F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 03 Novembre 2016 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO CUTRUFO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD AC Palazzolo ora ASD Città di Siracusa già ASD Sport Club Siracusa), la Società ASD CITTÀ DI SIRACUSA – (nota n. 2454/837 pf15-16 MS/vdb del 09.09.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 03 Novembre 2016
(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO CUTRUFO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD AC Palazzolo ora ASD Città di Siracusa già ASD Sport Club Siracusa), la Società ASD CITTÀ DI SIRACUSA - (nota n. 2454/837 pf15-16 MS/vdb del 09.09.2016).
Il deferimento Con nota del 9.9.2016 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Cutrufo Gaetano, all'epoca dei fatti Presidente della ASD AC Palazzolo (ora ASD Città di Siracusa, già ASD Sport Club Siracusa) e la ASD Città di Siracusa, per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF per aver consentito che altro soggetto non identificato all'interno della Società sottoscrivesse l'accordo economico del 30.11.2012 per € 23.969,03 con il calciatore Nwingue Ikechukwu Godspower, apponendo firma apocrifa del medesimo Presidente successivamente disconosciuta, così come descritto nella parte motiva; la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al primo. Con rituale memoria difensiva il deferito, per sé e per la Società, ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, norma che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, termini da ritenersi perentori ex art. 38, comma 6, CGS e, dunque, non soggetti a proroga. Nel merito, contestati i fatti ascrittigli ed eccepita l’infondatezza del deferimento, l’incolpato ha concluso per il suo rigetto ed il proscioglimento da ogni incolpazione. Il dibattimento Alla riunione del 28.10.2016 il rappresentante della Procura federale, ritenuta la natura ordinatoria del termine di trenta giorni previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS per l’esercizio dell’azione disciplinare, previo rigetto dell’eccezione preliminare dell’incolpato, ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione nei confronti del Sig. Cutrufo Gaetano e della ammenda di €.3.000,00 (tremila/00) nei confronti dell’ASD Città Di Siracusa. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione L’eccezione preliminare è fondata e va accolta. La Procura federale, come previsto dall’art. 32 ter, comma 4, prima parte CGS comunicava all’incolpato la conclusione delle indagini con raccomandata a.r. del 14.6.2016, nel contempo assegnandogli termine di giorni 20 dalla sua notifica per inviare memorie difensive o chiedere di essere sentito. Successivamente, la Procura esercitava l’azione disciplinare con nota del 9.9.2016, comunicata all’incolpato ed ai soggetti previsti dalla norma di riferimento (seconda parte del comma 4, art. cit.), con cui formulava l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. Tanto avveniva, tuttavia, oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine del 4 luglio 2016 concesso all’incolpato per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito e, dunque, in violazione del termine rassegnato nell’art. 32 ter, c. 4 del CGS. Sulla natura del termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall’azione disciplinare nel caso del suo superamento. Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura federale, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento, previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile ex officio ed insuscettivo di sanatoria non rientrando lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n. 43/2016-17). Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell’azione disciplinare e tenuta pertanto a fornire – secondo i princìpi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d’ufficio. In definitiva, in accoglimento della eccezione preliminare, assorbite le altre questioni, il procedimento va dichiarato irricevibile. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento nei confronti del Sig. Cutrufo Gaetano e della ASD Città di Siracusa.
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