F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MARAN ROLANDO SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/LAZIO DELL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MARAN ROLANDO SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/LAZIO DELL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016)
A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale in relazione alla espressione blasfema pronunciata dal Sig. Rolando Maran, allenatore della società Chievo Verona, nell’ambito dell’incontro Chievo Verona/Lazio dell’11.09.2016, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, decideva di irrogare al predetto allenatore la sanzione di 1 giornata effettiva di gara. Secondo quanto stabilito dal Giudice, infatti, le predette immagini documentavano che “ nella circostanza segnalata il Sig. Maran, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, articolata in due locuzioni, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3 bis, e dell’art. 35 comma 1.3 C.G.S.”. Avverso tale decisione, proponeva impugnazione la società AC Chievo Verona la quale chiedeva a questa Corte l’annullamento della squalifica di una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Rolando Maran, per mancata certezza della prova televisiva dedotta. La società reclamante sosteneva infatti, attraverso i propri scritti difensivi, che le immagini televisive sulla scorta delle quali il Giudice Sportivo è pervenuto ad una affermazione di responsabilità del proprio allenatore, non siano supportate dall’audio che avrebbe consentito inconfutabilmente l’espressione blasfema del Maran. La Corte, esaminati gli atti, rileva che la prova televisiva di cui all’art. 35 comma 1.3 del C.G.S. si riferisce, esclusivamente, all’esame di filmati di documentata provenienza, che è l’unica condizione imposta dalla norma di che trattasi che, in alcuna sua parte, fa riferimento o lascia anche solo intendere che gli stessi debbano necessariamente essere arricchiti dall’audio. Peraltro, è bene evidenziare che le immagini in questione evidenziano, senza alcun margine di dubbio, la pronuncia delle espressioni attribuite al Sig. Maran, non suscettibili della diversa interpretazione proposta dalla reclamante che, sul punto, avrebbe dovuto fornire prova adeguata in ossequio al principio reus in excipiendo fit actor. Per questi motivi la C.S.A. respinge ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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