F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PAVIA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – INIBIZIONE FINO AL 31.10.2016 INFLITTA AL SIG. BRUNO IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF PAVIA CALCIO A 5/MEDITERRANEA CALCIO A 5 DEL 14.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 801 del 18.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. PAVIA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 31.10.2016 INFLITTA AL SIG. BRUNO IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF PAVIA CALCIO A 5/MEDITERRANEA CALCIO A 5 DEL 14.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 801 del 18.5.2016)
Con atto, spedito in data 9.9.2016, la Società A.S.D. Pavia Calcio a 5 trasmetteva un preavviso di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 801 del 18.5.2016 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Pavia Calcio a 5/Mediterranea Cagliari, disputatasi in data 14.5.2016, erano stata irrogate le seguenti sanzioni: - ammenda di € 1.000,00 a carico della predetta Società; - inibizione fino al 31.10.2016 del sig. Bruno Ivano fino al 31.10.2016. Questa Corte ritiene che possa prescindersi dall’esame dei molteplici profili di inammissibilità del ricorso (preannuncio di reclamo trasmesso originariamente alla Divisione Calcio a 5 della L.N.D. anziché a questa Corte, preannuncio di reclamo accompagnato dai motivi ma corredato dalla richiesta di trasmissione degli atti ufficiali di gara, peraltro indirizzata sempre alla Divisione Calcio a 5 della L.N.D. anziché a questa Corte) attesa la manifesta infondatezza del ricorso medesimo. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento gravemente ingiurioso e per di più reiterato, tenuto dal dirigente accompagnatore, sig. Bruno Ivano, nei confronti degli Arbitri, ed al comportamento altrettanto ingiurioso (per non dire violento, dovendosi qualificare come tale lo sputare all’indirizzo di una persona), tenuto dai propri sostenitori sempre nei confronti degli arbitri. Ed invero, la Società ricorrente, anche dopo avere avuto contezza degli atti di gara (trasmessi dalla Segreteria di questa Corte, si è limitata a denunciare (peraltro a mezzo di reiterate mail) la falsità dei referti dei Direttori di Gara, affermando, peraltro, che “la Procura della Repubblica indaga sulle gravi e mendaci affermazioni contenute nel referto arbitrale”; affermazione di cui non si riesce a comprendere il significato attesa la sua evidente genericità (non viene indicato il procedimento penale) e che potrebbe suonare come un non consentito tentativo di fare pressione su questa Corte. Quanto, invece, all’entità delle sanzioni, irrogate nei confronti della Società e del dirigente accompagnatore, sig. Bruno Ivano, si ritiene che le stesse possano ritenersi congrue anche in considerazione del fatto, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria irrogata alla Società, che dopo la fine della gara non è stata fornita alcuna assistenza nei confronti dei Direttori di Gara; peraltro, il comportamento processuale della parte, già più sopra stigmatizzato, depone in senso diametralmente opposto a quello di una riduzione delle sanzioni. Per questi motivi, la C.S.A. di respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pavia Calcio a 5 di Pavia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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