F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 07 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. SASSUOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SASSUOLO /PESCARA DEL 28.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 30.8.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 07 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. SASSUOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SASSUOLO /PESCARA DEL 28.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 30.8.2016) Con atto, spedito in data 2.9.2016, la Società U.S. Sassuolo S.r.l. ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 30.8.2016 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Sassuolo/Pescara, disputatasi in data 28.8.2016, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione della perdita della gara per 0-3. A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.S. Sassuolo S.r.l. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. La Società Delfino Pescara S.p.A. si è costituita nel giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso; entrambe le parti hanno prodotto ulteriori memorie, corredate da documentazione e, nella riunione del 7.10.2016, hanno insistito nelle rispettive conclusioni; la Società Delfino Pescara S.p.A. ha, inoltre, reiterato in sede di riunione la richiesta di trasmissione degli atti di gara, già formulata con nota-fax del 19.9.2016. Con riferimento a quest’ultima richiesta, questa Corte non può che evidenziare la tardività della stessa, atteso che essa è pervenuta oltre il termine previsto dall’art. 36-bis del C.G.S., ovvero 24 ore dalla ricezione del preannuncio di reclamo, avvenuta in data 2.9.2016. Passando all’esame del merito del ricorso, questa Corte ritiene che lo stesso sia infondato per le ragioni che seguono. Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte ritiene necessario evidenziare che, con il Com. Uff. n. 83/A del 20.11.2014, il Consiglio Federale della FIGC ha disciplinato la c.d. “Rosa dei 25” ovvero l’elenco dei 25 calciatori che possono essere impiegati dalle società professionistiche partecipanti al Campionato di Serie A. Il suindicato Comunicato stabilisce, tra l’altro, che “le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25 calciatori”. Tale elenco, continua il predetto Comunicato, “può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato.”. Ciò premesso e passando, adesso, all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte ritiene di affrontare, preliminarmente, i motivi primo e terzo, atteso il carattere pregiudiziale degli stessi. 2 Al proposito, si evidenzia come il primo motivo di ricorso, formulato dalla Società U.S. Sassuolo S.r.l. sia palesemente infondato; la Società ricorrente sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe, per così dire, esorbitato dai poteri di intervento d’ufficio allo stesso attribuiti dalle norme federali in relazione allo posizione irregolare dei tesserati partecipanti alle gare, atteso che, al momento della decisione (30 agosto 2016), non sarebbe stato ancora in possesso del documento ufficiale (i.e. l’elenco dei 25 calciatori di cui al Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014, più sopra menzionato), essendogli, lo stesso, pervenuto solo in data 7.9.2016. Trattasi di affermazione che risulta palesemente smentita dai fatti; ed invero, il Giudice Sportivo, al momento della pronuncia della decisione di cui al presente gravame, era in possesso della c.d. “lista dei 25”, trasmessa dalla Società U.S. Sassuolo S.r.l., peraltro secondo le modalità di cui al Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014, in data 20.8.2016; in tale elenco, non compariva pacificamente il nominativo del calciatore, Ragusa Antonino; pertanto, il Giudice Sportivo non ha affatto assunto la propria decisione sulla posizione irregolare del predetto tesserato in assenza di un atto ufficiale ma, al contrario, ha assunto la stessa sulla base dell’unica lista dei calciatori c.d. “eleggibili” della squadra del Sassuolo esistente agli atti ufficiali della Lega di Seria A. Del pari palesemente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale la Società ricorrente ha sostenuto che il Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014 non prevede l’irrogazione della sanzione della perdita della gara