F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/ROMA DEL 13.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 178 del 15.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/ROMA DEL 13.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 178 del 15.3.2016) Con provvedimento Com. Uff. n. 117 del 15.4.2016 questa Corte, in relazione al provvedimento Com. Uff. del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A n. 178 del 15.3.2016, previa sospensione della sanzione irrogata, ha disposto un supplemento di istruttoria. La Procura Federale, con propria nota del 7.7.2016 ha fatto pervenire apposita relazione, mentre la A.S. Roma S.p.A. ha depositato memoria integrativa al reclamo, con pec del 14.7.2016. Sulla scorta di quanto premesso risulta il seguente quadro fattuale. E’ incontroverso che n. tre tesserati della società reclamante sono stati identificati ed individuati da parte della Procura Federale, come “soggetti non autorizzati” all’ ingresso sul terreno di gioco. Il referto, tuttavia, posto a base della sanzione impugnata, fa menzione di n. due soggetti ulteriori, non identificati, ma ricondotti alla A.S. Roma S.p.A. esclusivamente per gli indumenti sportivi (con il logo della società) indossati (né sul punto il supplemento istruttorio ha fornito ulteriori dati informativi). Preliminarmente, quale elemento di chiarezza, pare opportuno precisare che di tali ultimi due soggetti non è possibile tenere conto, sia in sede di irrogazione che di determinazione della sanzione, per carenza di certezza in ordine alla loro identità e, di conseguenza, alla imputabilità, in via oggettiva, delle loro condotte alla società in questione. Il provvedimento sanzionatorio, intrinsecamente, deve essere accompagnato da idonei presupposti di fatto cui ricollegare la fattispecie incriminatrice; e, vieppiù, questo elemento rileva, in sede di impugnazione, ai fini dell’ indispensabile contraddittorio da assicurare alla parte sanzionata. Restano dunque da esaminare le sole posizioni dei tre soggetti identificati, Carlo Feliziani, Robert David Gommar e Edward Lippie (questo, rectius, soltanto “individuato” sulla scorta delle risultanze istruttorie, benché non identificato sul momento). Dei medesimi, due hanno avuto occasione di chiarire la propria legittimazione all’ accesso nell’ impianto sportivo. E’, infatti, concordante il dato, sia nella relazione suppletiva della Procura Federale, che alla stregua delle deposizioni svolte dagli interessati, che Feliziani e Gombar fossero autorizzati all’ accesso, l’ uno in quanto regolarmente censito come delegato della sicurezza società 2 e l’ altro come responsabile generale della sicurezza della A.S. Roma S.p.A., munito di un pass ALL AREA. Risulta, altresì, con certezza, in virtù delle stesse dichiarazioni del Gombar e comunque del referto nonché della relazione suppletiva della Procura Federale, che sul terreno di gioco abbia fatto ingresso anche Edward Lippie, responsabile degli allenatori o training manager; lo stesso, tuttavia, non riportato in distinta, come da spontanea ammissione del delegato alla sicurezza, Sig. Robert David Gombar. Ne discende che la sanzione, quanto al predetto Lippie, appare correttamente irrogata, a differenza per gli altri soggetti identificati, che risultavano muniti di titolo idoneo di legittimazione all’ ingresso. Tenuto conto di quanto sopra, il reclamo può essere parzialmente accolto, con la riduzione della misura della sanzione irrogata, che, con riferimento al singolo soggetto presente indebitamente nel recinto di gioco e, considerata, altresì, la sua posizione non autorizzata di vicinanza alla panchina della squadra, può essere congruamente determinata come da dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma e per l’effetto riduce la sanzione all’ammenda di € 2.000,00 (decisione riservata Com. Uff. 004/CSA 18.07.2016). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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