F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 03 Novembre 2016 (56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO CIGAIA (Arbitro effettivo CAN 5 appartenente alla Sezione AIA di Treviso) – (nota n. 2420/844 pf15-16 MS/vdb del 08.09.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 03 Novembre 2016
(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO CIGAIA (Arbitro effettivo CAN 5 appartenente alla Sezione AIA di Treviso) - (nota n. 2420/844 pf15-16 MS/vdb del 08.09.2016).
Con nota dell’8 settembre 2016, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Filippo Cigaia, arbitro effettivo C.A.N. 5 appartenente alla Sezione Aia di Treviso, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 40, comma 1 del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, perché in occasione della partita “Giacchabitat – Luparense” del 31.1.2016, Campionato Under 21 calcio a 5, Girone C, in cui aveva svolto le funzioni di Ufficiale di gara (arbitro), rivolgeva frasi ingiuriose (“non rompere i coglioni”) nei confronti del giocatore della ASD Giacchabitat, Andrea La Mattina, nel contempo assumendo comportamenti intimidatori nei confronti del predetto calciatore e del Presidente dell’ASD Giacchabitat, Sig. Pietro Panteca, ed esercitando, pertanto, le proprie funzioni secondo modalità contrarie ai principi della lealtà sportiva, di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio e, comunque, di correttezza e probità. Con rituale memoria difensiva a firma del proprio difensore, contestati i fatti ascrittigli ed eccepita l’infondatezza del deferimento, l’incolpato ha concluso per il suo rigetto ed il proscioglimento da ogni incolpazione, con contestuale richiesta di escussione dei testi indicati in memoria sulle circostanze di fatto ivi dedotte. Alla riunione del 28.10.2016 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto applicarsi la sanzione di mesi 9 (nove) di sospensione. É altresì comparso il deferito, di persona, il quale si è riportato alla memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento. Il deferimento è irricevibile. La Procura federale, come previsto dall’art. 32 ter, comma 4, prima parte CGS comunicava all’incolpato la conclusione delle indagini con raccomandata a.r. del 6 luglio .2016, nel contempo assegnandogli termine di giorni 5 dalla sua notifica per inviare memorie difensive o chiedere di essere sentito. Successivamente, la Procura esercitava l’azione disciplinare con nota dell’8 settembre 2016, comunicata all’incolpato ed ai soggetti previsti dalla norma di riferimento (seconda parte del comma 4, art. cit.), con cui formulava l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. Tanto avveniva, tuttavia, ben oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine concesso all’incolpato per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito. Vi è, però, che il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare, al pari di tutti gli altri termini previsti dal CGS, è un termine perentorio (art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Sulla natura del termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall’azione disciplinare nel caso del suo superamento. Ed invero, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento, previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile ex officio ed insuscettivo di sanatoria non rientrando lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n.43/2016-17). Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell’azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i princìpi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d’ufficio. Manca, infatti, agli atti anche l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione della chiusura delle indagini inoltrata all’incolpato, la cui eventuale tardiva ricezione avrebbe potuto legittimare, se del caso, un diverso calcolo per la decorrenza del termine di che trattasi. In definitiva, assorbite le altre questioni, il procedimento va dichiarato irricevibile. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento nei confronti del Sig. Cigaia Filippo.
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