per l’ipotesi di mancata trasmissione, a mezzo PEC, della c.d. “lista dei 25”. Anche in questo caso si tratta di tesi che non può essere assolutamente condivisa. Ed invero, il Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014 prevede espressamente, al punto 9., che l’utilizzo di un calciatore non inserito nella c.d. “lista dei 25” è sanzionato con la perdita della gara ai sensi dell’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S.; orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che la Società U.S. Sassuolo S.r.l. abbia impiegato, nel corso della gara Sassuolo/Pescara, disputatasi in data 28.8.2016, un calciatore (Ragusa Antonino) non inserito nella c.d. “lista dei 25”, trasmessa dalla predetta Società in data 20.8.2016. A quanto sopra, si aggiunga che, secondo le previsioni del Comunicato n. 83/A del 20 novembre 2014, “Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato”; la trasmissione alla Lega, a mezzo PEC, costituisce, all’evidenza, una condizione integrativa dell’efficacia, ai fini della utilizzabilità del calciatore, di ogni variazione della c.d. “lista dei 25”. Pertanto, la mancata trasmissione, a mezzo PEC, alla Lega di Serie A della variazione della c.d. “lista dei 25” entro le ore 12,00 del giorno antecedente la gara di Campionato non produce effetto ai fini dell’utilizzabilità del calciatore e, quindi, si traduce, all’evidenza, nell’impiego di un calciatore che non aveva titolo a partecipare alla gara medesima proprio perché non inserito nella predetta lista. E’ possibile passare, adesso, all’esame del secondo motivo di ricorso, che costituisce il cuore dell’impugnativa proposta dalla Società U.S. Sassuolo S.r.l.. Al proposito, la Società ricorrente, pur ammettendo di non avere trasmesso, a mezzo PEC, alla Lega di Serie A, la variazione della c.d. “lista dei 25”, già inviata in data 20.8.2016, rappresentata dall’inserimento nella stessa del calciatore, RAGUSA Antonino, al posto del calciatore Ariaudo Lorenzo, sostiene di avere provveduto ad effettuare tale variazione, entro il termine previsto dal Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014, ovvero entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato di cui è giudizio, e precisamente in data 26.8.2016, utilizzando il sistema Extranet della stessa Lega di Serie A. Sostiene, pertanto, la Società ricorrente che l’inserimento, mediante il sistema Extranet del nominativo del calciatore, Ragusa Antonino nella c.d. “lista dei 25” avrebbe raggiunto lo scopo sotteso alla previsione contenuta nel Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014 e che, pertanto, il calciatore Ragusa Antonino poteva essere utilizzato nella gara Sassuolo/Pescara, disputatasi in data 28.8.2016; il che escluderebbe la sussistenza della violazione delle previsioni di cui al Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014, con conseguente necessità di ripristinare il punteggio della gara Sassuolo/Pescara, disputatasi in data 28.8.2016, conseguito sul campo. 3 Questa Corte ritiene che la tesi della Società ricorrente, sebbene suggestiva, non possa essere condivisa. Ed invero, per come evidenziato dalla Società Delfino Pescara S.p.A. nella propria memoria difensiva, le istruzioni fornite dalla Lega di Serie A con riferimento all’utilizzo del sistema Extranet (prodotte per stralcio dalla predetta Società) precisano, a chiare lettere, che la compilazione della c.d. “lista dei 25” attraverso l’utilizzo del sistema Extranet (e lo stesso vale anche per le variazioni successive della predetta lista) non sostituisce l’invio del predetto elenco (e delle successive variazioni allo stesso) alla Lega a mezzo PEC, previsto dal Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014. Peraltro, quanto sopra trova una ragionevole spiegazione nel fatto che il sistema Extranet, per come precisato, su richiesta della Società Delfino Pescara, dalla Società SSB Progetti S.r.l., che gestisce il predetto sistema per conto della Lega di Serie A, non consente un accesso indiscriminato a tutte le funzionalità dello stesso, essendo alcune di esse riservate alla singola Società calcistica. In altre parole, questa Corte ritiene che la trasmissione alla Lega di Serie A, a mezzo PEC, dell’elenco dei calciatori c.d. “eleggibili” e delle successive variazioni allo stesso, espressamente