• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. GIUSEPPE PERPIGNANO, IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. G), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI DI LEGA PRO 2014/2015, DI CUI AL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2016 – NOTA N. 4162/951 PF14-15 DP/FDA DEL 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 70/TFN del 19.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. GIUSEPPE PERPIGNANO, IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. G), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI DI LEGA PRO 2014/2015, DI CUI AL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2016 - NOTA N. 4162/951 PF14-15 DP/FDA DEL 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70/TFN del 19.4.2016)
Con ricorso in data 26.4.2016, la Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (di seguito “TFN”) pubblicata con il Com. Uff. n. 70/TFN – SS 2015/2016 del 19.04.2016, relativa al deferimento n. 4162/951pf14-15/DP/fda del 30.10.2015, rinotificato con atto prot. n. 8582/951 pf14-15/DP/fda del 22.02.2016, per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1, lett. g), del Titolo III – Criteri sportivi e Organizzativi del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Lega Pro 2014/2015, pubblicato con Com. Uff. n. 144/A del 6.05.2014, a carico del sig. Giuseppe Perpignano, amministratore unico e legale rappresentante della SS Barletta Calcio s.r.l. e di quest’ultima società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Con la decisione impugnata, il TFN ha inflitto la sanzione della inibizione di giorni 30 al sig. Giuseppe Perpignano, dichiarando improcedibile il deferimento nei confronti della SS Barletta Calcio S.r.l. per omessa notificazione a quest’ultima e dell’atto di deferimento e della convocazione a comparire alla riunione fissata dallo stesso TFN. Si duole la Procura Federale che, probabilmente a causa di una vera e proprio svista, il TFN abbia erroneamente ritenuto che l’atto di deferimento non fosse stato notificato alla SS Barletta Calcio S.r.l., atteso che agli atti del giudizio esistevano ed esistono le prove documentali della avvenuta notifica di detto atto, perfezionatasi peraltro presso la residenza anagrafica del legale rappresentante sig. Perpignano, dopo l’esito negativo delle notifiche eseguite presso la sede legale della società. Che si sia trattato di una svista è confermato, secondo la Procura Federale, dal fatto che, da un canto, il TFN ha ritenuto correttamente notificata al Perpignano quale persona fisica presso la residenza anagrafica la comunicazione di convocazione alla riunione fissata presso il TFN 2 e, dall’altro canto, non notificato alla Società Barletta in persona del suo legale rappresentante l’atto di deferimento pure recapitato presso lo stesso indirizzo di residenza anagrafica del sig. Perpignano, ai sensi e per gli effetto dell’art. 145 c.p.c.. Questa Corte, verificato che agli atti del giudizio c’è la prova dell’avvenuta notifica ai sensi dell’art. 145 c.p.c. in data 25.3.2016 dell’atto di deferimento in questione alla SS Barletta Calcio S.r.l. presso la residenza anagrafica del suo legale rappresentante, sig. Giuseppe Perpignano, accoglie il ricorso e rinvia gli atti al TFN per la prosecuzione del procedimento. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dispone ai sensi dell’art. 37, comma 4 C.G.S., la restituzione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare perché provveda in merito alla posizione della S.S. Barletta Calcio.
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1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. GIUSEPPE PERPIGNANO, IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. G), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI DI LEGA PRO 2014/2015, DI CUI AL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2016 – NOTA N. 4162/951 PF14-15 DP/FDA DEL 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 70/TFN del 19.4.2016)"