F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THEREAU CYRIL SEGUITO GARA UDINESE/CARPI DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THEREAU CYRIL SEGUITO GARA UDINESE/CARPI DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 299 del 17.5.2016, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A ha inflitto al calciatore Cyril Thereau tesserato in favore della società Udinese Calcio S.p.A. la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere, al 37° del primo tempo, a giuoco fermo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del Campionato Italiano Serie A del 15.5.2016 Udinese/Carpi. 3 La reclamata decisione del Giudice Sportivo si fonda sul referto dell’arbitro nel quale è dato leggere che al 37° del primo tempo il nominato calciatore esclamava nei confronti del direttore di gara “ti devi vergognare, sei vergognoso”. Avverso la decisione del Giudice sportivo, ha interposto ricorso a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale la società Udinese Calcio S.p.A. chiedendo la riduzione della sanzione irrogata da 2 a 1 giornata di squalifica effettiva, all’uopo rilevando come l’espressione adoperata, peraltro ascoltato solo dall’arbitro, non possa essere considerata come ingiuriosa. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere il reclamo in esame. Premesso che non vi è contestazione, in fatto, sull’effettivo ricorso da parte del giocatore alle frasi riportate dall’arbitro nel proprio referto, ritiene la Corte che oggettivamente le locuzioni adoperate non sono una semplice critica dell’operato del direttore di gara ovvero uno sfogo o una rappresentazione di un disaccordo, ma, in quanto peraltro a questi espressamente e direttamente riferite, oggettivamente idonee a ledere la onorabilità del direttore di gara medesimo. Devesi peraltro rilevare che la squalifica per due giornate effettive di gara è, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. la sanzione minima prevista in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa (che pure è fattispecie meno grave della prima) nei confronti degli ufficiali di gara Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il ricorso in esame va respinto siccome infondato. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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