F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 01 Settembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. MELE MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 40 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 11103/75 PF15-16 AV/MF- (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio – Com. Uff. n. 5 dell’8.7.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 01 Settembre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. MELE MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 40 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 11103/75 PF15-16 AV/MF- (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 5 dell’8.7.2016)
Con rituale ricorso ex artt. 31, 37 e 38 C.G.S., il signor Mele Massimo, tesserato in favore della società A.S.D. Navy Juniores, ha impugnato la decisione Com. Uff. n. 5 dell’8.7.2016 con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, su deferimento del Procuratore Federale, gli ha inflitto, seguito gara A.S.D. Navy Juniores/A.S.D. Sporting Focene del 28.3.2015, la sanzione della inibizione per giorni 40 per la violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 3 C.G.S.. Con i motivi scritti il ricorrente ha rilevato che non era stato comprendere per quali motivi gli era stata addebitata la violazione contestatagli in carenza di ogni valutazione circa la credibilità delle affermazioni rese nei suoi confronti dalla tesserata signora Frasca Daniela, tra l’altro smentite da altre fonti dichiarative riferibili, in specie, a Ongaro Alessandro e Vincenzo Scarascia i quali avevano affermato in sede di audizione, che non vi era stato alcun contatto fisico con il calciatore avversario Mattias Secci de Paolis della società A.S.D. Sporting Focene. In sostanza non era dato comprendere se l’addebito disciplinare fosse riferibile al fatto che egli era entrato sul terreno di gioco per sedare una possibile zuffa tra due calciatori, giustificato dalla regola del c.d. “autoarbitraggio”, ovvero se avesse colpito con uno scappellotto il calciatore Mattias Secci de Paolis. Si è, pertanto, doluto che il T.F.T. non aveva ammesso ulteriori testimonianze difensorie presenti ai fatti come da richiesta esplicitata nella memoria difensiva formalmente depositata. Ha, quindi, concluso chiedendo in riforma della decisione impugnata, il suo proscioglimento previa audizione di tre testimoni, quali genitori dei calciatori in campo. 4 Alla seduta del 4.8.2016, tenutasi davanti alla IV Sezione della Corte Federale d’Appello è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. I ricorso è parzialmente accolto come da dispositivo. Osserva questa Corte che dagli atti di indagine espletati dalla Procura Federale emerge che il ricorrente ha violato la norma di cui all’art. 1bis, comma 1 C.G.S., mantenendo una condotta non supportata da carica violenta. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Mele Massimo, ridetermina la sanzione inflitta al presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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