F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CFA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S.D. MEDESANESE AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – SQUALIFICA DI 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. GUASTI LUCA; – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. CECI MAURIZIO; – INIBIZIONE DI MESI 4AL SIG. LIBRERI SIMONE; – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. ADORNI ANTONIO; – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RAINIERI SANDRO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 10707/561PF15-16/AA/AC DEL 5.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 46 del 25.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CFA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S.D. MEDESANESE AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - SQUALIFICA DI 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. GUASTI LUCA; - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. CECI MAURIZIO; - INIBIZIONE DI MESI 4AL SIG. LIBRERI SIMONE; - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. ADORNI ANTONIO; - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RAINIERI SANDRO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 10707/561PF15-16/AA/AC DEL 5.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 25.5.2016) Con ricorso ritualmente proposto la U.S.D. Medesanese ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 45 del 25.5.2016) con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, su deferimento della Procura Federale, ha inflitto le seguenti sanzioni: 1) Luca Guasti, la squalifica per 5 giornate effettive di gara; 2) Maurizio Ceci, l'inibizione per mesi 6; 3) Simone Libreri, l'inibizione per mesi 4; 4) Antonio Adorni, l'inibizione per mesi 3; 5) Sandro Rainieri, l'inibizione per mesi 2; 6) U.S.D. Medesanese, la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nel Campionato di Promozione 2016/2017, più ammenda di € 500,00. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: a) La violazione del diritto di difesa, l'omesso invio degli atti di indagine, l'omessa convocazione del Dr. Maurizio Ceci per l'audizione richiesta a seguito del ricevimento (2.3.2016) dell'atto di conclusione delle indagini. Ha, sul punto, rilevato che con nota 18.3.2016, pervenuta il 25 successivo, il Dr. Maurizio Ceci aveva fatto istanza di audizione al fine di chiarire lo svolgimento dei fatti contestati, una volta esaminati gli atti di indagine. Richiesta che, peraltro, era rimasta senza esito derivandone da ciò la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio garantito dall'art. 2, comma 2, C.G.S. del CONI e, nello specifico, dall'art. 32 C.G.S. della F.I.G.C.. La Procura Federale, infatti, disattendendo la richiesta su citata aveva, con successivo atto del 5.4.2016, comunicato l'atto di deferimento contenente gli addebiti disciplinari. Si è doluto il ricorrente che essendo la richiesta di audizione pervenuta alla Procura Federale il 25.3.2016, comunque prima della comunicazione dell'atto di deferimento, avrebbe, la stessa, ben potuto convocare il Dr. Maurizio Ceci. b) L'omessa ricezione dell'avviso di convocazione del procedimento di primo grado era dipeso da un difetto di funzionamento dell'apparecchio telefax installato presso la sede della reclamante, presso il quale era stato trasmesso detto avviso. Tale circostanza aveva, così, impedito alla ricorrente lo svolgimento della attività difensiva. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della decisione adottata in prime cure con revoca delle sanzioni disciplinari e con rimessione degli atti alla Procura Federale per l'espletamento delle attività difensive previste dall'art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. In via subordinata, ha chiesto la retrocessione del giudizio alla fase di primo grado. Alla seduta del 30.6.2016, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – III Sezione giudicante – sono comparsi: A) il Sostituto Procuratore Federale, il quale, riepilogando i fatti verificatisi, ha chiesto il rigetto del proposto ricorso, rilevando, peraltro, che l'odierna ricorrente non aveva inviato la richiesta di audizione che avrebbe dovuto essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica: procura@pec.figc.it e figc.procura@figc.it B) il difensore della ricorrente, il quale, al di là di ogni aspretto dedotto dal Sostituto Procuratore Federale, ha osservato che la Procura Federale, pur avendo ricevuto in data 25.3.2016 la richiesta di audizione del Dr. Maurizio Ceci, disattesa come sovra segnalato, ha provveduto a comunicare, in data 5.4.2016, l'atto di deferimento. Osserva questa Corte che per quanto sopra rilevato la Procura Federale, pur avendo ricevuto il 25.3.2016 la richiesta di audizione del Dr. Maurizio Ceci, ingiustificatamente disattesa, ha, per contro, il 5 Aprile successivo, comunicato alla odierna ricorrente l'atto di deferimento, da ciò derivandone la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio garantito dall'art. 2, comma 2, C.G.S. del CONI e, nello specifico, dall'art. 32 ter C.G.S. della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Società U.S.D. Medesanese di Medesano (Parma), annulla le sanzioni inflitte e rimette gli atti alla Procura Federale. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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