Raffaele, il quale, nonostante non abbia più alcun incarico societario, continua a qualificarsi all’esterno come Patron della ASD Calcio Pomigliano; - Pipola Felice, all’epoca dei fatti vicepresidente della ASD Calcio Pomigliano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3 del CGS della FIGC, per aver consentito in qualità di dirigente accompagnatore, in occasione della gara Pomigliano – Isola Liri del 01.11.2015 serie D, girone H, l’accesso all’interno dello spogliatoio dello stadio comunale di Pomigliano d’Arco, del proprio padre non tesserato e non iscritto in distinta, Pipola Raffaele; nonché per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non adducendo alcuna causa ostativa; - Violetti Salvatore, all’epoca dei fatti dirigente della ASD Calcio Pomigliano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3 del CGS della FIGC, per aver consentito in qualità di dirigente addetto all’arbitro, in occasione della gara Pomigliano – Isola Liri del 01.11.2015 serie D, girone H, l’accesso all’interno dello spogliatoio, del Sig. Pipola Raffaele, non tesserato e non iscritto in distinta, Pipola Raffaele; nonché per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non adducendo alcuna causa ostativa; - la Società ASD Calcio Pomigliano, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; Il patteggiamento In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i deferiti Raffaele Pipola, Gennaro Ceraso e la Società ASD Calcio Pomigliano. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Pipola, il Sig. Gennaro Ceraso e la Società ASD Calcio Pomigliano, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Pipola, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Gennaro Ceraso, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società ASD Calcio Pomigliano, sanzione della ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti dei Signori Felice Pipola e Salvatore Violetti. Il dibattimento: Alla riunione odierna il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità per gli odierni deferiti chiedeva l’irrogazione della inibizione per mesi 6 (sei) per Pipola Felice e, ugualmente, inibizione per mesi 6 (sei) per Violetti Salvatore. Motivi della decisione: Il proposto deferimento è fondato e merita accoglimento. Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell’ambito del procedimento disciplinare n. 447 pf 15-16 avente ad oggetto “Accertamento della identità della persona che ha impedito l’accesso allo spogliatoio dell’arbitro, dell’Osservatore Arbitrale, Sig. Alessandro Pergola, durante la gara Pomigliano-Isola Liri del 1.11.2015”. L’attività della Procura Federale trae, quindi, origine dall’esposto dell’Osservatore Arbitrale, Alessandro Pergola, allegato alla relazione della gara in oggetto. In particolare, il Sig. Pergola riferiva di essere stato avvicinato da un Signore che si qualificava come Presidente del Pomigliano mentre scendeva le scale che conducevano allo spogliatoio della terna arbitrale; riferiva di essere stato aggredito verbalmente e con minacce da tale individuo, il quale si frapponeva fisicamente dinanzi alla porta dello spogliatoio impedendogli di fatto l’accesso. Di essere stato costretto ad allontanarsi dal recinto di gioco scortato dal Dirigente Accompagnatore Sig. Pipola Felice e di esservi potuto rientrare solo successivamente non essendo più presente sul posto il soggetto che lo aveva aggredito. Le indagini della Procura Federale hanno consentito di accertare che a rendersi responsabile dell’aggressione è stato il Sig. Pipola Raffaele, padre del Sig. Pipola Felice, già Presidente della ASD Calcio Pomigliano fino al 2013, attualmente non tesserato, riconosciuto grazie a delle fotografie sottoposte al Sig. Pergola nel corso delle audizioni del 21.01.2016 e del 17.02.2016. Risulta provata, pertanto, per i due deferiti, la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS per aver consentito, il Pipola Felice in qualità di Dirigente Accompagnatore ed il Violetti Salvatore in qualità di Dirigente addetto all’arbitro, l’accesso al recinto di gioco interno allo stadio comunale di Pomigliano D’Arco del Sig. Pipola Raffaele, non tesserato e non iscritto in distinta. Alla luce dei documenti in atti risulta provata, altresì, la violazione da parte dei due deferiti dell’art. 1 bis, comma 3 CGS per non essersi presentati (sebbene regolarmente convocati dalla Procura Federale per il giorno 11.03.2016), dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non adducendo alcuna causa ostativa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Raffaele Pipola; - inibizione mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Gennaro Ceraso; - ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) nei confronti della Società ASD Calcio Pomigliano. In accoglimento del proposto deferimento infligge al Sig. Pipola Felice, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed al Sig. Violetti Salvatore, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei).
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