F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTORELLI RICCARDO SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTORELLI RICCARDO SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016) Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Martorelli Riccardo, tesserato della in favore della società F.C. Rieti S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale F.I.G.C., seguito gara Play Off Serie D Torres/Rieti del 22.5.2016, gli ha inflitto la squalifica per 5 gare effettive poiché “Calciatore in panchina, espulso per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara e di un A.A., tentava di ritardare la propria identificazione nascondendosi tra i compagni di squadra ed evitando di togliersi la pettorina. Una volta notificatogli il provvedimento disciplinare tentava il contatto fisico con il Direttore di gara senza riuscire nell'intento per il tempestivo intervento di alcuni compagni di squadra che a fatica riuscivano a farlo allontanare dal terreno di gioco.”. Con i motivi scritti il reclamante, pur consapevole della valenza probatoria “privilegiata” del referto ufficiale, ha contestato la decisione impugnata in quanto basata su una valutazione del Direttore di gara/Assistente su fatti e circostanze mai verificatesi, all'uopo rilevando che con il suo movimento delle braccia cercava soltanto di allontanare i suoi compagni che lo avevano circondato per allontanarlo dal terreno di gioco, senza nessun intento né minaccioso né che potesse far presumere un tentativo di aggressione o di colpire l'Arbitro. Pertanto, vertendosi in tema di “percezione sensoriale” ha eccepito la non sussistenza di fonte privilegiata del relativo referto. Si è, infine, doluto della eccessività della sanzione irrogatagli in prime cure. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del proposto reclamo e in subordine per la riduzione della squalifica. Ha, in via istruttoria, chiesto volersi acquisire un video che conforterebbe la tesi da lui prospettata. Alla seduta del 30.6.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III Sezione Giudicante – è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. È, altresì, comparso il Martorelli Riccardo che ha posto in rilevo il fatto di non avere posto in essere una qualsivoglia condotta finalizzata a colpire il Direttore di gara. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere respinto. Osserva, all'uopo, questa Corte che, ex art. 35, 1.1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il 2 comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare di talché inconferenti sono le deduzioni difensive prospettate dal reclamante. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it