• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: A) MANCATO ACCOGLIMENTO DEL CAPO DI INCOLPAZIONE AFFERENTE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMI 1 E 2 C.G.S.; B) MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; PER I SIGG.: – ANDREA PESCE – DAL 9.7.2009 AL 27.9.2011, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; – FABRIZIO OGGIANU – DAL 9.7.2009 AL 13.8.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE CON POTERI DI FIRMA; DAL 27.9.2011 AL 21.10.2011 AMM.RE DELEGATO; NONCHÉ DAL 21.10.2011 ALLA DATA DEL FALLIMENTO, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; – ALESSIO TOSCANO – DAL 9.7.2009 AL 2.3.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; – ALESSANDRO REPETTI – DAL 13.9.2010 AL 28.10.2011 LEGALE RAPPR.TE DELLA SOCIETÀ GENERALE BROKINGS 1966 SRL, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 8933/660 PF11-12/AM/MA DEL 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/TFN del 18.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: A) MANCATO ACCOGLIMENTO DEL CAPO DI INCOLPAZIONE AFFERENTE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMI 1 E 2 C.G.S.; B) MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; PER I SIGG.: - ANDREA PESCE – DAL 9.7.2009 AL 27.9.2011, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - FABRIZIO OGGIANU – DAL 9.7.2009 AL 13.8.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE CON POTERI DI FIRMA; DAL 27.9.2011 AL 21.10.2011 AMM.RE DELEGATO; NONCHÉ DAL 21.10.2011 ALLA DATA DEL FALLIMENTO, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - ALESSIO TOSCANO – DAL 9.7.2009 AL 2.3.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - ALESSANDRO REPETTI – DAL 13.9.2010 AL 28.10.2011 LEGALE RAPPR.TE DELLA SOCIETÀ GENERALE BROKINGS 1966 SRL, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 8933/660 PF11-12/AM/MA DEL 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/TFN del 18.5.2016)
Il deferimento della Procura federale Con atto in data 29 febbraio 2016 il Procuratore federale ha deferito innanzi al TFN: il sig. ANDREA PESCE, presidente del Consiglio d’amministrazione e legale rappresentante della società sportiva Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, in particolare, per le condotte specificatamente descritte ai punti da D a G del deferimento, tra cui: irregolarità finanziarie tali da comportare nella stagione 2010/11 il mancato raggiungimento dei playoff, e nella stagione 2011/12 il mancato ripescaggio in Lega Pro Prima Divisione, 3 nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; ostacolo all’esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale legale rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti degli anni 2009, 2010 e 2011; 2) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.) in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, CGS per le condotte relative specificatamente descritte nel deferimento e, in particolare, nel paragrafo G5: > per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. in data 1 aprile 2011 la situazione semestrale al 31 dicembre 2010 e il prospetto PA redatto alla stessa data riportanti risultati non veridici, in particolare in relazione alla voce dell’attivo “Crediti”; 3) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011, come descritto nel deferimento ai punti B1 e B2; 4) della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, CGS per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i sigg.ri Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici; il sig. FABRIZIO OGGIANU, consigliere di amministrazione con potere di firma del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 13 agosto 2010 e amministratore delegato dal 27 settembre 2011 al 21 ottobre 2011, nonché presidente del Consiglio d’amministrazione dal 21 ottobre 2011 fino alla data di fallimento, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal sig. Pesce, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nel deferimento e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G e per le seguenti condotte contestate in sede penale ed 4 espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; ostacolo all’esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale legale rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza la variazione del Consiglio d’amministrazione avvenuta il 21 ottobre 2011, come descritto nel deferimento al punto B3; 3) della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2 CGS per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Andrea Pesce e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici; Il sig. ALESSIO TOSCANO, consigliere di amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 2 marzo 2010, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, anche di fatto e/o tramite la gestione della General Brokings 1966 Srl alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal sig. Pesce, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nel deferimento ai punti da D a G, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; ostacolo all’esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale legale rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di 5 decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; 