F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO OSTI (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all’interno e nell’interesse della Società UC Sampdoria Spa), FILIPPO COLASANTO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), Società UC SAMPDORIA Spa – (nota n. 1813/239 pf15-16 SP/gb del 9.8.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016
(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO OSTI (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all’interno e nell’interesse della Società UC Sampdoria Spa), FILIPPO COLASANTO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), Società UC SAMPDORIA Spa - (nota n. 1813/239 pf15-16 SP/gb del 9.8.2016).
1 - Il Deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, - il Sig. Osti Carlo per rispondere “della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Filippo Colasanto in assenza di mandato formalmente conferito, nell’ambito del trasferimento del calciatore del Sig. Juan Ignacio Antonio dalla UC Sampdoria Spa alla Parma FC Spa dell’1.9.2011; il Sig. Osti, in particolare, lo stesso giorno 1.9.2014 riceveva dal Sig. Colasanto Mandato compilato e sottoscritto dallo stesso, costituente formalizzazione dell’incarico allo stesso conferito ed in corso di svolgimento, ma ometteva di far sottoscrivere lo stesso al legale rappresentante della Società ligure”; - il Sig. Colasanto Filippo, per rispondere “della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera professionale in favore della UC Sampdoria Spa in assenza di mandato formalmente conferito, nell’ambito del trasferimento del calciatore del Sig. Juan Ignacio Antonio dal tal Società alla Parma FC Spa dell’1.9.2011; il Sig. Colasanto, in particolare, lo stesso giorno 1.9.2014 nonostante che per sua stessa ammissione stesse già svolgendo la propria attività nell’ambito del trasferimento del calciatore appena citato consegnava al Sig. Carlo Osti il mandato compilato e da lui sottoscritto affinché lo stesso fosse sottoscritto dal legale rappresentante della Società ligure”; - la Società UC Sampdoria Spa (d’ora in avanti, la “Sampdoria”), per rispondere “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Carlo Osti”. 2 – La difesa dei deferiti I deferiti si sono costituiti depositando memorie. In estrema sintesi, il Sig. Osti e la Sampdoria con un'unica memoria hanno eccepito da un lato l’irrilevanza sul piano disciplinare della vicenda, e da un altro lato, l’inesistenza di un rapporto di mandato tra la Società Sampdoria e il Colasanto. Le difese del Colasanto, invece, nonostante riconoscano la veridicità dei fatti per come ricostruiti dalla Procura Federale, sostengono che il modulo Federale compilato dalla Società e sottoscritto dal Colasanto sarebbe idoneo a configurare un incarico scritto ex art. 16 del Regolamento Agenti anche in assenza di un’espressa sottoscrizione da parte di un rappresentante della Società, non essendo necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Inoltre, il Colasanto sostiene che comunque la condotta, avendo lo stesso agito in buona fede, non sarebbe passibile di sanzione. Il patteggiamento In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i deferiti Carlo Osti e la Società UC Sampdoria Spa. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Carlo Osti e la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Carlo Osti, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per la Società UC Sampdoria Spa, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Filippo Colasanto. 3 – Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Filippo Colasanto. Le difese di quest’ultimo, invece, hanno insisto per il proscioglimento e, in subordine, per l’applicazione della sanzione disciplinare di minor gravità prevista dal Regolamento di Giustizia. 4. – I motivi della decisione Nel merito il deferimento è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie prodotte dalla Procura Federale emerge che il Sig. Filippo Colasanto ha agito in assenza di un incarico scritto debitamente firmato da un rappresentante della Società. Né appaiono condivisibili le censure dedotte dalle difese del Colasanto. In primis il modulo Federale compilato dalla Società e sottoscritto dal solo Colasanto non è sufficiente a integrare quanto richiesto dall’art. 16 del Regolamento Agenti. La prefata disposizione, prescrive, infatti: “un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una Società, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto un incarico scritto”. L’omessa sottoscrizione del titolare dell'organo investito di potere di rappresentanza della Sampdoria non consente di configurare l’esistenza di un formale incarico scritto, come prescritto dalla normativa richiamata. Irrilevante appare, poi, la considerazione circa la non necessarietà della simultanea sottoscrizione dell’atto da parte dei contraenti. Nel caso di specie, infatti, non è in discussione la contestuale sottoscrizione dell’atto, avendo la Sampdoria omesso del tutto di firmare l’incarico. Conseguentemente nel momento in cui il Sig. Colasanto ha prestato la propria attività in favore della Sampdoria (e, a onor del vero, anche successivamente), l’incarico scritto non esisteva. In secundis non si possono condividere neppure le ulteriori argomentazioni delle difese del Sig. Colasanto secondo le quali non si concretizzerebbe una violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19 del Regolamento Agenti, in quanto lo stesso nel caso di specie avrebbe agito secondo buona fede. Il Regolamento Agenti sul punto è chiaro nel richiedere che l’agente possa prestare attività in favore di un giocatore o di una Società soltanto previo incarico scritto. Tale prescrizione deve essere interpretata ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 del Codice Civile, secondo il quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Ne consegue, dunque, che la professionalità e la diligenza richiesta agli agenti impone a quest’ultimi di non prestare la propria assistenza in favore di Società o calciatori in assenza di un incarico scritto, senza che possa in alcun modo essere richiamata la buona fede di un agente che operi senza rispettare la predetta obbligazione. 5. Sanzione Per i fatti in contestazione, anche in ragione del complessivo comportamento del Sig. Filippo Colasanto, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti del Sig. Carlo Osti; - ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti della Società UC Sampdoria Spa. Accoglie il deferimento proposto nei confronti del Sig. Filippo Colasanto, ed irroga a quest’ultimo la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno).
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