F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TULIMIERI KEVIN SEGUITO GARA POTENZA CALCIO/NARDÒ DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TULIMIERI KEVIN SEGUITO GARA POTENZA CALCIO/NARDÒ DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Tulimieri Kevin. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Potenza Calcio/Nardò disputato il 20.3.2016, il Tulimieri, a gioco fermo, colpiva con un violento calcio alla gamba un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento la Società S.S.D. Potenza Calcio, ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 25.3.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’11.4.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Potenza Calcio di Potenza, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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