2) della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, CGS per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i sigg.ri Andrea Pesce, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici; il sig. LUCA MARTINO, consigliere di amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella nel deferimento e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel consiglio direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011, come descritto nel deferimento ai punti B1 e B2; il sig. UMBERTO GIANATTI, consigliere di amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 31 agosto 2010 al 27 settembre 2011, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai sigg. Pesce e Oggianu, anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte ai punti da D a G del deferimento; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel consiglio direttivo in data 18 maggio 2011, come descritto ai punti B1 e B2 del deferimento; il sig. FABIANO SANTACROCE, consigliere di amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 18 maggio 2011 alla data di fallimento, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti 6 gestionali messi in atto dai sigg. Pesce e Oggianu, anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte ai punti da D a G del deferimento; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel consiglio direttivo in data 21 ottobre 2011, come descritto al punto B3 del deferimento; il sig. MICHELE TECCHIA, consigliere di amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 21 ottobre 2011 alla data di fallimento, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito al ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento della Società; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel consiglio direttivo in data 21 ottobre 2011, come descritto al punto B3 del deferimento; il sig. ALESSANDRO REPETTI, legale rappresentante dal 13 settembre 2010 al 28 ottobre 2011 della Società General Brokings 1966 S.r.l., socio di riferimento della Società Savona F.B.C. 1907 Spa, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione all’art. 1, comma 5, all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società oltre che aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori del Savona, per le condotte specificatamente descritte al punto G8 del deferimento: distrazione della somma di complessivi euro 544.070,51 dalla Società General Brokings 1996 Srl e versamento del medesimo importo in favore della Società Savona 1907 FBC Spa, senza alcuna reale giustificazione economica e con annotazioni contabili ideologicamente false e infedeli, cagionando così il fallimento della Società; indicazione nella dichiarazione annuale relativa all’esercizio 2009 della Società General Brokings 1996 Srl di elementi passivi fittizi per l’importo di euro 62.500, mediante l’utilizzo di fatture emesse dalla Società Savona 1907 FBC Spa e relative a operazioni inesistenti; tenuta delle scritture contabili della Società General Brokings 1996 Srl in guisa da non rendere possibili la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare danno ai creditori, registrando false fatture relative a operazioni inesistenti e finalizzate a occultare l’effettiva causa dei rapporti sottostanti, giustificando falsamente in contabilità versamenti in favore della Società Savona 1907 FBC Spa quali corrispettivi per sponsorizzazioni e, infine, registrando nella contabilità false fatture emesse nei confronti di Transitalia Logistic Srl, A.P. Trasporti Pegliesi, Consorzio Logica; 2) della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente CGS), in relazione all’art. 1, comma 5, ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver ostacolato le funzioni di vigilanza della CO.VI.S.O.C., producendo una dichiarazione datata 21 giugno 2011 a garanzia dei crediti del Savona Calcio del tutto priva di consistenza e che non avrebbe mai potuto essere positivamente escussa stante l’incapienza patrimoniale del garante; 3) della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, CGS per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i sigg.ri Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Andrea Pesce, ad una associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici. 7 La decisione del Tribunale federale nazionale Il TFN, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Umberto Gianatti ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS (“pena base per il sig. Umberto Gianatti, sanzione della inibizione di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 16 (sedici), considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e cogrua la sanzione indicata, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 16 (sedici) nei confronti dello stesso sig. Umberto Gianatti. Ha, quindi, dichiarato la chiusura del procedimento nei confronti del predetto, disponendo procedersi nei confronti delle altre parti deferite. Al dibattimento il rappresentante della Procura federale, prof. Giuseppe Catalano, ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo, previa precisazione che la richiesta di preclusione è stata richiesta per i soggetti indagati che risultano maggiormente coinvolti nei giudizi penali, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Andrea