F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Avellino 1912 Srl) – (nota n. 572/360 pf15-16 AM/SP/ma del 12.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Avellino 1912 Srl) - (nota n. 572/360 pf15-16 AM/SP/ma del 12.7.2016). Il deferimento La Procura Federale in data 24 agosto 2016 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Vincenzo Vito, al quale ha contestato: 1°) la violazione dell’art. 1bis, comma 5 CGS per aver svolto, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui alla parte motiva del deferimento, le funzioni di dirigente responsabile di fatto del settore giovanile della Società US Avellino 1912 Srl pur non essendo tesserato per la stessa; 2°) la violazione dell’art. 1bis, comma 3 CGS in quanto, ritualmente convocato per essere sentito dalla Procura Federale nel corso delle indagini, non si era presentato. Il deferimento ha tratto le mosse dall’esposto del calciatore Antonio Riccio, il quale lamentava che, pur essendo tesserato per la Società Avellino 1912 Srl sino al 30 giugno 2017 come giovane di serie, non era stato convocato per la preparazione al campionato Primavera della stagione sportiva 2015/2016 e che aveva invitato la Società a reintegrarlo nell’organico, senza però ricevere risposta alcuna; evidenziava che il comportamento della Società violava l’art. 91 NOIF e chiedeva pertanto l’applicazione di provvedimento sanzionatori a carico della detta Società. Nel corso delle indagini veniva ascoltato, oltre al Sig. Riccio, il Sig. Vincenzo De Vito, quale direttore sportivo della US Avellino 1912 Srl, che dichiarava tra l’altro che a partire dal 1° giugno 2015 sarebbe stato il Sig. Enzo Vito ad occuparsi del settore giovanile e che del Riccio neppure aveva il ricordo. Convocato per essere sentito, il Sig. Enzo Vito non si presentava senza addurre alcuna giustificazione, sicché la Procura Federale in data 3 maggio 2016 comunicava ai Sigg.ri Vincenzo De Vito e Vincenzo Vito, nonché alla Società US Avellino 1912 Srl, la conclusioni delle indagini e li invitava a presentare memorie o a chiedere di essere ascoltati entro giorni 10 dalla notifica dell’atto. Le posizioni del Sig. De Vito e della Società US Avellino 1912 Srl sono state patteggiate ex art. 32 sexies CGS. Il dibattimento Il Sig. Vincenzo Vito non ha presentato scritti difensivi, né è comparso alla riunione odierna. La Procura Federale, riassunti i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in uno alla sanzione a carico del deferito della inibizione per complessivi mesi 9 (nove), di cui mesi 6 – (sei) – per la prima incolpazione e mesi 3 – (tre) - per la seconda incolpazione. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Risulta dagli atti che le indagini della Procura Federale si sono concluse il 14 marzo 2016 e che la relativa la comunicazione è stata inviata agli incolpati il 3 e 4 maggio 2016; tale comunicazione risulta essere stata ricevuta il 3 maggio dalla Società US Avellino 1912 Srl, il 9 maggio dal Sig. Vito ed il 19 maggio dal Sig. De Vito; il termine di 10 (dieci) giorni, concesso agli indagati per presentare scritti a difesa o per chiedere di essere sentiti, è per il Vito scaduto il 29 maggio; il deferimento è datato 24 agosto 2016 ed è stato preceduto da analogo deferimento del 12 luglio 2016. Appare del tutto evidente che il procedimento in oggetto non rispetta i termini di cui all’art. 32 ter, comma 4 CGS in quanto la comunicazione di chiusura delle indagini non è stata comunicata agli incolpati entro i venti giorni dalla loro conclusione e l’azione disciplinare, avviata con l’atto di deferimento di cui trattasi, non è stata esercitata entro i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al Sig. Vito per la presentazione degli scritti difensivi o per essere ascoltato. Orbene, ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS tutti i termini previsti nel Codice sono perentori e, come tali, sono insuscettibili di sanatoria. La loro inosservanza è rilevabile altresì d’ufficio, non rientrando gli stessi nella disponibilità delle parti siccome posti a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Ne consegue, che il deferimento in esame deve essere dichiarato irricevibile per tardività dell’azione disciplinare. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento a carico del Sig. Vincenzo Vito.
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