F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROCALENO/CARINOLA DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROCALENO/CARINOLA DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016)
Il Presidente Federale, con ricorso ex art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S., datato 21.04.2016, impugnava dinnanzi questa Corte Federale di Appello il Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016 del Comitato Regionale Campania recante la delibera del Giudice Sportivo Territoriale relativa al merito gara Agrocaleno/Carinola del 13.2.2016 – Campionato di II categoria, con la quale veniva disposta la ripetizione della predetta gara, valida per il campionato di II Categoria. Nel ricorso il Presidente Federale evidenziava come dal referto arbitrale emergesse che il giorno della gara il Delegato del Comitato Regionale Campania, stante il mancato pagamento da parte della società Agrocaleno delle somme dovute al Comitato Reg. Campania, comunicava all’arbitro che la partita si sarebbe dovuta disputare solo se la società Agrocaleno avesse saldato, in loco, il debito nei confronti del Comitato Regionale Campania. Appresa la notizia, la società Agrocaleno, in segno di protesta, si rifiutava di consegnare la distinta dei calciatori al Direttore di gara e abbandonava gli spogliatoi, rinunciando di fatto a disputare la gara. L’arbitro attendeva sul campo di gioco per tutti i prescritti 45 minuti e, preso atto, alla decorrenza degli stessi, della assenza della società ospitante, decretava, col triplice fischio, la fine della gara. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il CR Campania, con Com. Uff. n.80 del 25.2.2016, rilevando, tra le altre cose, che la gara non si era disputata in quanto la società Agrocaleno non aveva ottemperato al versamento, sul conto della Società, del saldo indicato nella comunicazione del 13.1.2016 prot. 6906, secondo quanto disposto dal Commissario Straordinario del Comitato Regionale Campania, da effettuarsi entro il giorno precedente la gara de qua, e che non vi era certezza dell’avvenuta comunicazione e comunque non risultavano rispettati i termini di preavviso alla società Agrocaleno, deliberava, come accennato, la ripetizione della gara. 4 Con lettera del 3.3.2016, il Commissario Straordinario del C.R. Campania trasmetteva alla FIGC apposita segnalazione della decisione dell’Organo di Giustizia, per le valutazioni di competenza della Federazione e per la eventuale impugnazione ai sensi dell’art. 37 del C.G.S.. Il Comitato Regionale infatti riteneva illegittimo il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in base a due considerazioni. In primo luogo il Giudice non aveva giudicato in base ai documenti ufficiali di gara ma a mere affermazioni e atti di parte ed in secondo luogo il Giudice Sportivo avrebbe ritenuto non comunicato, nel termine previsto dal regolamento di Lega Nazionale Dilettanti, il preavviso del prelievo. A tal fine il Giudice richiamava il contenuto dell’art. 30, comma 5, del Regolamento della LND che dispone “la Lega, i comitati le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 gg, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della FIGC, della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.” Pertanto, alla luce della norma sopra richiamata, la comunicazione del Comitato doveva pervenire entro il 6.2.2016. Orbene, dalla documentazione in atti, emergeva come l’intimazione di pagamento alla società Agrocaleno fosse stata inviata con raccomandata del 13.1.2016, spedita il 22.1.2016 e la cui ricezione era datata 27.1.2016, data della consegna della raccomandata e quindi della presunta piena conoscenza, ad ogni effetto, della raccomandata medesima. Il conclusione il Presidente Federale, con il presente ricorso, chiede la riforma del provvedimento impugnato richiamando, in ordine alla piena conoscenza della raccomandata, la pronuncia della Suprema Corte n. 27526 del 2013, che ritiene valida ai fini della conoscenza la data di ricezione o in alternativa, in caso di assenza del destinatario, come nel caso che ci occupa, la data di rilascio dell’avviso di deposito presso l’ufficio postale. Con reclamo incidentale, interveniva nel odierno giudizio, la Società Sportiva Carinola, che aveva già svolto autonomo appello presso la Corte Sportiva Territoriale, girato poi a questa Corte, impugnando la delibera del Giudice Sportivo con la quale aveva deciso di far ridisputare la gara e chiedeva a carico della Società Agrocaleno, in ragione delle risultanze dagli atti ufficiali di gara, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in ragione della sua volontaria rinuncia. Il ricorso del Presidente Federale, come quello incidentale della società Carinola, è fondato e merita accoglimento con conseguente integrale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con pronunzia però esorbitante dagli stretti margini della propria competenza a decidere. È incontroverso, infatti, che la società Agrocaleno si sia rifiutata di disputare la gare prevista dal calendario, a nulla rilevando le ragioni invocate dalla stessa e fatte proprie dal Giudice Sportivo. Infatti, la società Agrocaleno, nel rifiutarsi di disputare la gara con la società Carinola, ha violato il precetto di cui art. 53, comma 2, delle NOIF che afferma “2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”. Ora, in disparte tutte le altre ragioni invocate dai ricorrenti, il comportamento della società Agrocaleno rientra pienamente nella fattispecie declinata dal menzionato art. 53, comma 2, con conseguente necessaria riforma della decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 80 del 5 25.2.2016, dovendosi disporre a carico della Società Agrocaleno la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale dispone a carico della società Agrocaleno la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016.
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