Pesce: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Alessio Toscano: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Luca Martino: inibizione di anni 4 (quattro) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Fabiano Santacroce: inibizione di anni 2 (due); - per Michele Tecchia: inibizione di anni 1 (uno); - per Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Il TFN, «attraverso un attento esame degli atti», ha ritenuto il sig. Andrea Pesce, presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante della Società, dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, quindi, presidente negli ultimi due anni di vita della Società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Savona n. 38 del 22 dicembre 2011, effettivamente responsabile di una serie di comportamenti illegittimi «quali: a) aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; b) gravi irregolarità quali la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; c) omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; d) aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 dal Sig. Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; e) astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; f) dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti degli anni 2009, 2010 e 2011; 8 g) per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel consiglio direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011». Riconosciuta la responsabilità del sig. Andrea Pesce per le condotte e gli illeciti sopra indicato il TFN ha, invece, escluso la sussistenza dell’illecito associativo ex art. 9CGS, correlativamente escludendo la sanzione della preclusione. Sotto tale profilo, il TFN afferma che «in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i signori Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici», non ha raggiunto il convincimento che tra i sigg.ri Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall’art. 9 CGS. Quanto al deferito sig. Fabrizio Oggianu, che ha ricoperto nel tempo le cariche di consigliere di amministrazione con potere di firma, di amministratore delegato e di presidente del consiglio d’amministrazione, ritiene il TFN che lo stesso «ha sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal sig. Pesce, avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell’esame della posizione del sig. Pesce» ed ha, inoltre, prosegue il TFN, «omesso di comunicare alla Lega di competenza la variazione del consiglio d’amministrazione avvenuta il 21 ottobre 2011». Con riferimento alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i signori Alessio Toscano, Andrea Pesce e Alessandro Repetti, ad «un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici», il TFN ritiene, invece, di non aver raggiunto il convincimento che tra i sigg.ri Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall’art. 9 CGS. Con riguardo alla posizione del deferito sig. Alessio Toscano, consigliere di amministrazione della Società, evidenzia, il TFN, come abbia «anch’egli sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell’esame della posizione del sig. Pesce non evidenziando in modo compiuto lo stato di dissesto e d’insolvenza della Società, astenendosi dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando in tal modo il dissesto della Società. Con riferimento alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i signori Fabrizio Oggianu, Andrea Pesce e Alessandro Repetti, ad «un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici», il TFN ritiene, invece, di non aver raggiunto il convincimento che tra i sigg.ri Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall’art. 9 CGS. In relazione ai comportamenti contestati al sig. Luca Martino, «consigliere di amministrazione della Società per un lungo periodo (oltre due anni)», ritiene, il Tribunale di prime cure, «che da una lettura degli atti risulta confermata l’omissione dei doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai sigg. Pesce e Oggianu consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, partecipando in tal modo all’aggravamento dello stato di dissesto della Società così come risulta confermato che abbia omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel consiglio direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011». Quanto «ai comportamenti contestati al sig. Fabiano Santacroce, consigliere di 9 amministrazione della Società per un non lungo periodo di tempo», ritiene, il TFN, «che da una lettura degli atti risulta confermata l’omissione dei doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai sigg. Pesce e Oggianu consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, partecipando in tal modo all’aggravamento dello stato di dissesto della Società così come risulta confermato che abbia omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011». Per quanto concerne la posizione del sig. Michele Tecchia, «consigliere di amministrazione della Società per un breve periodo di tempo», il Tribunale ritiene che lo stesso abbia «contribuito al ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento della Società» ed abbia «omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel consiglio direttivo in data 21 ottobre 2011». Quanto, infine, al deferito sig. Alessandro Repetti, legale