F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 18 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. NOVE STEFANI CONSULTING AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AC NOVE STEFANI CONSULTING/MUSSOLENTE DEL 17.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 59 del 3.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 18 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. NOVE STEFANI CONSULTING AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AC NOVE STEFANI CONSULTING/MUSSOLENTE DEL 17.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 59 del 3.2.2016)
Con atto, spedito in data 12.2.2016, la Società A.C. Nove Stefani Consulting SSDARL proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 20.1.2016 del predetto Comitato Regionale) con la quale era rigettato il reclamo, proposto dalla predetta Società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto che aveva irrogato le seguenti sanzioni: 1) punizione della perdita della gara A.C. Nove Stefani Consulting SSDARL/Mussolente del 17.1.2016 con il punteggio 0-3; 2) l’ammenda di € 60,00; 3) squalifica del calciatore, AMAL OUALD per 1 giornata effettiva. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. neppure quella di cui alla lett. e) della prefata norma che, sebbene non invocata espressamente dalla ricorrente, potrebbe costituire la previsione di possibile riferimento. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che l’art. 395, n. 4 c.p.c. “non è applicabile, ove il fatto invocato sia stato ben conosciuto dal giudice d’appello, che sul punto si sia specificamente pronunciato” (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2002, n. 4399). Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze, formulate dal ricorrente si riferiscono a fatti (procedura seguita dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto della L.N.D. per il diniego del tesseramento del calciatore Amal Ouald) che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha preso espressamente in considerazione e che ha, quindi, tenuto in debito conto ai fini della propria decisione. Per questi motivi, la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Società A.C. Nove Stefani di Nove (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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