previsto dal Com. Uff. della F.I.G.C. n. 84/A del 20.11.2014, non costituisca affatto, come sostenuto dalla Società ricorrente, un’inutile duplicazione di adempimenti a carico di una società calcistica che abbia già provveduto a compilare l’elenco dei 25 ovvero, come nel caso che ci occupa, ad inserire la variazione utilizzando il sistema Extranet della stessa Lega di Serie A; al contrario, il predetto adempimento è finalizzato a rendere edotte non soltanto la Lega di Serie A ma le altre Società, le cui squadre partecipino al Campionato di Serie A, dei nominativi dei calciatori inseriti da ogni Società nella c.d. “lista dei 25”. Ed invero, ove si dovesse accogliere la tesi propugnata dalla Società U.S. Sassuolo S.r.l., si arriverebbe all’assurda conclusione che le Società calcistiche di Serie A, al fine di conoscere la c.d. “lista dei calciatori eleggibili” delle squadre avversarie,, avrebbero l’onere di accedere, attraverso il sistema Extranet, all’area riservata delle altre Società; il che non sarebbe possibile atteso che l’area riservata è, come tale, accessibile dalla sola Società alla quale si riferisce; ne è riprova il fatto che sul sito internet della Lega di Serie A si rinviene un Comunicato relativo alla stagione sportiva 2015/2016 (la prima stagione sportiva nella quale ha trovato applicazione la riforma della c.d. “Rosa dei 25”), pubblicato in data 2.9.2015, ovvero successivamente alla chiusura della sessione estiva del calciomercato che costituisce la data oltre la quale, salve alcune eccezioni, le Società calcistiche di Serie A non possono modificare la c.d. “lista dei 25”, che così recita: “Sono disponibili sul nostro sito le liste dei 25 giocatori che le Società della Serie A TIM devono comunicare per la Stagione Sportiva 2015/2016, secondo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale FIGC N.83/A del 29 novembre 2014. Le "Rose dei 25" sono consultabili accedendo alle pagine dei singoli club (dal logo nella parte alta della homepage), selezionando poi la sezione "Squadra"”; ciò dimostra che l’unico modo di consultare le c.d. “Rose dei 25” è quello di accedere al sito internet della Lega di Serie A, selezionare il singolo club e, quindi, la sezione “Squadra” dove si avrà accesso alla c.d. “lista dei 25” comunicata, a mezzo PEC, da ogni Società calcistica alla Lega di Serie A ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale FIGC N.83/A del 29.11.2014. Da ultimo, questa Corte evidenzia come la Società U.S. SASSUOLO s.r.l., come più sopra già ricordato, abbia provveduto a trasmettere, a mezzo PEC, alla Lega di Serie A, in data 20.8.2016, la c.d. “lista dei 25”; il che dimostra come la predetta Società fosse ben consapevole dell’esistenza di disposizioni federali che prevedono l’obbligo per le società di calcio di Serie A di provvedere al predetto adempimento e come la stessa non avesse, pertanto, ritenuto tale adempimento un’inutile, o addirittura “incredibile” (per usare le parole della stessa ricorrente) duplicazione di adempimenti a carico di una società calcistica che abbia già provveduto a compilare l’elenco dei 25 ovvero, come nel caso che ci occupa, ad inserire la variazione mediante il sistema Extranet della stessa Lega di Serie A; il che dimostra, all’evidenza, come la mancata trasmissione alla Lega di Serie A, da parte della Società U.S. Sassuolo S.r.l., a mezzo PEC, della variazione della c.d. “lista dei 25”, rappresentata dall’inserimento nella stessa del calciatore RAGUSA Antonino al posto del calciatore Ariaudo Lorenzo, ha impedito, per come già più sopra evidenziato, che si avverasse la condizione integrativa dell’efficacia della predetta variazione ai fini dell’utilizzabilità del calciatore, Ragusa 4 Antonino, in occasione della gara Sassuolo/Pescara del 28.8.2016; dal che non può che conseguire, lo si ribadisce, che il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara medesima e che la Società, odierna ricorrente, deve essere sanzionata, alla luce delle previsioni di cui al Comunicato Ufficiale FIGC N.83/A del 29 novembre 2014, con la punizione della perdita della gara, per come correttamente statuito dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Sassuolo di Sassuolo (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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