rappresentante dal 13 settembre 2010 al 28 ottobre 2011 della Società General Brokings 1966 S.r.l., socio di riferimento della Società Savona F.B.C. 1907 Spa, il Tribunale ritiene che ha «anch’egli sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, anche per una serie di condotte contestate anche in sede penale, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal sig. Pesce, avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell’esame della posizione del sig. Pesce, ed ha altresì ostacolato le funzioni di vigilanza della CO.VI.S.O.C., producendo una dichiarazione datata 21 giugno 2011 a garanzia dei crediti del Savona Calcio del tutto priva di consistenza e che non avrebbe mai potuto essere positivamente escussa stante l’incapienza patrimoniale del garante». Con riferimento alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i signori Fabrizio Oggianu, Andrea Pesce e Alessio Toscano, ad «un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici», il TFN ritiene, invece, di non aver raggiunto il convincimento che tra i sigg.ri Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall’art. 9 CGS. Premessi questi motivi il TFN ha irrogato le seguenti sanzioni: - Andrea Pesce: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Alessio Toscano: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Luca Martino: inibizione di anni 4 (quattro); - Fabiano Santacroce: inibizione di mesi 8 (otto); - Michele Tecchia: inibizione di mesi 4 (quattro); - Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Il ricorso Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 82/TFN del 18 maggio 2016, ha proposto ricorso il Procuratore federale, limitatamente alle posizioni dei sigg.ri Andrea Pesce, Fabrizio Oggianu, Alessio Toscano e Alessandro Repetti e relativamente «al mancato accoglimento del capo di incolpazione afferente la violazione dell’art. 9, commi 1 e 2 del CGS per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso tra loro, ad una associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici» ed alla conseguente «mancata irrogazione della sanzione della preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC». Secondo la pubblica accusa federale la decisione impugnata è, sul punto, erronea in quanto gli elementi acquisiti al procedimento e, segnatamente, «l’esame degli atti del procedimento penale forniscono un quadro molto chiaro circa la strettissima collaborazione e l’unità di intenti con cui 10 hanno operato i deferiti Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti in danno della società Savona FCB 1907 s.p.a.». Evidenzia, la ricorrente Procura, «come per ogni fattispecie di reato contestata siano presenti sempre almeno due o tre dei soggetti citati che, infatti, hanno agito sempre in concorso tra loro e con la finalità di realizzare un unico disegno criminoso» e come «le condotte di ogni singolo associato siano in collegamento tra loro e come ognuna di esse sia strumentale e necessaria nell’ambito dell’operatività contestata sia in ambito disciplinare sia in ambito penale». Non è credibile, secondo la Procura federale, che le condotte di cui trattasi «siano state casuali e non organizzate allo scopo di ottenere la possibilità di proseguire nella dissennata e distrattiva gestione attuata dagli associati». Sarebbe, invece, evidente «come la visione complessiva delle condotte e dei ruoli rivestiti da ciascuno dei deferiti partecipanti all’associazione nonché il risultato pratico cui tali condotte tendevano portino all’individuazione di un comune programma illecito nell’ambito del quale ognuno ha assunto uno specifico compito e lo ha perseguito, ciò che avviene proprio nelle associazioni con scopo unitario». Ad ogni buon conto, la Procura federale ritiene che, anche laddove non fosse rinvenibile la dedotta associazione ex art. 9 CGS, cionondimeno ai deferiti, in questa sede appellati, andava comunque inflitta anche la sanzione della preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc. Sotto tale profilo, la decisione del TFN sarebbe erronea, «poiché tale tipo di sanzione non può essere ricondotta (e quindi comminata) esclusivamente in relazione all’accertata esistenza dell’associazione», trovando, invece, la stessa fondamento nell’estrema «gravità dei comportamenti tenuti dai deferiti, del tutto contrari ai principi fondanti dell’attività sportiva e chiaramente espressi nell’art. 1 bis del Codice di giustizia sportiva». «I comportamenti illeciti accertati nel corso delle indagini e riconosiuti esistenti dal Tribunale», prosegue la ricorrente Procura, «costituiti da bancarotta per distrazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta documentale, false comunicazioni sociali, truffa, malversazione ai danni dello Stato ed ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Covisoc, sono di per sé gravamente violativi delle disposizioni federali e deplorevoli, indipendentemente dal fatto che i soggetti incolpati si siano associati o meno al fine di compierli». Nel caso di specie, secondo l’organo federale requirente, «gli illeciti commessi dai signori Pesce, Ogianu, Toscano e Repetti sono plurimi, continuati, penalmente rilevanti, dolosi e/o fraudolenti ed hanno causato il fallimento della società Savona FBC 1907 spa; tale disastrosa