• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN ESITO AL PATTEGGIAMENTO EX ART. 23, COMMI 1 E 2 C.G.S., DI CUI AL COM. UFF. N. 44/TFN – SEZIONE DISCIPLINARE DEL 15.12.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2, NONCHÉ DAGLI ARTT. 19, COMMA 3 E 20, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 1961/591 PF 13-14 SP/BLP DEL 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN ESITO AL PATTEGGIAMENTO EX ART. 23, COMMI 1 E 2 C.G.S., DI CUI AL COM. UFF. N. 44/TFN – SEZIONE DISCIPLINARE DEL 15.12.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2, NONCHÉ DAGLI ARTT. 19, COMMA 3 E 20, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 1961/591 PF 13-14 SP/BLP DEL 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016)
Con nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015, il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, i Signori Antonio Caliendo, Stefano Commini, Angelo Forcina, Marja Caliendo. E’ stata deferita anche la Società Modena F.C. Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suddetti Commini Stefano, Angelo Forcina e Marja Caliendo, per quest'ultima con riguardo al periodo dall'8.11.2013 al 7.5.2014, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati alla Sig.ra Marja Caliendo per il periodo dal 26.1.2013 all'8.11.2013. La società Modena, come tutti gli altri deferiti ad eccezione del Commini, hanno deciso di avvalersi della procedura di cui all’art. 23 C.G.S., così che alla medesima società è stata applicata, in virtù di tale previsione, la sanzione di € 20.000,00 di ammenda. Tuttavia, in data 16.2.2016 l’Ufficio Amministrazione e controllo della F.I.G.C. ha comunicato che lo società Modena, in violazione dell’art. 23, comma 2, C.G.S. nel testo modificato dalla novella del 30.11.2015, non aveva dato esecuzione alla sanzione inflitta entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione avvenuta con il Com. Uff. n. 44/TFN/SD. Ne è conseguita, in esecuzione della norma da ultimo citata, la revoca della decisione assunta dal TFN e la fissazione del dibattimento all’esito del quale la società Modena, con il provvedimento impugnato pubblicato sul Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016, è stata sanzionata con l’ammenda di € 30.000,00. Il TFN, infatti, tenuto conto che in data 30.11.2015 era entrata in vigore la nuova formulazione dell'art. 23 C.G.S. – che stabilisce che, in caso di mancata esecuzione della sanzione pecuniaria nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione, a seguito di comunicazione dell'Ufficio amministrazione, il TFN revoca la propria decisione e fissa nuova udienza – e ritenuta accertata la rilevanza disciplinare della condotta dei dirigenti del Modena, ha revocato l’applicazione della sanzione di € 20.000,00 su richiesta delle parti ed ha accolto la nuova richiesta della Procura Federale (€ 30.000,00). Sostiene infatti il TFN che la novellata disposizione “secondo i principi che regolano la successione delle norme nel tempo, si applica al procedimento in questione in quanto la decisione che ha applicato al Modena su richiesta delle parti la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 risalendo al 14.12.2015 è 6 successiva all’entrata in vigore della nuova norma. A tal proposito è assolutamente irrilevante che sulla modulistica utilizzata nel caso in questione non fosse indicata tale cogente prescrizione in quanto tutti i tesserati della Federazione devono conoscere la normativa federale una volta che essa venga pubblicata su Comunicato Ufficiale. È pacifico che il Modena non abbia rispettato il termine di trenta giorni. Da notare tra l’altro che alla data odierna il Modena non ha ancora provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria essendosi limitata, dopo la revoca della precedente decisione, a richiederne l’addebito sul conto campionato, forma di pagamento che non è più consentita per tale tipologia sanzionatoria (art. 23 C.G.S.)”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Modena svolgendo i seguenti motivi di gravame. In via preliminare e pregiudiziale, ha dedotto la improcedibilità del deferimento nei confronti della società per essere intervenuta l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti di cui all’art. 23 C.G.S.. Non sarebbe infatti applicabile al caso concreto della versione novellata dell’art. 23 che stabilisce la revoca del provvedimento qualora il deferito non adempia al pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di giorni 30. Tale novella, introdotta con il Com. Uff. n. 209/A del 30.11.2015, non sarebbe applicabile, in forza del principio tempus regit actum, al procedimento in questione avviato il 25.8.2015 (con la comunicazione dell’atto di deferimento) e quindi prima dell’entrata in vigore della nuova norma. In conclusione, andrebbe annullato il provvedimento con il quale il TFN ha revocato la precedente decisione che aveva disposto, ex art. 23 C.G.S., la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 così come concordata. Nel merito, la società censura la decisione impugnata per avere disposto una sanzione eccessivamente gravosa rispetto alle