F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALABRESI ARTURO SEGUITO GARA SPEZIA/BRESCIA DEL 9.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 104 del 10.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALABRESI ARTURO SEGUITO GARA SPEZIA/BRESCIA DEL 9.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 104 del 10.5.2016) La società Brescia Calcio S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 10.05.2016, con la quale è stata inflitta al proprio giocatore Calabresi Arturo la punizione sportiva della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver « … al (48°) del secondo tempo, colpito con un calcio un avversario che era a terra…». Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, la condotta del proprio giocatore non sarebbe configurata, nel referto dell’arbitro, quale gioco pericoloso, scorretto e/o violento atto a causare gravi danni all’avversario e siccome, sempre dal referto arbitrale, si evince che l’avversario colpito dal presunto calcio ha ripreso regolarmente la gara, senza riportare, pertanto, alcun danno fisico, la squalifica dovrebbe essere ridotta nella misura della effettiva gravità del gesto. Ritiene, la ricorrente società, che il comportamento del giocatore non presenti i presupposti della condotta violenta. Il fallo non sarebbe stato commesso a gioco fermo, ma in occasione di un contrasto di gioco e nel movimento di caduta del calciatore Calabresi, seppur scomposto e scoordinato, non sarebbe rinvenibile alcuna intenzionalità. In altri termini, la fattispecie non sarebbe quella della chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, priva di qualsiasi giustificazione. Evidenziato come il calciatore avversario si sia subito rialzato senza l’intervento dei sanitari, richiamate alcuni precedenti in materia, la società Brescia Calcio S.p.A. conclude chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica inflitta al proprio calciatore Arturo Calabresi, venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia. In via istruttoria, la ricorrente formula istanza affinché sia acquisito un supplemento di rapporto ai sensi dell’art. 34, comma 5, C.G.S. al fine di chiarire quanto effettivamente accaduto al momento dell’espulsione. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 20.5.2016 è comparso l’avv. Ghirardi per la ricorrente Brescia Calcio S.p.A., insistendo per l’accoglimento delle conclusione di cui in ricorso. Chiuso il dibattimento, questa Corte, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti La norma che disciplina la fattispecie è quella di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., che, per quanto qui rileva, così dispone: «Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti». La questione centrale da risolvere ai fini della commisurazione della sanzione da applicare al caso di specie è, pertanto, quella della qualificazione del fatto di cui trattasi in termini di violenza o meno. Sotto siffatto profilo, la Corte, esaminati gli atti rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente, in quanto l’art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all’utilizzo, al di là delle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini (fotografiche o televisive), considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli ufficiali di 4 gara. Occorre, allora, riferirsi al referto ufficiale del direttore di gara, nel quale, alla voce “calciatori espulsi” così si legge: «… al 21° del s.t. il n. 40 Calabresi Arturo perché dopo uno scontro di gioco colpiva con il tallone la schiena dell’avversario che era a terra. L’avversario non ha riportato conseguenze…». Come da giurisprudenza di questa Corte, la condotta deve essere analizzata attraverso un’indagine che non può essere limitata alla sola materialità del fatto, ma deve comprendere anche le finalità del gesto, quantomeno nell’intellegibilità che è possibile ricavare dalla dinamica dell’azione. Orbene, un’attenta valutazione delle risultanze di gara conduce questa Corte a ritenere ammissibile una riqualificazione del fatto oggetto dell’impugnato provvedimento sanzionatorio. Infatti, il caso di specie appare, in realtà, sussumibile nello schema di cui alla lett. a) della norma sopra ricordata e non già in quello di cui alla lett. b). Dalla descrizione, sufficientemente chiara e dettagliata, dei fatti di cui trattasi, sembra, infatti, doversi escludere, se non l’intenzionalità del gesto, quantomeno il connotato di violenza nella condotta tenuta nell’occasione dal calciatore Calabresi, anche alla luce della circostanza, pacifica, dell’assenza di specifiche conseguenze lesive in capo al calciatore colpito. Il referto dell’arbitro, infatti, pur descrivendo un “colpo con il tallone”, colloca lo stesso all’interno di un’azione di gioco che vedeva impegnati i due calciatori e, quindi, non può essere soltanto il mezzo usato per compiere il fallo (il calcio con il tallone) a conferire natura di “gioco violento” all’azione, dovendo, invece, la condotta di cui trattasi, essere scrutinata nel suo complessivo contesto dinamico (durante un contrasto nella caduta scomposta e scoordinata colpiva volontariamente con il tallone la schiena dell’avversario). Questa Corte ha, tuttavia, ritenuto opportuno sentire il direttore di gara che ha effettivamente confermato l’intenzionalità del gesto, nel contempo, escludendo, invece, il carattere di violenza nella condotta di cui trattasi. Insomma, non è rinvenibile, nel caso di specie, alcuna intenzione di arrecare un vulnus all’integrità fisica dell’avversario fuori da ogni tensione agonistica e/o ben oltre il limite di essa. Sotto questo profilo, infatti, il Collegio ritiene che la “condotta violenta”, punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b), richieda una pluralità di elementi e, in particolare, una chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, privo di qualsiasi giustificazione, anche lata, neanche qualificabile come eccesso di agonismo. In definitiva, trattandosi, per come complessivamente emerge dalle risultanze ufficiali di gara e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara, non di un gesto portato al di fuori di un contesto di gioco, malevolo o gratuito, bensì di una scomposta (e grave) azione fisica, sicuramente antisportiva e meritevole di sanzione, priva però di quella connotazione aggiuntiva che la faccia rientrare nell’alveo di una condotta violenta, nel senso appena indicato, l’azione di cui trattasi trova più agile collocazione all’interno del perimetro delineato dalla fattispecie della “condotta gravemente antisportiva”, perché difetta il requisito della volontà specifica di arrecare, con gratuita e malevola intenzione, un danno fisico all’avversario. Per l’effetto, la sanzione inflitta al calciatore Calabresi può essere rideterminata nella squalifica per due giornate di gara effettive. Per questi motivi la C.S.A., sentito il direttore di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Calabresi Arturo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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