conseguenza si sarebbe verificata anche laddove tali condotte non fossero state attuate nell’alveo dell’associazione e, dunque, vanno punite con la sanzione massima possibile in ambito federale poiché connotate da un grado elevatissimo di gravità tale da produrre un effetto lesivo non solo degli interessi dei creditori sociali e dei tesserati (che già basterebbe) bensì dell’intero sistema sportivo e delle sue regole basilari creando un enorme nocumento all’immagine della stessa Figc. Ciò anche in assenza di una associazione costituita e finalizzata alla commissione di quegli illeciti». La decisione della CFA All’udienza fissata, per il giorno 16 giugno 2016, innanzi questa Corte federale di appello, è comparso il prof. Catalano, per la Procura federale, che ha illustrato le ragioni dell’appello, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni dello stesso. Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti MOTIVI La Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito precisate. Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del TFN pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 82/TFN s/s 2015-16 che, in accoglimento del deferimento del Procuratore federale, ha applicato, per quanto qui rileva, le seguenti sanzioni: -Andrea Pesce: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); 11 - Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Alessio Toscano: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Tanto in ragione di alcuni specifici fatti – come sopra descritti ed addebitati agli odierni appellati nelle loro rispettive qualità rivestite in seno alla società ed ai relativi organi sociali – ritenuti espressione di cattiva gestione e concausa del dissesto economico-patrimoniale della suddetta società, poi fallita. Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove non riconosce la sussistenza di una associazione ex art. 9 CGS tra i sigg.ri Pesce, Oggianu, Toscano, Repetti. Il motivo non è fondato. Recita la disposizione di cui all’art. 9, comma 1, CGS: «Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1», mentre il successivo comma 2 precisa che la sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA. Come già in precedenti decisioni osservato da questa Corte, la fattispecie associativa di cui all’art. 9 CGS appare modellata sulla falsariga del reato di associazione a delinquere e recepisce sostanzialmente quelli che sono i principi giurisprudenziali in materia, specie in relazione alla differenza tra associazione a delinquere ed insieme di persone che, in modo solo occasionale, concorre nella realizzazione di uno o più illeciti. Come noto, la giurisprudenza di legittimità individua il discrimine tra delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato nel carattere dello stesso pactum sceleris: nel concorso di persone nel reato e nel reato continuato, «avviene in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale; mentre nell’associazione per delinquere l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente e al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati; cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da comunanza di interessi che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione — quale autonomo titolo di reato — del delitto di associazione per delinquere» (Cassazione pen., 26 ottobre 1977). L’elemento principale del delitto di cui trattasi è, insomma, l’accordo associativo, idoneo a creare un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun aderente all’associazione di far parte del sodalizio e di partecipare, con un proprio contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. In diverse parole, se ne desume che «ai fini della sussistenza della societas scelerum, nei termini previsti dall’art. 416 c.p., è sufficiente il semplice coagulo delle volontà accompagnato (per non restare nel campo delle mere intenzioni) da un minimo di struttura organizzativa e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, il quale, stante la sua autonomia, rimane perfezionato anche nell’ipotesi che i c.d. reati-fine non vengano realizzati, concretandosi, in diversa ipotesi, un concorso materiale di reati» (Cassazione pen., 24 gennaio 1991). Con la conseguenza che l’associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati (cfr. Cassazione pen., 15 dicembre 1980). Così, in breve, riassunti gli elementi che connotano il reato di associazione a delinquere occorre trasfondere nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili, i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria. 12 A tal proposito questa Corte già avuto modo di affermare come, per dirsi integrata l’ipotesi di cui all’art. 9 CGS, occorra «una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell’uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell’azione propria e di quella degli associati — o dell’associato — di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell’attività di scommessa, nell’abitualità di quest’ultima e nella finalizzazione ad essa — ed ai desiderati benefici pecuniari — delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita)» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). Orbene, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, detti elementi, nel loro