F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 4.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 4.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016)
La Società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD, previo preannuncio di reclamo, proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 15 del 7.9.2016) con la quale, a seguito della gara AZ Picerno/Bisceglie 1913 disputatasi in data 4.9.2016 e valida per il Campionato di Serie D 2015/2016, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e diffida, “per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato, nel corso del secondo tempo, alcuni sputi e del vino all’indirizzo di un A.A. attingendolo ripetutamente alla nuca e sulla divisa. Due dei medesimi si arrampicavano sulla rete di recinzione del terreno di gioco rivolgendo espressioni e gesti irriguardosi e lanciando una maglia all’indirizzo di un Ufficiale di gara”. A sostegno dell’impugnazione la reclamante, pur non contestando i fatti così come ricostruiti negli atti ufficiali, rileva l’eccessiva afflittività della sanzione atteso che (i) la gran parte dei “gesti inconsulti” sono opera di un solo individuo e non della numerosa tifoseria presente e che (ii) sia il capitano della squadra sia i dirigenti della società si sono prodigati per “mitigare tali episodi”. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti accoglimento. Dal Rapporto del Direttore di gara risulta infatti che effettivamente l’esagitato tifoso “scendeva dalla recinzione” rinunciando ai propri bellicosi propositi, “grazie all’intervento del capitano del Bisceglie Lucas Correa”. La sussistenza di tale circostanza, a giudizio della Corte, affievolisce la gravità dei fatti in esame consentendo la riduzione della sanzione a € 1.000,00 con diffida. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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