F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA PAGANESE/CATANIA DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA PAGANESE/CATANIA DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016) Con reclamo ritualmente proposto il Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha inflitto, seguito gara Paganese/Calcio Catania del 30/04/2016, al calciatore Pelagatti Carlo la squalifica per 2 giornate di gara per avere, a gioco fermo e protestando contro una decisione dell'Arbitro, rivolto al medesimo una espressione offensiva. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare eccependo, in contrario, che l'espressione era da ritenersi meramente irriguardosa. Richiamando precedenti in materia, ha concluso per la riduzione della squalifica ad 1 giornata. Alla seduta del 20.5.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, all'uopo, questa Corte che l'espressione de qua, valutabile come gravemente irriguardosa e, comunque, lesiva del prestigio e della onorabilità del Direttore di gara è stata correttamente sanzionata in prime cure, con la squalifica minima di due giornate, come normato dall'art. 19 n. 4, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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