F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO VIGGIANO (allenatore di base), MARIA FRANCESCA SCHIRÒ (calciatrice tesserata per la Stag. Sport. 2015/2016 per la Società ASD Rionero), Società ASD RIONERO – (nota n. 13200/626 pf15-16/SS/us del 17.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO VIGGIANO (allenatore di base), MARIA FRANCESCA SCHIRÒ (calciatrice tesserata per la Stag. Sport. 2015/2016 per la Società ASD Rionero), Società ASD RIONERO - (nota n. 13200/626 pf15-16/SS/us del 17.05.2016). Il deferimento Con provvedimento del 17 maggio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Il Signor Angelo Viggiano - nella sua qualità di allenatore di base della Società ASD Rionero – per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere il deferito, al termine dell’incontro ASD Rionero – Vittoria Sporting Futsal (di seguito per brevità “ASD Rionero”) del 4.10.2015, valevole per il campionato nazionale di Serie A Calcio a 5 femminile, Gir. “C”, tenuto un comportamento antisportivo, non consono al proprio ruolo professionale e di educatore e, comunque, contrario ad ogni principio disciplinare, nei confronti della calciatrice della squadra da lui allenata, Maria Francesca Schirò, in quanto partecipava ad una futile discussione con la stessa. - La Signora Maria Francesca Schirò – nella sua qualità di calciatrice tesserata per la Società ASD Rionero nella Stagione 2015/2016 – per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, partecipato ad una futile ed accesa discussione con il Tecnico Angelo Viggiano, nel corso della quale proferiva all’indirizzo dello stesso espressioni offensive e contrarie ad ogni principio sportivo e disciplinare; per aver altresì, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, presentato all’autorità giudiziaria ordinaria atto di querela a carico del tesserato Angelo Viggiano, senza l’autorizzazione Federale. - La Società ASD Rionero per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte antiregolamentari poste in essere dal tecnico e dalla calciatrice. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti Sig. Angelo Viggiano e la ASD Rionero Vittoria Sporting Futsal non presentavano alcuna memoria difensiva. La Signora Maria Francesca Schirò presentava invece una memoria difensiva per mezzo del proprio difensore. Il patteggiamento In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per il Sig. Angelo Viggiano e la Società ASD Rionero. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Angelo Viggiano e la Società ASD Rionero, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Angelo Viggiano, sanzione della sospensione di giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 75 (settantacinque); pena base per la Società ASD Rionero, sanzione della ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 600,00 (Euro seicento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Signora Maria Francesca Schirò. Il dibattimento All’odierna riunione, già proveniente da un rinvio disposto per gli stessi incombenti con salvezza dei diritti di prima udienza, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore della Signora Maria Francesca Schirò. Il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l’irrogazione nei confronti della deferita Schirò, della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica per la violazione dell’articolo 30, comma 2 dello Statuto Federale e di giorni 15 (quindici) di squalifica per la violazione dell’articolo 1bis comma 1 del CGS, per complessivi mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) di squalifica. Il difensore della Signora Maria Francesca Schirò ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito mosso nei riguardi della propria assistita. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 626 pf 2015-2016 avente ad oggetto “Comportamento violento tenuto dal Sig. Viggiano Angelo, allenatore di base (cod. 58.536) attualmente tesserato per la ASD Rionero (C5, Femminile, Serie A) il quale, in data 4.10.2015, presso l’impianto sportivo di Rionero (PZ), avrebbe ripetutamente insultato e poi colpito con un pugno sullo zigomo sinistro la calciatrice Maria Francesca Schirò, tesserata per la stessa Società ”. Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano su svariate prove; in particolare, assumono peculiare rilievo le dichiarazioni rese dalla stessa calciatrice Schirò, nonché quelle rese dai tesserati Posa Maria, Pietragalla Marcello e Nigro Andra Raffaele, oltre alla querela presentata dalla Schirò, depositata, tra l’altro in palese violazione della clausola compromissoria. Le dichiarazioni rese dai soggetti interrogati nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale non possono definirsi univoche in merito ai fatti accaduti. Il Signor Nigro, infatti, racconta di un’accesa discussione tra il tecnico e la calciatrice, culminata con un involontario contatto tra l’indice della mano del tecnico e lo zigomo della Schirò. Il Signor Pietragalla riferisce, invece, di essere stato avvertito da una terza persona di una discussione tra i due con toni piuttosto accesi. La Schirò riferisce, infine di essere stata volontariamente dapprima scossa violentemente dal Viggiano e poi colpita con un pugno allo zigomo dallo stesso. L’unico fatto incontrovertibile e pacificamente ammesso dalle parti e dai testi, è l’accesa discussione avvenuta tra la Schirò ed il Viggiano, in modo non conforme ai canoni di correttezza e lealtà che dovrebbero informare i rapporti tra tesserati della Figc e pertanto in aperto contrasto con l’articolo 1 bis comma 1 del CGS. Risulta altresì evidente, a seguito della presentazione della querela da parte della Signora Schirò nei riguardi del Signor Viggiano, la violazione della normativa prevista dallo Statuto Federale. In considerazione di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dalla deferita Signora Maria Francesca Schirò, con altrettanto evidente violazione dell’articolo 1bis, comma 1 CGS, e dell’articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale con la conseguente sanzione edittale minima di sei mesi di squalifica prevista dall’articolo 15 del CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - giorni 75 (settantacinque) di sospensione nei confronti del Sig. Angelo Viggiano; - € 600,00 (Euro seicento/00) di ammenda nei confronti della Società ASD Rionero. In accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti della Signora Maria Francesca Schirò la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) per la violazione della clausola compromissoria e la squalifica di giorni 15 (quindici) per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS.
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