F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 15.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE 5 GARA A PORTE CHIUSE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, 5 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO PLAY-OFF FOGGIA/PISA DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 15.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE 5 GARA A PORTE CHIUSE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, 5 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO PLAY-OFF FOGGIA/PISA DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Foggia/Pisa, disputato in data 12.6.2016 e valevole per il Campionato di Serie “C”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva alla Foggia Calcio S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) le sanzioni dell’ammenda di € 15.000,00 e dell’obbligo di disputare cinque gare prive di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, per avere i propri sostenitori: (i) già prima dell’inizio della gara, lanciato in direzione dei tesserati del Pisa, all’ingresso in campo degli stessi per il sopralluogo, oggetti di varia natura ed, in particolare, bottigliette d’acqua, piene e semipiene, una delle quali colpiva, senza conseguenze, un calciatore; (ii) reiterato il lancio dei predetti oggetti durante la fase di riscaldamento, colpendo con una bottiglia piena d’acqua il preparatore atletico del Pisa, senza conseguenze; (iii) al 20’ del secondo tempo di gara, lanciato nuovamente bottigliette di acqua semipiene sul terreno di giuoco, una delle quali colpiva l’allenatore del Pisa, il quale ne rimaneva stordito e necessitava di cure mediche; (iv) fatto esplodere sul terreno di giuoco un petardo nei pressi del portiere pisano e lanciato numerosi fumogeni; (v) forzato un cancello ed invaso il terreno di giuoco a seguito della sospensione della gara per 10 minuti disposta dall’arbitro a causa del lancio di fumogeni e del petardo sopra indicati; (vi) reiterato, al termine della gara, il lancio di bottigliette d’acqua, piene e semipiene, una delle quali colpiva, senza conseguenze, un calciatore del Pisa, il quale ne rimaneva stordito e, rientrando negli spogliatoi, necessitava di cure mediche. Il Giudice Sportivo precisava che gli eventi sopra descritti costituivano recidiva di precedenti analoghi comportamenti sanzionati, rilevando come il regime sanzionatori sino a quel momento adottato si fosse manifestato inadeguato, in funzione sia afflittiva, sia preventiva. Il Giudice Sportivo aggiungeva, infine, come la Società dovesse rispondere dei comportamenti dei propri sostenitori sopra descritti anche in termini di responsabilità diretta, non essendo stata in grado, durante la durata dell’intero Campionato, di porre in essere le misure necessarie per impedire che “il reiterato comportamento dei propri sostenitori degenerasse nelle gravi ed intollerabili intemperanze” oggetto del presente procedimento. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale contestava, in primo luogo - citando numerosi precedenti di questa corte relativi a fattispecie similari – la presunta eccessiva entità delle sanzioni irrogate, precisando come, al fine di evitare il verificarsi di eventi come quelli in esame, la stessa avrebbe adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo. A tal proposito, la Società evidenziava, altresì, come, in occasione della gara in oggetto, la stessa avrebbe predisposto un capillare servizio di sicurezza ed avrebbe posto in essere un’attività di cooperazione con le Forze dell’Ordine e di collaborazione verso gli ufficiali di gara. La Società, infine, rilevava come gli eventi in contestazione non avrebbero compromesso la regolarità della gara, non alterandone lo svolgimento e la conclusione, e, pertanto, chiedeva la riduzione delle sanzioni irrogate. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 18.7.2016, è presente l’Avv. Chiacchio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, in disparte la difficoltà di inquadrare la fattispecie nella responsabilità “diretta” della società, rileva, ad ogni modo, che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Foggia non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per le persone presenti. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. che, come noto, disciplina la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti dei sostenitori. 6 Tuttavia, la Corte ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, riducendo l’importo dell’ammenda ed il numero delle gare da disputare a porte chiuse. Per questi motivi la C.S.A., SS.UU., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.R.L. di Foggia, riduce le sanzioni inflitte nei termini che seguono: - obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse per la Stagione Sportiva 2016/2017; - ammenda di € 12.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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