necessario insieme unitario, difettino. Non vi è prova alcuna, anzitutto, dell’asserito accordo criminoso e, tantomeno, che questo fosse diretto ad una serie indeterminata di illeciti. Nessun vincolo associativo illecito, dunque, tantomeno permanente. Gli accordi, infatti, sono, semmai, relativi ad alcune delle condotte e, di volta in volta, ad alcuni soltanto dei deferiti. Riguardano, cioè, al più i singoli fatti gestionali poi contestati ai deferiti. Difetta, poi, una idonea struttura organizzativa attraverso cui perseguire l’asserito programma criminoso, né la stessa appare espressiva di una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli asseriti partecipanti all’associazione. Manca una prova di una condotta collettiva, sintesi rappresentativa delle condotte individuali, funzionale alla realizzazione del preteso programma criminoso. Peraltro, la Suprema Corte ha, anche di recente, affermato che «in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Cassazione pen., sez. II, 14 maggio 2015, n. 24995. In senso conforme, Cassazione pen., 3 maggio 2012, n. 23687). Sotto tale profilo, ritiene, questa Corte, come non sussista prova sufficiente del vincolo associativo (tantomeno, permanente, come detto) e dell’appartenenza di ciascuno dei deferiti Pesce, Tedesco, Repetti o Oggianu al sodalizio associativo vietato dall’ordinamento federale. In definitiva, correttamente, dunque, il TFN ha negato la sussistenza dei presupposti normativi per affermare che gli odierni appellati hanno dato vita all’associazione vietata e punita dal sopra ricordato art. 9 CGS. Con un secondo motivo di appello la Procura federale censura la decisione di prime cure nella parte in cui esclude di applicare agli appellanti anche la sanzione della preclusione. Erra, cioè, ad avviso della ricorrente, il TFN laddove lega l’applicazione della ulteriore sanzione della preclusione al riconoscimento della esistenza dell’associazione ex art. 9 CGS. La censura è fondata. Non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, che la ulteriore sanzione della preclusione possa essere applicata, qualora si sia in presenza di fatti ed illeciti particolarmente gravi, anche a prescindere dalla contestazione o dall’accertamento dell’associazione illecita di cui all’art. 9 CGS. Questa Corte intende dare continuità all’indirizzo interpretativo, già affermato nelle precedenti decisioni di cui ai CC.UU. n. 76 del 29 ottobre 2013 (fallimento Messina), n. 245 del 25 marzo 2014 (fallimento Portogruaro), n. 129 del 20 maggio 2016 (fallimento Triestina), secondo cui la sanzione della preclusione ben può essere, appunto, conseguenza delle condotte addebitate ai responsabili della società, quando le stesse siano gravi e/o ripetute nel tempo ed abbiano portato al dissesto economico-patrimoniale della compagine sportiva, con tutte le connesse ricadute anche sul piano dello svolgimento e della organizzazione dei campionati cui le squadre della stessa era iscritte. La cornice giuridica di riferimento che governa la res iudicanda risulta, sotto tale profilo della non applicata previsione sanzionatoria della preclusione, efficacemente scolpita nel parere interpretativo reso dalla Corte federale di cui al C.U. n. 21 CF del 28.6.2007 in ordine al perimetro operativo della disciplina di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. 13 Nel declinare il concreto contenuto precettivo della norma in commento la Corte ha concluso nel senso che «La “preclusione” di cui al terzo comma dell’art. 21 N.O.I.F. presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società». Orbene, procedendo nel solco delle descritte coordinate, non possono che ritenersi conclamati i plurimi, reiterati episodi di mala gestio analiticamente ricostruiti nel corso dell’intero procedimento ed addebitati agli appellati Pesce, Toscano, Repetti e Oggianu. Ed, invero, muovendo dal ruolo di indiscussa primazia svolta dai predetti appellati, ciascuno con riguardo al contestato rispettivo periodo di riferimento ed al ruolo svolto all’interno od in relazione alla società Savona, vanno qui richiamate le gravi condotte distorsive registrate nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento e sulla cui valenza illecita, stante il rapporto di chiara distonia con la normativa endofederale, non residuano dubbi, come già correttamente accertato ed affermato dal Tribunale di prime cure e come emerge dal corposo, quanto inequivoco, materiale accusatorio e probatorio acquisito al presente procedimento. Segnatamente, trovano anzitutto conferma – come già rilevato nel giudizio di primo grado – le reiterate condotte di distrazione e di alterazione, di seguito individuate anche per relationem, mediante, cioè, rinvio all’atto di deferimento, cui si riconnette l’oggettivo depauperamento dell'impresa in ragione della sottrazione delle sue risorse per scopi estranei al soddisfacimento di esigenze proprie della società medesima. Il ventaglio degli addebiti che, sul piano dell’ordinamento sportivo, è possibile muovere agli appellati nella gestione della società Savona si completa, poi, con gli ulteriori episodi oggetto di contestazione (tra cui, bancarotta per distrazione, bancarotta documentale, false comunicazioni sociali, fatturazione per operazioni