F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., PROPOSTO DALLA SOC. DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCO ZAMPANO SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. E ART. 19 PUNTO 4 LETTERA A) C.G.S., SEGUITO GARA GENOA/PESCARA DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 46 del 27.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., PROPOSTO DALLA SOC. DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCO ZAMPANO SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. E ART. 19 PUNTO 4 LETTERA A) C.G.S., SEGUITO GARA GENOA/PESCARA DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 46 del 27.9.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale professionisti, infliggeva al calciatore Francesco Zampano la squalifica di 2 gare effettive per la condotta tenuta nella partita Delfino Pescara 1936 S.p.A. contro Genoa Cricket and Football club. Il Giudice ha così motivato la propria decisione: “aver impedito la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano sinistra”. La decisione è stata assunta a seguito della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35 n. 1.3 C.G.S.. Avverso la decisione la società Delfino Pescara, con atto del 27.09.2016, preannunciava la proposizione del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36bis, comma 7 C.G.S.. A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la società reclamante faceva pervenire in data 30.09.2016 i motivi. La Delfino Pescara ha contestato la decisione del Giudice Sportivo eccependo l’insussistenza del comportamento gravemente antisportivo contestato al calciatore, sotto un duplice profilo: a) mancanza del requisito della volontarietà e il fallo di mano; b) mancanza del requisito di aver impedito una rete. Il reclamo è infondato e va respinto. Dalla visione del filmato ufficiale, sulla scorta del quale è stata assunta la decisione da parte del Giudice sportivo, emergono sia la volontarietà del fallo di mano, che la mancata realizzazione della rete a seguito dello stesso. La documentazione allegata ai motivi del ricorso non è ammissibile in questa sede, perché trattasi del frazionamento della prova televisiva ed i singoli fotogrammi non possono essere utilizzati. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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