F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 03 Novembre 2016 (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO MAURIZIO FANTINI (Presidente della Società ASD Riviera di Romagna), la Società ASD RIVIERA DI ROMAGNA – (nota n. 2419/1083 pf15-16 MS/vdb del 08.09.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 03 Novembre 2016 (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO MAURIZIO FANTINI (Presidente della Società ASD Riviera di Romagna), la Società ASD RIVIERA DI ROMAGNA - (nota n. 2419/1083 pf15-16 MS/vdb del 08.09.2016). Il deferimento Con nota dell’8 settembre 2016 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Fantini Dario Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Riviera di Romagna, e la Società ASD Riviera di Romagna, per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF per aver sottoscritto, in tale qualità, l'accordo economico relativo alla calciatrice Ana Petrovic, per la stagione sportiva 2014-15, contenente la pattuizione di “zero euro”, con data illeggibile e firma apocrifa della calciatrice, dalla medesima disconosciuta, non apposta in presenza del presidente e, conseguentemente, per non averne verificato l'autenticità, accordo risultante depositato presso gli Uffici Federali competenti, così come descritto nella parte motiva; la seconda, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il dibattimento Alla riunione del 28.10.2016 il rappresentante della Procura federale, nell’assenza dei deferiti, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni: - mesi 4 (quattro) di inibizione per Fantini Dario Maurizio; - € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per la Società ASD Riviera di Romagna. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le indagini eseguite dalla Procura federale, su sollecitazione della calciatrice Ana Petrovic, tesserata presso la ASD Riviera di Romagna per la stagione sportiva 2014-2015, attivatasi per ottenere il pagamento della somma di € 1.275,00 vantata nei confronti della Società, hanno consentito di accertare che il Sig. Fantini Dario Maurizio, presidente della ridetta Società, aveva depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile, per la citata stagione sportiva, un accordo economico con data illeggibile, contenente la pattuizione di zero euro. Di tale accordo, di contenuto diverso da quello della scrittura del 21.9.2014 prevedente un rimborso di € 850,00 mensili, la calciatrice ha disconosciuto la sottoscrizione. Le dichiarazioni rese dal deferito Fantini in sede di audizione confermano l’assunto della Procura. Questi, invero, ha riconosciuto come proprie entrambe le sottoscrizioni apposte in calce ai predetti documenti. Di contro, richiamato l’accordo previsto nella scrittura del 21.9.2014, in forza del quale la somma di € 850,00 comprendeva anche il rimborso per altra calciatrice croata, Elena (i.e.: Jelena Grbesa), amica della Petrovic e da questa segnalata, delle cui spese la Società si era fatta carico in attesa di sistemazione presso altra Società, ha riferito che, avendo la ridetta Elena rifiutato di accasarsi presso altre Società ed essendovi la necessità di procedere con il tesseramento della Petrovic, aveva fatto tenere a quest’ultima l’accordo economico a parametro zero da depositare in Federazione, dalla stessa restituitogli già sottoscritto tramite un dipendente della Società. La stessa dichiarazione del deferito consente immediatamente di affermare, dunque, che la Petrovic non sottoscrisse alla presenza del primo l’accordo da inviare presso il Dipartimento competente, a nulla rilevando, come affermato dal deferito nella successiva memoria depositata presso la procura, che la medesima procedura sia stata seguita anche per la sottoscrizione della scrittura del 14.9.2014. Sempre nel corso della prima audizione, peraltro, lo stesso Fantini, a seguito delle contestazione della Procura, ha ammesso di avere constatato che la sottoscrizione attribuita alla Petrovic “potrebbe essere diversa dalle sue sottoscrizioni precedenti”. Ed invero tale diversità appare ictu oculi dall’esame delle sottoscrizioni sicuramente riferibili alla calciatrice apposte in calce alla scrittura del 21.9.2014 ed ai documenti allegati alla relazione del Collaboratore della Procura dell’11.5.2016 (n. 3 mandati Avv.to Piras – all.ti nn. 1/c, 1/d e 4/d; passaporto - all. 4/c e quietanza della somma di € 450,00 - all. 9/e), che si presentano con un tratto scorrevole e continuo, a differenza del tratto stentato, discontinuo e con caratteri diversi della firma disconosciuta. In definitiva, le pur parziali ammissioni del deferito e l’esame comparato delle sottoscrizioni agli atti, in presenza dell’espresso disconoscimento operato dalla presunta autrice di quella apposta in calce all’accordo depositato presso il Dipartimento, consentono di ritenere, ex art. 214 c.p.c., non riferibile alla medesima tale ultima sottoscrizione e, dunque, sufficientemente comprovata la responsabilità di Fantini Dario Maurizio in ordine ai fatti ascrittigli, comportanti violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Fantini Dario Maurizio, inibizione di mesi 4 (quattro); - per la Società ASD Riviera di Romagna, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
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