inesistenti, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Co.Vi.So.C.), parimenti sintomatici di irregolarità, talvolta gravi e sistematiche, nella gestione amministrativa della società e che corroborano, nell’ambito di una necessaria visione di insieme, il grave disvalore della condotta dagli stessi tenuta. Sul punto, l’ampio corredo probatorio su cui riposa l’atto di deferimento trova anche decisivo riscontro nei correlati atti penali e, segnatamente, nel decreto di rinvio a giudizio e nell’ordinanza del Gip che ha disposto l’applicazione delle misure cautelari. La ritenuta sussistenza delle condotte distrattive in addebito vale già di per se stessa a convalidare l’allarmante quadro di irregolarità lumeggiato nella decisione di prime cure. Il diffuso ricorso ad operazioni fraudolente, la rilevanza sintomatica delle descritte illecite transazioni e la significativa pregiudizievole incidenza delle relative ricadute sul piano della corretta gestione societaria, oltre che sulla situazione economico-patrimoniale del Savona, già rendono di tutta evidenza la ritenuta, grave compromissione dei principi e dei valori su cui riposa l’ordinamento federale. Ciò detto, la decisione impugnata merita, quindi, riforma in punto determinazione della sanzione. Non vi è dubbio che le condotte addebitate ai sigg.ri Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti sono gravi, plurime e reiteratamente poste in essere in un consistente lasso di tempo. Le stesse, inoltre, denotano, specie laddove valutate in modo non atomistico, ma secondo una prospettiva d’insieme, una scarsa considerazione dei precetti federali. Ed allora, la sanzione della inibizione per anni cinque, con preclusione, è quella che appare giustamente remunerativa del disvalore sportivo che caratterizza le condotte illecite di cui trattasi, in considerazione della gravità e connotazione delle stesse, nonchè del ruolo svolto da ciascuno degli appellati all’interno della compagine societaria. Sussistono, dunque, sotto tale profilo, i presupposti per l’applicazione della sanzione della preclusione. In tale prospettiva, deve ancora essere rammentato e valorizzato il parere interpretativo, reso dalla Corte di Giustizia Federale in data 28.6.2007, secondo cui «la preclusione di cui al terzo comma dell’art. 21 NOIF presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in 14 carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società». Da tale affermazione possono essere tratti due principi fondamentali: - non è possibile, sulla base del solo dato costituito dalla decozione della società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, occorrendo, invece provare l’esistenza di condotte colpose; - dette condotte non devono necessariamente essere tali da aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che siano apprezzabili dal punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali. Tali principi, peraltro coerenti con quelli, di carattere più generale, rinvenibili nella legge penale e nello stesso ordinamento sportivo, meritano di essere applicati anche in questa sede. Può ben accadere, infatti, che l’imprenditore sportivo incorra nel fallimento senza sua colpa e, in tal caso, non appare conforme ad equità e giustizia un’applicazione automatica delle sanzioni afflittive in capo a chi curava l’amministrazione sociale. Nel caso di specie, invece, essendo i comportamenti di cui si è detto, e per cui è stata riconosciuta ed affermata la responsabilità dei sigg.ri Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti, agli stessi riferibili quantomeno a titolo di colpa, trova indiscutibile applicazione anche la sanzione della preclusione. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso della Procura federale deve essere accolto. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, in parziale riforma della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, così ridetermina le sanzioni inflitte agli appellati: - Andrea Pesce: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 10.000,00; - Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 10.000,00; - Alessio Toscano: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 10.000,00; - Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 10.000,00.
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2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: A) MANCATO ACCOGLIMENTO DEL CAPO DI INCOLPAZIONE AFFERENTE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMI 1 E 2 C.G.S.; B) MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; PER I SIGG.: – ANDREA PESCE – DAL 9.7.2009 AL 27.9.2011, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; – FABRIZIO OGGIANU – DAL 9.7.2009 AL 13.8.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE CON POTERI DI FIRMA; DAL 27.9.2011 AL 21.10.2011 AMM.RE DELEGATO; NONCHÉ DAL 21.10.2011 ALLA DATA DEL FALLIMENTO, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; – ALESSIO TOSCANO – DAL 9.7.2009 AL 2.3.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; – ALESSANDRO REPETTI – DAL 13.9.2010 AL 28.10.2011 LEGALE RAPPR.TE DELLA SOCIETÀ GENERALE BROKINGS 1966 SRL, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 8933/660 PF11-12/AM/MA DEL 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/TFN del 18.5.2016)"