condotte addebitate ai dirigenti della società stessa. La sanzione pertanto, nel caso di ritenuta infondatezza dell’eccezione preliminare, andrebbe comunque congruamente ridotta secondo giustizia. A giudizio delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, il ricorso è infondato. La nuova formulazione dell’art. 23 C.G.S. è entrata in vigore il 30.11.2015 e quindi prima della pronuncia della decisione con la quale il TFN (Com. Uff. n. 44/TFN del 15.12.2015), visto l’art. 23 C.G.S., ha disposto, tra l’altro, nei confronti del Modena l’applicazione della sanzione della ammenda di € 20.000,00. Del resto l’esame della nuova formulazione del punto 2 dell’art. 23 C.G.S. applicato nel caso di specie (l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione) consente di ritenere la natura procedimentale della disposizione regolando, per la parte che interessa, modi e forme della tutela dei diritti del deferito. In mancanza di una norma transitoria che determini tempi e modalità della sua concreta entrata in vigore, questa disposizione non può che trovare applicazione immediata con riferimento al momento in cui l’atto rilevante viene compiuto secondo il principio tempus regit actum (e quindi non secondo il principio antagonista tempus regit actionem in ragione del quale l’intero procedimento è disciplinato dalla norma in vigore al momento in cui il medesimo ha avuto inizio). Ebbene, nel caso che ci occupa, non può revocarsi in dubbio che il procedimento di cui all’art. 23 C.G.S., anche nella sua configurazione originaria, rappresenti un istituto complesso nel cui ambito il momento del controllo del giudice (e quindi del TFN) rappresenta un aspetto costitutivo essenziale. Il contenuto dell’accordo, infatti, è nella piena disponibilità delle parti, ma spetta al giudice la valutazione conclusiva sulla fattispecie disciplinare e sulla congruità della sanzione; tanto è vero che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ne consegue che il procedimento può essere ritenuto perfezionato e quindi efficace solo allorché il Giudice (e quindi il TFN) abbia espresso positivamente il proprio 7 potere di controllo; mentre non può essere ritenuto sufficiente che le parti (Procura Federale e deferito) abbiano raggiunto un accordo sulla natura e sulla misura della sanzione. In sostanza, in termini analoghi a quanto avviene nell’ordinamento processual-penalistico, l’utilizzo dello schema negoziale circa l’accordo sulla pena non implica per l’ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una delibazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L’accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all’organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo. Ne è riprova il fatto che il termine di trenta giorni, recentemente introdotto per l’esecuzione del pagamento dell’ammenda, decorre non già dall’accordo tra le parti ma dalla decisione del giudice. Pertanto, il procedimento di cui all’art. 23 C.G.S. può dirsi effettivamente concluso solo con la pubblicazione della decisione del giudice federale che dispone la sanzione. Alla luce di quanto sopra, la circostanza che la novella dell’art. 23 C.G.S. sia intervenuta prima (30.11.2015) della pronuncia di siffatta decisione (15.12.2015) che, come detto, rappresenta il momento in cui il procedimento ex art. 23 C.G.S. può dirsi completato e quindi venuto ad esistenza, comporta l’applicabilità al caso in questione della nuova disposizione che stabilisce la revoca della decisione (e non del semplice accordo) nel caso in cui non sia stata data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie stabilite. E poiché non può essere messo in discussione che il pagamento della sanzione non sia intervenuto nel periodo di trenta giorni stabilito dal nuovo art. 23 C.G.S., appare corretta la decisione di revocare la pronuncia di definizione della pena su richiesta delle parti e l’apertura del dibattimento per la celebrazione del giudizio. Infine, non essendo in contestazione la rilevanza disciplinare della condotta dei dirigenti del Modena calcio e i profili di responsabilità che ne derivano in capo alla medesima società, la Corte ritiene che la decisione del TFN oggi impugnata non meriti alcun rilievo anche in relazione alla congruità della sanzione applicata al Modena; tale sanzione, espressa nella misura di € 30.000,00, corrispondente quindi a quella di base tenuta in considerazione ai fini della diminuzione concordata ex art. 23 C.G.S., appare infatti coerente con i principi di proporzionalità ed afflittività della pena. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Modena F.C. S.p.A. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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3. RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN ESITO AL PATTEGGIAMENTO EX ART. 23, COMMI 1 E 2 C.G.S., DI CUI AL COM. UFF. N. 44/TFN – SEZIONE DISCIPLINARE DEL 15.12.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2, NONCHÉ DAGLI ARTT. 19, COMMA 3 E 20, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 1961/591 PF 13-14 SP/BLP DEL 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016)"